Cassazione Penale, Ordinanza n. 30732/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza. Con un unico motivo ha dedotto nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando in particolare l'omessa motivazione e l'illogicità della decisione quanto alla responsabilità e alla quantificazione della pena, sostenendo che la Corte territoriale si sarebbe limitata a riprodurre le argomentazioni del primo giudice senza un autonomo vaglio critico delle difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo generico e aspecifico, privo della necessaria correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, e comunque manifestamente infondato perché la Corte di appello aveva reso una motivazione congrua sul quadro probatorio, sulla sussistenza della violazione della disciplina sul reddito di cittadinanza e sull'elemento psicologico. Ha inoltre ribadito che l'ignoranza o l'errore sui requisiti per ottenere il beneficio, quando derivino da falsa dichiarazione, integra errore sulla legge penale che non esclude il dolo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
mancanza di specificità del motivo
La genericità e l'aspecificità del motivo di ricorso, anche per mancata correlazione con le ragioni della decisione impugnata, determinano l'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 5 c.p.
L'errore o l'ignoranza circa la sussistenza del diritto a percepire il reddito di cittadinanza, quando i requisiti manchino, non esclude il dolo perché si traduce in errore sulla legge penale, salvo l'ipotesi di inevitabilità dell'ignoranza.
art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4
La norma sui requisiti per il reddito di cittadinanza rileva come disciplina che individua le condizioni per l'accesso al beneficio; la falsità o l'assenza dei requisiti integra il presupposto della contestazione penale.
art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4
La disposizione concorre a integrare il precetto penale relativo alle false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e correlato alla motivazione della sentenza impugnata; censure generiche o meramente assertive sono inammissibili.
- La deduzione di vizio motivazionale non può limitarsi a contestazioni apodittiche: occorre indicare i passaggi argomentativi effettivamente viziati e spiegare la rilevanza del supposto errore.
- In materia di reddito di cittadinanza, la falsa dichiarazione sui requisiti di accesso integra un'ipotesi in cui l'errore sul diritto al beneficio si traduce in errore sulla legge penale e non esclude il dolo.
- Non ricorre l'ignoranza inevitabile della legge penale quando la disciplina applicabile non presenti caratteri di particolare oscurità o cripticità tali da rendere oggettivamente non conoscibile il precetto.
Come è indicizzato
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