Cassazione Penale, Sentenza n. 5739/2022 del 17/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Trieste che aveva confermato l'assoluzione per particolare tenuità del fatto rispetto alla bancarotta semplice documentale (per l'irregolare tenuta del libro degli inventari) e aveva assolto pienamente per l'omessa tenuta del libro giornale. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) violazione di legge e vizi di motivazione per mancato rispetto del termine di comparizione (decreto di citazione per l'appello notificato il 15/01/2021 per udienza del 02/02/2021, in violazione del termine dilatorio di 20 giorni previsto dall'art. 601 comma 3 c.p.p.); (2) contestazione dell'erronea applicazione della normativa in tema di contenuto del libro inventari (assenza di obbligo di dettagliata indicazione di immobilizzazioni e rimanenze); (3) difetto di offensività del fatto, poiché il curatore avrebbe ammesso che la ricostruzione contabile non è stata impedita; (4) mancata configurabilità del dolo per l'imputato che si era affidato a un commercialista, essendo privo di specifiche conoscenze contabili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato, in particolare sul primo motivo relativo alla violazione del termine di comparizione. Ha rilevato che la notificazione del decreto di citazione per l'appello è avvenuta fuori dal termine dilatorio di 20 giorni previsto dall'art. 601 comma 3 c.p.p., e che tale violazione integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato che deve essere rilevata o dedotta prima della deliberazione della sentenza d'appello (art. 180 c.p.p.). La nullità era stata tempestivamente eccepita dal difensore mediante conclusioni scritte depositate ai sensi degli articoli emergenziali citati e non è esclusa dalle modalità di celebrazione dell'udienza (anche se non era stata richiesta la trattazione in presenza). Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste per nuovo giudizio, assorbendo gli altri motivi.
Norme richiamate
art. 601 comma 3 c.p.p.
termine dilatorio di venti giorni
Il termine di 20 giorni per la notificazione del decreto di citazione in appello è finalizzato a garantire il diritto di difesa; la sua violazione determina una nullità dell'intervento dell'imputato.
art. 180 c.p.p.
la nullità ... deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 c.p.p., e cioè prima della deliberazione della sentenza d'appello
Le nullità rilevanti per l'intervento dell'imputato devono essere dedotte prima della deliberazione; se tempestivamente eccepita impediscono la validità del giudizio d'appello.
art. 23 d.l. n. 149/2020 e art. 23-bis l. n. 176/2020
conclusioni scritte depositate ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 149/2020
Le disposizioni emergenziali che consentono atti scritti o modalità particolari di svolgimento dell'udienza non escludono la rilevabilità delle nullità procedurali; la celebrazione in tali forme non legittima la compressione indebita dei termini a tutela della difesa.
Giurisprudenza (Sez. 3, Sentenza n. 46179 del 28/09/2021)
Nullità che deve essere rilevata o dedotta prima della deliberazione della sentenza d'appello
Precedente consolidato che conferma la necessità di dedurre tempestivamente la nullità relativa all'intervento dell'imputato e la sua natura di nullità generale.
Massime di principio
- La notifica del decreto di citazione in appello deve rispettare il termine dilatorio previsto (art. 601 c.p.p.); la sua violazione costituisce nullità che può annullare il giudizio d'appello.
- La nullità relativa alla comparizione dell'imputato è di ordine generale e va eccepita prima della deliberazione della sentenza d'appello (art. 180 c.p.p.); se tempestivamente rilevata assorbe altri motivi di impugnazione.
- Le modalità emergenziali di svolgimento delle udienze (conclusioni scritte, trattazione non in presenza) non escludono il rispetto dei termini procedurali destinati a garantire il diritto di difesa.
- Questioni di merito relative alla qualificazione del fatto (offensività, dolo, obblighi contabili) possono essere comunque surrogate da vizi procedurali: se il vizio procedurale è rilevante e fondato il processo potrà essere riaperto e riesaminato nel merito.
- In casi simili, è essenziale per la difesa eccepire tempestivamente nullità procedurali con modalità documentate (es. conclusioni scritte) e verificare sempre la regolarità delle notifiche relative alle udienze d'appello.
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