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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12835/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Barraco impugna la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva dichiarato inammissibile per genericità l'appello contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Marsala, che lo aveva condannato per furto di energia elettrica aggravato dal mezzo fraudolento. Nel ricorso in cassazione è dedotto un unico motivo principale di censura, fondato sulla presunta violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.: si sostiene che i motivi di gravame non fossero generici perché indicavano punti di decisione da riesaminare e le ragioni critiche, invocando anche il principio del favor impugnationis. In appello erano altresì stati dedotti (a titolo secondario) che l'aggravante del mezzo fraudolento non poteva essere applicata poiché non provato che fosse stato lui a realizzare l'allaccio e che, conseguentemente, doveva trovare applicazione la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che il primo motivo di appello era manifestamente generico e non contrastava le argomentate ragioni della sentenza di primo grado (che aveva evidenziato che l'allaccio abusivo alimentava un bar-ristorante gestito dalla società di cui Barraco era amministratore unico). Ha inoltre ritenuto manifestamente infondati il secondo e il terzo motivo di appello: la giurisprudenza della Corte di cassazione considera l'allaccio abusivo come integrazione dell'aggravante del mezzo fraudolento nel furto di energia elettrica, applicabile anche se l'allaccio non è stato materialmente realizzato dall'autore del furto; perciò l'aggravante resta applicabile e la pena edittale supera la soglia prevista dall'art. 131-bis, rendendo inapplicabile la causa di non punibilità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616, comma 1, cod. proc. pen.). Sentenza pronunciata il 20/01/2022.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata dal ricorrente in tema di motivazione dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto che i motivi indicati fossero comunque generici e non confrontassero le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione di primo grado.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata dal ricorrente nel vizio di motivazione dell'appello; la Corte ha ritenuto che l'appello fosse generico ai sensi dei principi applicabili alle impugnazioni e legittimamente dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto invocata dal ricorrente; la Corte ha escluso la sua applicabilità perché, a seguito dell'aggravante del mezzo fraudolento, la pena edittale risultava superiore al limite previsto da tale disposizione.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il pagamento in favore della Cassa delle ammende a carico del soccombente; la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di euro 3.000,00 sulla base di tale disposizione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principio consolidato)

    La giurisprudenza citata stabilisce che, nel furto di energia elettrica, l'allaccio abusivo integra l'aggravante del "mezzo fraudolento" e che tale aggravante è applicabile anche se l'allaccio non è stato materialmente realizzato dall'autore del furto; la Corte ha applicato tale principio per escludere la fondatezza del motivo difensivo.

Massime di principio

  • Un motivo d'appello è inammissibile se generico: occorre confrontarsi in modo specifico e argomentato con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; l'assenza di tale confronto può legittimare la dichiarazione di inammissibilità.
  • Nel reato di furto di energia elettrica l'allaccio abusivo costituisce normalmente un "mezzo fraudolento" ai fini dell'aggravante; tale aggravante può trovare applicazione anche se l'allaccio non è stato materialmente compiuto dall'imputato.
  • Se l'applicazione di un'aggravante eleva la pena edittale oltre la soglia prevista dall'art. 131-bis, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile.
  • La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso per carenza d'interesse quando il motivo non risulta idoneo a produrre un esito favorevole in sede di rinvio (es. motivo originariamente ab origine manifestamente infondato).
  • Il ricorso per cassazione inammissibile può comportare, oltre alle spese processuali, l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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