Cassazione Civile, Sentenza n. 4220/2022 del 09/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di L'Aquila che aveva dichiarato inammissibili sia l'appello principale dei convenuti sia l'appello incidentale della ricorrente. La ricorrente deduceva la nullità della consulenza tecnica d'ufficio (C.T.U.) eseguita in primo grado, sostenendo che la relazione era stata redatta da un collaboratore non autorizzato e che la Corte d'Appello non avrebbe esaminato correttamente la questione; chiedeva la rinnovazione della C.T.U. o, in subordine, la declaratoria di nullità e la nullità degli atti successivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza di inammissibilità della Corte d'Appello si limitasse a confermare le statuizioni del giudice di primo grado e, non avendo autonomo e diverso contenuto decisorio rispetto alla sentenza del Tribunale, non fosse impugnabile con ricorso per cassazione. Di conseguenza il ricorso doveva essere diretto contro la sentenza di primo grado e non contro l'ordinanza. La Corte ha inoltre rilevato un profilo aggiuntivo di improcedibilità per mancato deposito in copia autentica della sentenza di primo grado. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore dei controricorrenti, liquidate in € 1.000 (di cui € 200 per esborsi) oltre accessori, e ne è stato dato atto ai fini del possibile versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma invocata come fondamento della censura per violazione di norme processuali e per vizio motivazionale; la Corte ricorda che il ricorso per cassazione per questi motivi deve essere rivolto a decisioni munite di autonoma ed effettiva portata decisoria.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'onere motivazionale delle decisioni; la Corte ha ritenuto che la questione della nullità della C.T.U. fosse già adeguatamente affrontata dal giudice di prime cure e confermata dall'ordinanza impugnata.
art. 61, 62, 159, 191, 193, 194 c.p.c.
Norme richiamate dalla ricorrente in relazione alle forme e agli effetti della consulenza tecnica e del contraddittorio; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse esaminato e motivato adeguatamente la regolarità della C.T.U. e la partecipazione del consulente, compresa l'eventuale utilizzazione di un collaboratore.
art. 348 ter c.p.c.
Richiamato dalla Corte per sottolineare che il ricorso per cassazione non può essere diretto contro provvedimenti che, pur motivando con argomentazioni parzialmente diverse, si limitano a confermare le statuizioni della decisione impugnata senza fornire una ratio decidendi autonoma.
art. 348 bis c.p.c.
Citato nella giurisprudenza richiamata: l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis, quando conferma le statuizioni di primo grado senza autonoma ratio decidendi, non è impugnabile in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater e 1-bis, D.P.R. n.115/2002
Norme fiscali processuali riferite al contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di un ulteriore contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Un'ordinanza di inammissibilità dell'appello che si limita a confermare la decisione di primo grado e non contiene una ratio decidendi autonoma non è normalmente impugnabile con ricorso per cassazione.
- Se si intende censurare la regolarità o la nullità di una C.T.U., il rimedio principale deve essere diretto contro la sentenza di primo grado che ha deciso la causa sulla base di quella consulenza; rivolgere il ricorso solo contro l'ordinanza di inammissibilità può rendere la censura inammissibile.
- Per far valere la nullità di una C.T.U. per uso di un collaboratore, è necessario provare che il consulente non fosse autorizzato ad avvalersi di quel collaboratore o che il consulente non abbia effettivamente partecipato e sottoscritto gli atti; la semplice allegazione non è sufficiente se il primo giudice ha motivato il contrario.
- Il mancato deposito in copia autentica di una sentenza impugnata può integrare un ulteriore profilo di improcedibilità dell'impugnazione.
- Quando il giudice di appello adotta un percorso argomentativo diverso ma finalizzato a confermare le statuizioni del giudice di primo grado, la possibilità di impugnazione in Cassazione è limitata: occorre dimostrare che la decisione d'appello ha introdotto una nuova e autonoma ratio decidendi.
- In sede di impugnazione, considerare anche l'onere delle spese e dei contributi unificati: l'inammissibilità può comportare condanna alle spese e l'obbligo di versamento di contributi aggiuntivi.
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