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Sentenza

Sentenza del 25/06/2018 n. 1695 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposta di registro - conferimento d'azienda - successiva cessione parziale delle azioni - operazione elusiva - dissimulata cessione d'azienda - non è tale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha considerato unitariamente il conferimento di un'azienda in una società e la successiva cessione parziale delle azioni, riqualificando tali atti come una cessione indiretta dell'azienda ai fini dell'imposta di registro. Il contribuente ha contestato questa ricostruzione, sostenendo che le operazioni erano effettive, autonome e giustificate da un concreto interesse industriale, nell'ambito di un articolato business plan relativo allo sviluppo delle energie rinnovabili. La controversia riguardava quindi sia la possibilità di riqualificare le operazioni come cessione d'azienda, sia l'onere dell'Amministrazione di provare lo specifico intento elusivo.

La decisione

La riqualificazione come cessione d'azienda è stata esclusa. Il conferimento d'azienda e la successiva alienazione parziale delle azioni non possono essere automaticamente trattati come una cessione dissimulata dell'azienda quando risultano sostenuti da un effettivo interesse industriale e da una pianificazione economica concreta. Inoltre, l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare lo specifico intento elusivo perseguito dalle parti; non è sufficiente la mera successione temporale o il collegamento economico tra le operazioni.

Massime di principio

  • Il conferimento di un'azienda in una società seguito dalla cessione di una parte delle partecipazioni non costituisce automaticamente una cessione d'azienda dissimulata.
  • La riqualificazione fiscale richiede una valutazione concreta dell'operazione complessiva e delle sue finalità economiche, non la sola considerazione della sequenza degli atti.
  • La presenza di un reale interesse industriale, di investimenti effettivi e di un business plan articolato può escludere la natura elusiva dell'operazione.
  • L'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare lo specifico intento elusivo o abusivo; non è sufficiente allegare un vantaggio fiscale o una coincidenza temporale tra gli atti.
  • Per ridurre il rischio di contestazioni è opportuno documentare preventivamente le ragioni economiche dell'operazione, la sua coerenza con la strategia aziendale e l'effettiva esecuzione del piano industriale.

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