Sentenza n. 411/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento n. -OMISSIS-, emesso dal Ministero dell’Interno – Prefettura di La Spezia in data 7 febbraio 2025 e notificato in data 10 febbraio 2025, di revoca del nulla osta all’ingresso in Italia per lo svolgimento di lavoro subordinato ai sensi del decreto flussi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro subordinato nell'ambito del decreto flussi
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta all'ingresso, originariamente motivata dalla diversità tra la ditta che aveva presentato la domanda di nulla osta e quella che aveva proceduto all'assunzione. Il TAR aveva sospeso l'efficacia del provvedimento, disponendo il riesame della posizione. In esecuzione dell'ordinanza cautelare, l'Amministrazione ha adottato un nuovo provvedimento di conferma della revoca, fondato su una motivazione diversa: l'incapacità reddituale del nuovo datore di lavoro di sostenere l'onere economico dell'assunzione. Il Ministero ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della nuova determinazione; il ricorrente si è opposto, sostenendo implicitamente la permanenza dell'interesse alla decisione sul provvedimento originario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha richiamato il principio secondo cui l'interesse alla rimozione dell'atto originariamente impugnato viene meno quando sopravvenga un provvedimento che modifichi la situazione giuridica o fattuale, anche se non soddisfa la pretesa del ricorrente e persino se reitera o aggrava la lesione. Nel caso concreto, il provvedimento adottato in sede di riesame non era meramente confermativo, poiché introduceva una motivazione diversa, relativa all'incapacità reddituale del nuovo datore di lavoro. Il ricorrente avrebbe quindi dovuto impugnare il nuovo atto per conservare l'interesse alla tutela; non avendolo fatto, il giudizio originario non poteva più condurre a una tutela utile. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la definizione del giudizio in rito per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe tra le disposizioni processuali applicate.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, durante il giudizio di annullamento, l'amministrazione adotta un nuovo provvedimento che modifica la situazione giuridica o fattuale oggetto della controversia, l'interesse alla decisione sull'atto originario viene meno anche se il nuovo atto non è satisfattivo e riproduce o aggrava la lesione.
- Un provvedimento adottato in sede di riesame non è meramente confermativo quando si fonda su una motivazione diversa da quella dell'atto originariamente impugnato; il nuovo atto deve essere autonomamente impugnato per conservare l'interesse alla tutela giurisdizionale.
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