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Sentenza

Sentenza del 24/05/2017 n. 13051 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato un questionario e rilevato documentazione contabile incoerente, nonché prezzi dichiarati per circa venti cessioni immobiliari sensibilmente inferiori al valore normale. In un caso, il prezzo risultava persino inferiore all'importo del mutuo ipotecario contratto dall'acquirente. Ritenuta inattendibile la contabilità, l'Ufficio aveva effettuato un accertamento analitico-presuntivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55, recuperando maggiori imponibili ai fini IVA, IRPEF e IRAP per il 2004. Il contribuente ha contestato sia la determinazione del valore degli immobili, sostenendo che si trattasse di edilizia convenzionata non valutabile mediante quotazioni OMI, sia la presunzione fondata sulla vendita a un prezzo inferiore al mutuo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché i giudici di merito avevano fondato la ricostruzione del valore degli immobili su una pluralità di elementi presuntivi, sulla convenzione edilizia e su una perizia tecnica, rilevando che il contribuente non aveva fornito una prova concreta e idonea a dimostrare prezzi massimi diversi. La contestazione relativa all'uso dei valori OMI è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, poiché la CTR aveva già escluso l'adeguatezza delle quotazioni OMI per l'edilizia convenzionata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza, non essendo state specificate adeguatamente le argomentazioni e la documentazione asseritamente ignorate dai giudici di merito. L'accertamento è quindi rimasto fermo e il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 7.500, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    Accertamento analitico-presuntivo del reddito d'impresa

    La contabilità può essere disattesa quando l'Ufficio disponga di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, come dichiarazioni di vendita incoerenti, valori inferiori a stime attendibili o prezzi non compatibili con altre risultanze documentali.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55

    Rettifica e accertamento dell'imposta sul valore aggiunto

    Le medesime anomalie documentali e presuntive possono legittimare la rettifica del volume d'affari e dell'IVA dovuta.

  • Art. 2729 del codice civile

    Le presunzioni sono ammissibili quando risultano gravi, precise e concordanti. Nel caso concreto, la pluralità degli elementi considerati dai giudici è stata ritenuta sufficiente a sostenere l'accertamento.

  • Art. 378 del codice di procedura civile

    Memoria illustrativa nel giudizio di cassazione

    La memoria depositata dal ricorrente non ha modificato l'esito del giudizio.

  • Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione

    Chi ricorre in Cassazione deve indicare in modo completo e puntuale gli atti, i documenti e i passaggi processuali rilevanti; deduzioni generiche o non verificabili determinano l'inammissibilità del motivo.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione dimostra una pluralità di anomalie, quali prezzi immobiliari incoerenti, documentazione contabile contraddittoria e valori inferiori a stime o finanziamenti, può essere legittimo un accertamento analitico-presuntivo.
  • In materia di edilizia convenzionata, le quotazioni OMI non sono automaticamente decisive: il valore deve essere determinato considerando anche i vincoli e i criteri previsti dalla convenzione con il Comune.
  • Il contribuente deve fornire una prova concreta e documentata del prezzo effettivo o del valore massimo consentito, non essendo sufficienti contestazioni generiche o spiegazioni non adeguatamente supportate.
  • Una vendita a un prezzo inferiore al mutuo dell'acquirente costituisce un elemento presuntivo rilevante, ma può essere superata solo con una spiegazione precisa, documentata e coerente con gli atti contabili e contrattuali.
  • Nel giudizio di Cassazione non è sufficiente lamentare genericamente che il giudice non abbia esaminato determinate argomentazioni o documenti: occorre indicare esattamente il contenuto, la sede processuale e la rilevanza degli elementi invocati.

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