Cassazione Civile, Ordinanza n. 17234/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un'iscrizione ipotecaria eseguita nell'ottobre 2013 a garanzia di crediti iscritti a ruolo, relativi in parte a IRPEF, IVA e sanzioni, in parte a TARSU, contributi SSN, canone Rai, tassa concessioni governative e ulteriori sanzioni, portati da cartelle notificate tra il 2002 e il 2007. Il contribuente aveva contestato davanti al giudice tributario la prescrizione di alcuni crediti e l'illegittimità dell'ipoteca, deducendo anche il limite di legge di 20.000 euro. La CTR aveva applicato un termine prescrizionale decennale uniforme, dichiarando prescritti solo i crediti delle cartelle più risalenti e ritenendo legittima l'ipoteca perché, anche espunti i crediti prescritti, il debito residuo superava comunque la soglia dei 20.000 euro. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che alcuni crediti tributari e contributivi erano soggetti a prescrizione triennale o quinquennale e non decennale; 2) violazione dell'art. 76 d.P.R. 602/1973, assumendo che il limite di 20.000 euro impedisse l'iscrizione ipotecaria e non valesse solo in sede esecutiva.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso nei limiti della motivazione. Ha ritenuto fondato il primo motivo solo in parte, censurando la CTR per aver applicato indistintamente il termine decennale a tutti i crediti senza distinguere, per ciascuna pretesa, se fosse soggetta a prescrizione ordinaria decennale oppure a termini più brevi (in particolare quinquennali per alcune voci, come le sanzioni non coperte da giudicato e la TARSU). Ha inoltre accolto il secondo motivo, affermando che l'ipoteca esattoriale non può essere iscritta se il debito complessivo non supera la soglia legale di 20.000 euro, perché l'ipoteca è atto preordinato all'espropriazione immobiliare e soggiace ai medesimi limiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR, che dovrà accertare analiticamente quali crediti siano prescritti e, sui residui, verificare se l'importo superi la soglia di legge; dovrà inoltre provvedere sulle spese.
Norme richiamate
art. 2946 c.c.
In mancanza di una previsione speciale, il diritto alla riscossione dei crediti tributari si prescrive nel termine ordinario decennale.
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
Non si applica in via generale ai crediti tributari come IRPEF e IVA, perché l'obbligazione tributaria ha natura autonoma e unitaria e non è una prestazione periodica in senso civilistico.
art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997
Le sanzioni tributarie non fondate su sentenza passata in giudicato si prescrivono nel termine quinquennale.
art. 2953 c.c.
Il termine decennale opera per le sanzioni tributarie solo quando il credito derivi da sentenza passata in giudicato, per effetto della conversione della prescrizione nell'azione di giudicato.
art. 76 d.P.R. n. 602 del 1973
Vieta l'iscrizione di ipoteca per crediti inferiori a 20.000 euro.
art. 78 d.P.R. n. 602 del 1973
L'ipoteca, essendo preordinata all'espropriazione immobiliare, soggiace ai limiti previsti per quest'ultima.
legge 3 maggio 2004, n. 112, art. 18
I crediti per canone Rai sono soggetti a prescrizione decennale.
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72, comma 1
Per la TARSU il termine riguarda la formazione e notifica del ruolo, mentre la riscossione resta soggetta alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c.
Massime di principio
- In materia di riscossione coattiva dei crediti pubblici, il giudice deve verificare in modo analitico la prescrizione di ciascuna voce di credito, senza applicare un termine unico e indistinto a tutte le pretese iscritte a ruolo.
- I crediti tributari sono normalmente soggetti alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., salvo che una norma speciale preveda un termine diverso.
- Le sanzioni tributarie si prescrivono in cinque anni se la cartella non si fonda su un titolo giudiziale definitivo; il termine decennale vale solo se il credito è cristallizzato in una sentenza passata in giudicato.
- L'ipoteca esattoriale non può essere iscritta se il debito complessivo del contribuente non supera la soglia legale di 20.000 euro, poiché l'ipoteca è un atto strumentale all'espropriazione immobiliare e ne segue i limiti.
- Quando una parte dei crediti posti a base dell'ipoteca risulti prescritta, occorre ricalcolare il residuo per verificare se permanga il presupposto quantitativo richiesto dalla legge.
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