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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24747/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

La vicenda riguarda un condannato in espiazione di pena per atti persecutori, che aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza la detenzione domiciliare invocando la grave compromissione delle condizioni di salute: dipendenza alcolica e cirrosi epatica in stadio avanzato. Il Tribunale di sorveglianza di Catania aveva respinto l'istanza ritenendo compatibile, allo stato, il regime carcerario con le condizioni cliniche del detenuto e valorizzando, in senso opposto al beneficio, la sua elevata pericolosità sociale desunta dalla condanna per stalking ai danni della coniuge separata. Con il ricorso per cassazione venivano denunciati violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 47-ter Ord. pen. e 147 c.p., deducendo che il giudice di merito aveva svolto una motivazione apodittica, aveva trascurato la documentazione sanitaria e non aveva considerato il ricovero ospedaliero d'urgenza intervenuto pochi giorni dopo l'inizio della detenzione, dato ritenuto decisivo per dimostrare l'incompatibilità tra carcere e patologie. Il ricorrente chiedeva quindi l'annullamento dell'ordinanza di rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso nei termini indicati e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per un nuovo giudizio. Ha censurato il percorso argomentativo del giudice di sorveglianza perché non coerente con i principi consolidati in materia di incompatibilità tra detenzione carceraria e grave infermità: il giudizio deve essere concreto, complessivo e comparativo, deve verificare non solo l'astratta presenza di presidi sanitari in carcere, ma anche la concreta adeguatezza delle cure assicurabili nella situazione specifica, e deve coordinare le condizioni di salute con la pericolosità sociale e con le finalità rieducative della pena. Nel caso concreto, la Corte ha rilevato che il Tribunale aveva riconosciuto la gravità delle patologie ma aveva poi concluso per la compatibilità con il carcere senza spiegare in modo convincente come tali gravi emergenze cliniche potessero essere adeguatamente trattate in istituto, tanto più alla luce del ricovero urgente successivo all'ingresso in detenzione.

Norme richiamate

  • art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354

    norma invocata per la richiesta di detenzione domiciliare; il giudizio richiede una verifica concreta della compatibilità tra stato di salute e regime carcerario

  • art. 147, primo comma, n. 2, c.p.

    richiamato come parametro per il differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, da valutarsi in relazione all'incompatibilità con il regime detentivo

  • art. 612-bis c.p.

    reato per cui il condannato stava eseguendo la pena; utilizzato dal giudice di merito per valutare la pericolosità sociale

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    richiamato ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento

Massime di principio

  • Nel valutare la richiesta di detenzione domiciliare o di differimento della pena per grave infermità, il giudice deve compiere un accertamento in concreto e attuale, non limitato alla verifica astratta dell'esistenza di assistenza sanitaria nel circuito penitenziario.
  • L'incompatibilità tra detenzione carceraria e condizioni di salute del condannato va apprezzata mediante un bilanciamento tra esigenze terapeutiche, condizioni complessive di salute, durata della pena e pericolosità sociale, con motivazione specifica e non apodittica.
  • Non è necessario che la salute del detenuto sia in pericolo di vita imminente: è sufficiente che la protrazione della detenzione possa aggravare le patologie o che le cure non siano concretamente adeguate alla situazione specifica.
  • Il giudice di sorveglianza deve verificare non solo se le cure siano in astratto disponibili, ma se siano concretamente ed effettivamente assicurabili nel caso concreto, alla luce del quadro nosografico e delle condizioni detentive effettive.
  • Una motivazione che riconosca la gravità delle patologie ma ne dichiari comunque la compatibilità con il carcere senza spiegare come siano assicurabili le cure richieste è viziata per incongruità logica e per difetto di adeguato confronto con il materiale sanitario disponibile.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeReati ostativi
RamiEsecuzione penale
IstitutiNesso di causalità

Testo integrale

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