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Sentenza

Sentenza n. 79/2026 - Salerno, Sezione 2

per l’esecuzione della sentenza T.A.R. Campania, Salerno - Sez. II n. 1233/2025 del 27 giugno 2025; nonché, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., per la determinazione della somma dovuta dal Comune di Altavilla a titolo di indennizzo ovvero “delle spese che abbia sostenuto facendo affidamento sull’efficacia del provvedimento revocato”; e per la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione intimata.

Giustizia amministrativa202501805

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata corretta esecuzione della sentenza del TAR Campania, Salerno, n. 1233/2025, relativa alla liquidazione dell’indennizzo conseguente alla revoca di una procedura di project financing

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa aggiudicataria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 34, comma 4, e 112 c.p.a. contestando la proposta del Comune, che aveva offerto il pagamento di € 112.924,97, oltre al rimborso del contributo unificato e dell’imposta di registro, limitandosi a riconoscere i versamenti effettuati dopo la partecipazione alla gara ai fini della stipula del contratto. La ricorrente ha sostenuto che l’indennizzo dovesse comprendere tutte le spese documentate sostenute facendo affidamento sull’efficacia del provvedimento revocato, e quindi anche € 14.120,94 per la partecipazione alla gara e € 259.456,40 per la progettazione, per complessivi € 386.502,31 oltre interessi. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata prova della notificazione della sentenza da eseguire e del decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Nel merito ha sostenuto che la revoca avesse riguardato soltanto il segmento dell’aggiudicazione e i relativi atti, che le spese di partecipazione e progettazione non fossero indennizzabili, che la società non avesse adempiuto all’obbligo di versare l’importo previsto per il rimborso delle spese di predisposizione dell’offerta e che non fosse stata provata l’effettività dei costi di progettazione e dei relativi pagamenti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha qualificato il giudizio come volto a contestare la proposta risarcitoria formulata dal Comune e a ottenere l’esatta liquidazione della somma dovuta in esecuzione della precedente sentenza. Ha ritenuto fondata la tesi della ricorrente secondo cui le “spese sostenute facendo affidamento sull’efficacia del provvedimento revocato” comprendono sia le spese di partecipazione alla procedura di gara sia gli esborsi successivi effettuati in favore del Comune, purché documentati, poiché la revoca aveva riguardato l’intera procedura di gara. Non ha tuttavia liquidato direttamente l’importo di € 386.502,31, ritenendo non agevole la quantificazione immediata e diretta delle somme. Ha ordinato al Comune di provvedere entro 30 giorni alla liquidazione delle somme dovute, applicando i criteri stabiliti nella sentenza n. 1233/2025 e le indicazioni interpretative della nuova decisione, con detrazione degli importi eventualmente già versati. Ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno, con facoltà di delega, per il caso di mancato adempimento. Le spese di lite sono state compensate, salvo l’eventuale compenso del commissario, posto a carico del Comune, e con obbligo dell’amministrazione di rimborsare il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    In caso di condanna pecuniaria, il giudice può, in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, ovvero non adempiono agli obblighi derivanti dall’accordo concluso, con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV, possono essere chiesti la determinazione della somma dovuta ovvero l’adempimento degli obblighi ineseguiti.

    Consente, quando le parti non raggiungono un accordo sulla quantificazione di una condanna pecuniaria, di chiedere nel giudizio di ottemperanza la determinazione della somma dovuta o l’adempimento degli obblighi ineseguiti.

  • art. 21-quinquies, comma 1-bis, l. 241/1990

    delle spese che abbia sostenuto facendo affidamento sull’efficacia del provvedimento revocato

    L’indennizzo conseguente alla revoca legittima è limitato al danno emergente e comprende le spese sostenute facendo affidamento sull’efficacia del provvedimento revocato; nel caso deciso, vi rientrano le spese documentate di partecipazione alla gara e gli esborsi successivi effettuati in favore del Comune.

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza diretta a contestare la mancata o inesatta esecuzione della sentenza e a ottenere l’adempimento degli obblighi da essa derivanti.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di adottare le misure necessarie per assicurare l’effettiva esecuzione della decisione, compresa la nomina preventiva di un commissario ad acta.

  • art. 183, commi 12 e 15, d.lgs. 50/2016

    Norme richiamate dal Comune per sostenere che l’obbligo di pagamento delle spese di predisposizione della proposta gravasse sull’aggiudicatario e non sull’amministrazione; tale prospettazione non ha impedito al TAR di riconoscere, nei limiti degli esborsi documentati, la rilevanza indennitaria delle spese sostenute facendo affidamento sulla procedura revocata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso ai sensi degli artt. 34, comma 4, e 112 c.p.a., il giudice può stabilire le modalità di esecuzione di una precedente condanna pecuniaria quando le parti non raggiungano un accordo sulla quantificazione dell’importo dovuto.
  • L’indennizzo spettante per la revoca legittima di un provvedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 21-quinquies, comma 1-bis, l. 241/1990, è limitato al danno emergente e comprende le spese documentate sostenute dal privato facendo affidamento sull’efficacia del provvedimento revocato.
  • Quando la revoca riguarda l’intera procedura di gara, tra le spese indennizzabili possono rientrare, se effettivamente documentate, sia i costi di partecipazione alla gara sia gli esborsi successivi sostenuti in relazione all’aggiudicazione.
  • Se la quantificazione immediata dell’importo dovuto non è agevole, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di procedere alla liquidazione entro un termine determinato, fissando i criteri vincolanti e nominando contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDanno da lesione dell'affidamentoReintegrazione in forma specifica
RamiProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereLegittimo affidamento

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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

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