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Sentenza

Sentenza n. 11178/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza della sentenza n. 12168/2024 pubblicata in data 28 novembre 2024 dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Dott.ssa Claudia Canè, all'esito del procedimento portante RG n. 24236/2024, notificata in data 18 giugno 2025, passata in giudicato e con la quale il Tribunale del Lavoro condannava il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell'importo nominale di euro 1.000,00.

Giustizia amministrativa202514655

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, che aveva ordinato l'accredito di euro 1.000,00 sulla Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero presso la sede reale dell'Amministrazione con le formalità necessarie per valere come titolo esecutivo. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero all'immediata attivazione della Carta elettronica del docente con una provvista nominale di euro 1.000,00, oltre alle spese del giudizio presupposto. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza del Ministero. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il Ministero si è costituito formalmente, senza che fosse controversa la mancata esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti le condizioni dell'azione: la sentenza era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione e tra tale notificazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni. Poiché il titolo giudiziale non era stato eseguito, il Collegio ha ordinato al Ministero di darvi esecuzione entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, corrispondendo le somme dovute e attivando la Carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice ordinario. Per il caso di persistente inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione competente per materia, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere nei successivi sessanta giorni compiendo tutti gli atti necessari. Nessun compenso è dovuto per l'attività commissariale, in quanto ricompresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza esercitata davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giudiziari esecutivi.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Subordina l'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell'Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche; nel caso concreto il titolo giudiziale ne ha riconosciuto l'applicazione alla ricorrente con una provvista nominale di euro 1.000,00.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile quando il titolo giudiziale sia stato notificato presso la sede reale dell'Amministrazione con le formalità necessarie per valere come titolo esecutivo e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
  • In presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e non eseguito, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'Amministrazione di conformarsi al comando giudiziale entro un termine perentorio.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuato nel dirigente dell'Amministrazione competente per materia, con facoltà di delega e senza riconoscimento di un compenso ulteriore quando l'attività rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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