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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47484/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna pronunciata dal Tribunale di Lucca con due principali censure: (1) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla condanna per il reato di oltraggio (art. 341-bis c.p.), sostenendo che non vi fosse prova della presenza di altre persone in grado di udire le espressioni offensive e che la cella penitenziaria non potesse considerarsi luogo pubblico; (2) violazione in relazione agli artt. 133 e 62-bis c.p., lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante il suo percorso di sofferenza e i precedenti familiari/condizioni socio-economiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondate le censure: il fatto che altri detenuti si trovassero a pochi metri era già accertato e costituisce sufficiente potenzialità di udito per la configurazione del reato di oltraggio; inoltre la giurisprudenza ha qualificato la cella e gli ambienti penitenziari come luoghi non di privata dimora ma aperti alla disponibilità dell'amministrazione, idonei ai fini del reato. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato che l'atto di appello non aveva indicato elementi concreti e specifici a favore del riconoscimento delle attenuanti generiche, limitandosi a considerazioni generiche; la Corte d'appello aveva inoltre correttamente valorizzato elementi negativi quali precedenti e comportamento processuale provocatorio. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 341-bis cod. pen.

    Il reato di oltraggio è configurabile quando le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale possano essere udite dai presenti; la mera potenzialita di essere udite costituisce aggravio psicologico idoneo a integrare il reato; la cella penitenziaria può essere considerata luogo rilevante ai fini del reato

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte richiede che siano indicate e documentate circostanze specifiche e concrete per riconoscerle

  • art. 62-bis cod. pen.

    Prevede la diminuzione della pena per condotte in parte commesse per essere riconosciute le attenuanti operative; la sua applicazione richiede una motivazione specifica e l'allegazione di elementi favorevoli

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. c.p.p.

    Limiti di impugnazione per la cassazione in relazione all'atto di appello; il ricorso deve rispettare i limiti di gravame indicati

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispone l'obbligo di condanna alle spese e la possibilita di disporre un versamento alla Cassa delle ammende anche in caso di ricorso inammissibile, valutando la responsabilita del ricorrente

  • d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 conv. L. 18 dicembre 2020 (art. 23 comma 8)

    art. 23 comma 8 del d.l. 137/2020

    Regolamenta la trattazione scritta del procedimento in Cassazione in periodo emergenziale, consentendo la decisione su conclusioni scritte in mancanza di richiesta di discussione orale

  • giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017; Sez. 6, n. 26028 del 15/05/2018

    Precedenti che affermano: a) la sufficienza della potenzialita di essere uditi per integrare l'oltraggio; b) la qualificazione degli ambienti penitenziari come non riconducibili alla privata dimora del detenuto e dunque idonei ai fini del reato

Massime di principio

  • Per il reato di oltraggio (art. 341-bis c.p.) è sufficiente la potenzialita che le espressioni offensive siano udite dai presenti; non è necessario che sia provato che effettivamente tutte le parole siano state percepite da specifici terzi
  • La cella e gli ambienti penitenziari possono essere considerati, ai fini penali, luoghi non assimilabili alla privata dimora del detenuto e quindi idonei a configurare il reato quando vi siano altre persone nelle vicinanze
  • Nelle impugnazioni in Cassazione relative a rifiuti di riconoscere attenuanti generiche, la mera enunciazione astratta della loro rilevanza non è sufficiente: la difesa deve indicare elementi concreti e specifici che giustifichino il riconoscimento
  • Le valutazioni di fatto operate dai giudici di merito (es. presenza di altri detenuti, comportamento processuale) sono difficilmente rimovibili in sede di legittimità se adeguatamente motivate
  • Ricorsi che non superano i limiti formali e sostanziali richiesti possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende

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