Sentenza n. 2047/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise, sezione prima, -OMISSIS-, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di trasferimento definitivo per situazioni straordinarie, adottato dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri dopo il riesame disposto in sede cautelare
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare aveva chiesto il trasferimento definitivo presso una sede del Comando provinciale di Bari o, in subordine, di Foggia, deducendo la necessità di assistere la madre, invalida al 100 per cento e bisognosa di assistenza domiciliare, della quale era amministratore di sostegno, e il padre portatore di handicap. Il primo diniego era stato annullato dall'Amministrazione in esecuzione di un'ordinanza cautelare del TAR, che aveva disposto il riesame; il successivo provvedimento aveva nuovamente respinto l'istanza, richiamando le esigenze di organico e di servizio della sezione radiomobile di provenienza. Il ricorrente aveva impugnato il nuovo diniego con motivi aggiunti, deducendo violazione degli artt. 386 e 398 del regolamento generale dell'Arma, delle disposizioni interne in materia di assegnazioni e trasferimenti, delle circolari applicabili, degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, carenza di motivazione, erronea presupposizione e sviamento. Il TAR aveva dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, respingendo i motivi aggiunti e compensando le spese. In appello sono stati dedotti sei motivi, relativi sia alla qualificazione processuale della definizione del ricorso introduttivo e alla compensazione delle spese, sia agli errori di motivazione, istruttoria e giudizio del TAR sulla legittimità del nuovo diniego.
La decisione
L'appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto corretta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso introduttivo, poiché l'annullamento del primo diniego, disposto dall'Amministrazione in esecuzione della tutela cautelare, non aveva attribuito definitivamente e retroattivamente il bene della vita richiesto. La natura interinale della tutela cautelare impedisce una pronuncia di cessazione della materia del contendere; inoltre, il provvedimento adottato in riesame in esecuzione di una misura cautelare è assorbito dalla decisione di merito e non determina un giudicato cautelare. È stata confermata anche la compensazione delle spese di primo grado, non essendo la relativa statuizione sindacabile salvo abnormità e risultando comunque giustificata dalla soccombenza reciproca. Esaminando direttamente i motivi aggiunti contro il nuovo diniego, il Collegio ha affermato che il trasferimento ex art. 398 del regolamento generale dell'Arma ha natura eccezionale e richiede situazioni assolutamente gravi, urgenti, delicate, imprevedibili e indifferibili, tali da rendere impossibile il ricorso alle ordinarie procedure di mobilità e da giustificare lo scavalcamento di altri militari. La decisione di concedere il trasferimento è ampiamente discrezionale e implica il bilanciamento tra esigenze private e interesse pubblico al funzionamento dei reparti; le esigenze personali e familiari restano subordinate a quest'ultimo. Nel caso concreto, l'assistenza ai genitori anziani, pur comprensibile e particolarmente gravosa per l'invalidità della madre, non è stata ritenuta sufficiente a integrare i presupposti eccezionali dell'art. 398. Anche gli incarichi connessi all'amministrazione di sostegno non sono stati considerati idonei, poiché limitati all'ausilio nel compimento di atti giuridici e nei rapporti con i sanitari. L'Amministrazione aveva inoltre valutato le esigenze familiari, la presenza di altri familiari vicini e l'impatto del trasferimento sull'organico e sul servizio, rilevando anche il rischio di disparità di trattamento rispetto ad altri militari in condizioni analoghe. I pareri della scala gerarchica non vincolano l'Autorità di vertice, cui spetta la sintesi definitiva degli interessi coinvolti. Non sono stati ravvisati difetto di istruttoria o travisamento dei fatti; le ulteriori contestazioni investivano il merito amministrativo, non sindacabile in assenza di manifesta illogicità o irragionevolezza. Il militare è stato condannato alle spese del grado d'appello, liquidate in euro 3.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 398 Regolamento generale dell'Arma dei carabinieri
fondati e comprovati motivi
Il trasferimento per situazioni straordinarie è uno strumento eccezionale, derogatorio rispetto alle ordinarie procedure di mobilità, applicabile solo in presenza di esigenze assolutamente gravi, urgenti, delicate, imprevedibili e indifferibili.
art. 386 Regolamento generale dell'Arma dei carabinieri
Richiamato insieme all'art. 398 quale disciplina delle assegnazioni e dei trasferimenti del personale dell'Arma.
art. 33, comma 5, l. 5 febbraio 1992, n. 104
Il trasferimento straordinario ex art. 398 del regolamento dell'Arma non è automaticamente applicabile quando non ricorrano i presupposti per il trasferimento temporaneo previsto dalla disciplina ordinaria.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato tra le disposizioni invocate in tema di motivazione e legittimità del provvedimento, senza autonoma applicazione decisiva ulteriore rispetto alla verifica della motivazione e dell'istruttoria.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato tra le disposizioni invocate in relazione al preavviso di diniego.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Ha consentito di accogliere l'istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Richiamato dall'art. 26, comma 1, c.p.a. quale base della compensazione delle spese in presenza di soccombenza reciproca.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina della compensazione delle spese prevista dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
art. 59 c.p.a.
Richiamato per l'istanza di esecuzione dell'ordinanza cautelare proposta nel giudizio di primo grado.
Massime di principio
- Il trasferimento straordinario del personale militare previsto dalla disciplina interna dell'Arma dei carabinieri ha natura eccezionale e derogatoria rispetto alle ordinarie procedure di mobilità; può essere disposto soltanto in presenza di situazioni assolutamente gravi, urgenti, delicate, imprevedibili e indifferibili, tali da rendere inadeguato o impossibile il ricorso agli strumenti ordinari.
- Nel decidere su una richiesta di trasferimento straordinario, l'Amministrazione esercita un'ampia discrezionalità e deve bilanciare le esigenze personali e familiari del militare con le esigenze di organico e di servizio dei reparti; le prime restano subordinate all'interesse pubblico istituzionale.
- L'assenza dei presupposti per il trasferimento temporaneo previsto dall'art. 33, comma 5, l. 104/1992 non comporta automaticamente l'applicabilità del trasferimento straordinario, che resta riservato a situazioni residuali di eccezionale gravità, urgenza e indifferibilità.
- L'annullamento di un diniego amministrativo disposto in esecuzione di un'ordinanza cautelare, seguito dal riesame della domanda, non attribuisce al ricorrente il bene della vita e non determina cessazione della materia del contendere; la natura provvisoria della tutela cautelare esclude la formazione di un giudicato cautelare.
- I pareri favorevoli o contrari degli organi della scala gerarchica costituiscono elementi istruttori, ma non vincolano l'Autorità di vertice, cui spetta la decisione finale e la sintesi degli interessi pubblici e privati coinvolti.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione amministrativa in materia di trasferimenti militari non può estendersi al merito della ponderazione, salvo che emergano manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o carenze istruttorie.
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