Ordinanza n. 476/2026 - Lecce, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul Decreto della Corte di Appello di Lecce n. 688/2019 reso in data 05.02.2020, depositato in Cancelleria in data 06.02.2020, passato in giudicato e certificato in data 26.05.2021, reso esecutivo e spedito in forma esecutiva in data 20.02.2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del decreto della Corte di Appello di Lecce n. 688/2019, recante condanna al pagamento di somme ai sensi della legge Pinto
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno promosso un incidente di esecuzione nell’ambito di un giudizio di ottemperanza volto a ottenere l’esecuzione di un decreto della Corte di Appello di Lecce passato in giudicato, reso esecutivo e spedito in forma esecutiva. L’istanza è stata notificata e depositata il 29 giugno 2025. Il giudice ha rilevato che l’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 817, della legge n. 207/2024, prevede che, decorsi venti giorni dall’entrata in vigore della disposizione, per i successivi due anni i creditori di somme liquidate ai sensi della legge Pinto non possano iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e che quelli già pendenti siano automaticamente sospesi.
La decisione
Il TAR ha disposto la sospensione del giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 79, comma 1, c.p.a. e dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, ritenendo che la controversia rientri nell’ambito applicativo della sospensione automatica prevista per i giudizi relativi a crediti liquidati ai sensi della legge Pinto fino al 31 dicembre 2021. La sospensione opera sino alla scadenza del biennio decorrente secondo la disposizione legislativa. Il giudizio potrà proseguire ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a. previa presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza entro novanta giorni dalla scadenza del biennio. Non è stata resa una decisione sul merito dell’ottemperanza.
Norme richiamate
art. 1, comma 817, l. n. 207/2024
Ha introdotto, tra le altre modifiche, il comma 12-bis dell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001.
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001
Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi.
Introduce una causa di sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza in corso relativi a crediti liquidati ai sensi della legge Pinto, per il periodo biennale previsto, al fine di consentire il rinnovo della domanda di pagamento secondo le modalità stabilite dalla norma.
art. 79, comma 1, c.p.a.
Costituisce, unitamente alla disciplina speciale della legge Pinto, la base processuale per disporre la sospensione del giudizio.
art. 80, comma 1, c.p.a.
Prevede la prosecuzione del giudizio sospeso a seguito di istanza di fissazione dell’udienza da presentare entro novanta giorni dalla scadenza del biennio.
Massime di principio
- La sospensione prevista dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 opera automaticamente sui giudizi di ottemperanza già pendenti relativi a crediti liquidati ai sensi della legge Pinto entro il limite temporale indicato dalla disposizione.
- Nel periodo biennale previsto dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, i creditori interessati non possono iniziare nuovi giudizi di ottemperanza o azioni esecutive e quelli già instaurati devono essere sospesi.
- La prosecuzione del giudizio di ottemperanza sospeso richiede la presentazione di un’istanza di fissazione dell’udienza entro novanta giorni dalla scadenza del periodo di sospensione, ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a.
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