Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07383/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un mutuo ipotecario stipulato da un soggetto persona fisica il 22 febbraio 2011, con contestuale garanzia fideiussoria prestata da una terza persona. Gli attori avevano chiesto di dichiarare la nullità del mutuo e della successiva iscrizione ipotecaria, assumendo che il finanziamento fosse stato in realtà utilizzato per estinguere un precedente debito chirografario di una società interamente posseduta e amministrata dal mutuatario, e non per concedergli nuova liquidità. Sostenevano inoltre che fossero illegittimi gli interessi e gli altri oneri richiesti dalla banca e chiedevano l’accertamento dell’indebito e la compensazione con eventuali controcrediti, anche risarcitori. In appello la domanda era stata respinta; in Cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, omesso esame di un fatto decisivo e violazione delle norme sulla nullità del contratto, lamentando che la Corte d’appello non avesse riconosciuto la nullità per mancanza di causa o oggetto, poiché le somme non sarebbero mai entrate nella disponibilità del mutuatario ma sarebbero state immediatamente destinate a ripianare il debito della società. Con il secondo motivo ha denunciato violazione delle norme sull’interpretazione del contratto e sulla simulazione, sostenendo che la clausola sulla destinazione "a scopo di liquidità" fosse solo apparente e che il vero accordo fosse quello di utilizzare il mutuo per attribuire alla banca garanzie ipotecarie prima inesistenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché, sotto l’apparente profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo, mirava in realtà a una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie; inoltre si trattava di censura riferita a una doppia conforme e, soprattutto, non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva interpretato la clausola di destinazione delle somme come mera dichiarazione unilaterale ai fini fiscali o, comunque, come espressione di una generica finalità di liquidità non incompatibile con il pagamento del debito della società. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché proponeva ancora una diversa lettura dei fatti e del contratto, senza denunciare un vero errore nell’interpretazione delle norme invocate; la censura sulla simulazione era stata giudicata una critica al merito, non un errore di diritto. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, n. 3; comma 1, n. 5; comma 4

    Il vizio di violazione di legge riguarda l’erronea ricognizione della fattispecie astratta; il vizio motivazionale è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente una rivalutazione del merito. La presenza di doppia conforme limita ulteriormente il sindacato di legittimità.

  • art. 1418 c.c.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità del mutuo per difetto di causa o di oggetto, ma la Corte non accoglie la tesi perché la doglianza investe in realtà l’accertamento di fatto e l’interpretazione del contratto.

  • art. 1325 c.c.

    È richiamato dal ricorrente in relazione ai requisiti essenziali del contratto, ma la Corte ritiene che la censura non prospetti un errore di diritto sulla norma astratta.

  • art. 1813 c.c.

    La Corte ribadisce che la causa del mutuo è la messa a disposizione di una somma di denaro, e che la clausola di destinazione alle finalità indicate non altera di per sé la causa del contratto.

  • art. 1814 c.c.

    È evocato dal ricorrente nel quadro della contestazione sulla causa/oggetto del mutuo, senza che la Corte ne ravvisi una violazione.

  • art. 1421 c.c.

    È richiamato per sostenere il rilievo officioso della nullità; la Corte non ne fa applicazione favorevole al ricorrente perché non ravvisa una nullità validamente prospettata.

  • art. 2722 c.c.

    È richiamato nella ricostruzione dei gradi di merito per l’inammissibilità della prova testimoniale volta a sovvertire il contenuto del contratto.

  • artt. 1362 c.c. e ss.

    Le censure sull’interpretazione contrattuale sono inammissibili se si limitano a contrapporre la lettura della parte a quella accolta dal giudice di merito, senza indicare puntualmente i canoni ermeneutici violati e il modo della loro violazione.

  • art. 1363 c.c.

    È invocato per l’interpretazione sistematica del contratto, ma la Corte afferma che la doglianza resta una critica al merito.

  • art. 1366 c.c.

    È invocato per la buona fede nell’interpretazione del contratto, senza che la Corte ravvisi una violazione idonea a fondare il ricorso.

  • art. 1414 c.c.

    È richiamato in relazione alla simulazione, ma la censura è considerata meramente fattuale e quindi inammissibile.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamato come norma che ha inserito il comma 1 quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • D.M. 12 luglio 2012, n. 140

    È richiamato per la liquidazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se riguarda un fatto storico realmente trascurato e decisivo; non può essere usata per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del merito.
  • La deduzione di violazione delle norme sull’interpretazione del contratto è inammissibile quando si risolva nella mera contrapposizione tra l’interpretazione proposta dalla parte e quella accolta dal giudice di merito, senza indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo.
  • Il vizio di violazione di legge ricorre solo quando il giudice di merito abbia erroneamente ricondotto la fattispecie concreta alla norma astratta; se la censura mira invece a contestare l’accertamento dei fatti, il controllo di legittimità è precluso.
  • La clausola con cui il mutuatario dichiari la destinazione del finanziamento a una certa finalità non incide necessariamente sulla causa tipica del mutuo, se non risulta un diverso accordo vincolante tra le parti idoneo a mutare la funzione del contratto.
  • In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sulla ricostruzione dei fatti risulta ulteriormente limitato, rendendo inammissibili le censure che pretendano una nuova lettura del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieMutuoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàSimulazioneBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.