Cassazione Penale, Sentenza n. 32486/2025 del 01/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, aveva riformato il precedente rigetto del GIP e disposto la custodia cautelare in carcere per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (trasporto di 248 kg di marijuana e 34 kg di hashish). Il ricorso per cassazione contestava: (i) carenza e vizio della motivazione circa la sussistenza della gravità indiziaria, dedotta su base probabilistica senza confronto con la documentazione (bolla di carico, documento di trasporto e dichiarazioni della ricorrente e del coindagato Taborda); (ii) mancanza di motivazione sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza esclusiva della custodia in carcere; (iii) motivo aggiunto (proposto in memoria) relativo alla mancata traduzione degli atti nella lingua nota all'imputata (violazione artt. 143 e 292 c.p.p. e art. 178, lett. c), cod. proc. pen.).
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato per quanto di ragione. Ha dichiarato inammissibile il motivo nuovo introdotto in memoria per mancata connessione con i motivi originari, richiamando l'orientamento di legittimità che limita l'ammissione di motivi nuovi nei ricorsi "de libertate". Sul merito il primo motivo principale è stato ritenuto fondato e assorbente: la motivazione del Tribunale sulla gravità indiziaria è apparsa apodittica e non correlata a elementi concreti, basandosi sostanzialmente sulla sola presenza della donna sul mezzo. Per la radicale mancanza di motivazione in ordine alla gravità indiziaria la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
Norma che configura il reato di traffico di sostanze stupefacenti; è il fatto-reato contestato (trasporto di ingente quantitativo di droga) che ha giustificato l'adozione della misura cautelare nella fase di merito
codice di procedura penale, art. 143
Norma relativa al diritto alla conoscenza degli atti e alla facoltà di difesa; invocata in relazione alla presunta mancata traduzione degli atti
codice di procedura penale, art. 292
Norma che tutela i diritti degli imputati stranieri (ad es. assistenza linguistica/interpretariato); richiamata nel motivo aggiunto sulla mancata traduzione nella lingua nota all'imputata
codice di procedura penale, art. 178, lett. c)
Previsione procedurale richiamata in relazione ai termini e modi di comunicazione degli atti; utilizzata nel motivo aggiunto concernente la traduzione degli atti processuali
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 2873 del 30/11/2022 (Guarnaccia)
Principio secondo cui i motivi nuovi in cassazione devono essere connessi ai motivi originari anche nei ricorsi contro i provvedimenti "de libertate"; unica specificità è il diverso termine per la proposizione dei nuovi motivi
Massime di principio
- La "gravità indiziaria" richiesta per misure cautelari deve essere motivata con elementi concreti e specifici: la mera presenza dell'indagato sul luogo o sul mezzo in cui è stato rinvenuto lo stupefacente non è di per sé sufficiente a fondare la consapevolezza o la partecipazione al reato
- Le decisioni di riesame o di appello che affermano la gravità indiziaria devono esplicitare il nesso logico tra gli elementi raccolti (documenti di trasporto, bolle di carico, dichiarazioni, ruoli e comportamenti) e la dedotta consapevolezza dell'indagato
- Nei ricorsi per cassazione contro provvedimenti cautelari (ricorsi "de libertate") i motivi nuovi devono essere connessi a quelli originari; l'introduzione di questioni difensive non collegate può essere ritenuta inammissibile
- La mancata traduzione di atti nella lingua nota all'imputato costituisce una questione rilevante per il diritto di difesa, ma la sua ammissibilità in cassazione dipende dalla tempestività e dalla connessione con i motivi originari
- Quando la Corte rileva una radicale carenza motivazionale sulla gravità indiziaria, può annullare senza rinvio il provvedimento impugnato (cioè disporre l'annullamento definitivo) perché viene meno il presupposto per la misura cautelare
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