Regolamento (UE) 2020/550
Regolamento delegato (UE) 2020/550 della Commissione del 12 febbraio 2020 che modifica gli allegati II e IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca temporanea dei regimi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012 in relazione a taluni prodotti originari del Regno di Cambogia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento (UE) n. 978/2012 per revocare temporaneamente, nei confronti della Cambogia, le preferenze tariffarie SPG e EBA per una serie di prodotti individuati per codice SA. La misura si fonda sulla conclusione che la Cambogia abbia commesso gravi e sistematiche violazioni di alcuni principi sanciti dall’ICCPR, nonché su criticità persistenti in materia di libertà sindacale, diritti dei lavoratori e diritti fondiari. L’applicazione decorre dal 12 agosto 2020, con una clausola transitoria per le merci già in viaggio a tale data.
Revoca temporanea di alcune preferenze tariffarie SPG/EBA concesse alla Cambogia per determinati prodotti originari del Regno di Cambogia.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di specifici prodotti originari della Cambogia ricompresi negli allegati II e IV del regolamento (UE) n. 978/2012. Riguarda sia il regime generale del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) sia il regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati "Tutto tranne le armi" (EBA), limitatamente ai codici SA elencati nel regolamento. È prevista un’esclusione transitoria per i prodotti già avviati verso l’Unione il 12 agosto 2020, purché la destinazione non possa essere modificata e sia disponibile un valido documento di trasporto (polizza di carico).
Revoca temporanea di preferenze tariffarie nei confronti della Cambogia
Il regolamento delegato (UE) 2020/550 interviene sul regolamento (UE) n. 978/2012, che disciplina il sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG), per disporre la revoca temporanea di parte delle preferenze concesse alla Cambogia. La misura si inserisce nella procedura avviata dalla Commissione nel 2019 a seguito di gravi preoccupazioni in materia di diritti politici, libertà civili, diritti sindacali e altri diritti fondamentali.
Quadro normativo di riferimento
La Commissione agisce sulla base dell’articolo 19, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 978/2012. Tale regolamento consente la revoca temporanea dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, qualora un paese beneficiario commetta violazioni gravi e sistematiche dei principi stabiliti nelle convenzioni essenziali dell’ONU e dell’OIL elencate nell’allegato VIII, parte A.
La Cambogia beneficia sia del regime generale SPG sia del regime speciale EBA per i paesi meno sviluppati. In linea di principio, quest’ultimo comporta la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune per tutti i prodotti dei capitoli da 1 a 97 della nomenclatura combinata originari della Cambogia, ad eccezione delle armi e munizioni del capitolo 93.
Procedura seguita dalla Commissione
La procedura di revoca temporanea è stata aperta con decisione di esecuzione dell’11 febbraio 2019. La Commissione ha invitato la Cambogia e i terzi interessati a presentare osservazioni; tredici terzi hanno preso posizione. Il periodo di controllo e valutazione è terminato il 12 agosto 2019. Successivamente la Commissione ha raccolto informazioni, consultato gli organi di controllo competenti e svolto una missione in Cambogia nel giugno 2019.
Il 12 novembre 2019 la Commissione ha trasmesso alla Cambogia una relazione con constatazioni e conclusioni, sulla quale si fonda il regolamento. La Cambogia ha presentato osservazioni il 12 dicembre 2019.
Violazioni dell’articolo 25 ICCPR: partecipazione politica
La Commissione ritiene che la Cambogia abbia adottato, dal 2017, un insieme di misure repressive nei confronti del principale partito di opposizione, il CNRP, con effetti gravi sulla partecipazione politica e sui diritti elettorali. In particolare vengono richiamati:
- le modifiche della legge sui partiti politici (LPP) del 2017, che hanno ampliato il potere discrezionale del ministero dell’Interno e reso possibile lo scioglimento dei partiti e l’interdizione dei loro leader;
- l’arresto di Kem Sokha il 3 settembre 2017;
- lo scioglimento del CNRP da parte della Corte suprema il 16 novembre 2017 e l’interdizione per cinque anni di 118 funzionari;
- la rimozione di 5 007 consiglieri comunali e locali eletti;
- la sostituzione dei parlamentari del CNRP e l’assenza di un’opposizione credibile alle elezioni del 29 luglio 2018.
La Commissione osserva inoltre che la modifica del gennaio 2019 dell’articolo 45 della LPP non ha ripristinato pienamente i diritti politici delle persone interdette. Nel complesso, tali misure sono qualificate come gravi e sistematiche violazioni dei principi sanciti dall’articolo 25 dell’ICCPR.
Violazioni dell’articolo 19 ICCPR: libertà di espressione
Il regolamento evidenzia che il quadro normativo cambogiano contiene disposizioni vaghe e ampie che consentono un uso discrezionale delle norme contro l’espressione del dissenso. Sono menzionati, tra gli altri:
- le modifiche costituzionali del 2018;
- la norma penale sulla lesa maestà;
- la legge sulla stampa;
- la legge elettorale;
- la legge sulle telecomunicazioni;
- la LANGO;
- la legge sui partiti politici;
- la legge sui sindacati;
- la prakas n. 170 sui controlli delle pubblicazioni di siti web e social media.
La Commissione richiama inoltre arresti, accuse e condanne di giornalisti, la chiusura di testate e di emittenti radiofoniche e l’uso del diritto penale contro persone che avevano espresso opinioni critiche o di sostegno a figure dell’opposizione. Tali pratiche vengono qualificate come uso della legislazione e di azioni amministrative e giudiziarie per comprimere in modo ingiustificato la libertà di espressione, anche online.
Violazioni degli articoli 21 e 22 ICCPR: associazione e riunione pacifica
Sul piano della libertà di associazione e di riunione pacifica, il regolamento concentra l’analisi sulla LANGO, che impone restrizioni alla registrazione e alle attività delle organizzazioni della società civile e obblighi informativi considerati eccessivi. In particolare sono criticati:
- l’articolo 8, per i motivi ampi e generici di limitazione della registrazione;
- l’articolo 9, che subordina lo svolgimento di attività alla registrazione;
- gli articoli 25 e 30, per gli obblighi informativi;
- l’articolo 24, che impone un requisito di neutralità non definito chiaramente;
- gli articoli 20 e 24, anche in ragione delle criticità applicative.
La Commissione segnala inoltre arresti, detenzioni, monitoraggio invasivo e vessazioni nei confronti di attivisti, difensori dei diritti umani e organizzazioni civiche. Pur rilevando alcuni passi formali di revisione della LANGO e l’abrogazione del preavviso di tre giorni per gli eventi della società civile, la Commissione ritiene tali misure insufficienti e conclude per una grave e sistematica violazione degli articoli 21 e 22 dell’ICCPR.
Diritti dei lavoratori, libertà sindacale e contrattazione collettiva
Il regolamento riconosce alcuni progressi successivi all’apertura della procedura, ma rileva ancora gravi criticità in due ambiti: la definizione delle cause civili e penali pendenti nei confronti di leader sindacali e le indagini sugli omicidi di leader sindacali del 2004 e del 2007. La Commissione ritiene che tali pendenze e l’assenza di risultati concreti nelle indagini integrino una grave violazione dei principi delle convenzioni OIL n. 87 e 98 e degli articoli 19, 21 e 22 dell’ICCPR.
Si afferma inoltre la necessità di avviare nuovi negoziati con le parti sociali per rivedere la legge sui sindacati, ampliandone il campo di applicazione a tutti i lavoratori e ai funzionari pubblici, facilitando la registrazione delle organizzazioni sindacali e introducendo una protezione efficace contro la discriminazione antisindacale.
Diritto fondiario, non discriminazione e abitazione
Per quanto riguarda i diritti fondiari e il diritto all’abitazione, la Commissione riconosce progressi nella risoluzione delle controversie connesse alle concessioni economiche nel settore dello zucchero, ma segnala che permangono carenze nella registrazione fondiaria, nell’assegnazione dei titoli, nel riesame imparziale delle controversie e nella tutela dei diritti delle comunità indigene. Viene quindi richiesta l’istituzione di un quadro giuridico più adeguato, con meccanismi trasparenti e inclusivi di risoluzione delle controversie.
Effetto della revoca e prospettive future
La Commissione conclude che, tenuto conto dei fatti accertati, il regime preferenziale concesso alla Cambogia debba essere temporaneamente revocato fino a quando non vengano meno le ragioni che la giustificano. La scelta dei prodotti interessati tiene conto degli obiettivi di sviluppo della Cambogia, dell’esigenza di diversificare le esportazioni, dell’impatto socioeconomico della misura e dei progressi registrati durante la procedura.
È espressamente previsto che la Commissione continui a monitorare la situazione e possa modificare la revoca. Qualora la Cambogia risolva integralmente le questioni sollevate, le preferenze tariffarie potranno essere ripristinate ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (UE) n. 978/2012.
Decorrenza e disciplina transitoria
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 12 agosto 2020. La revoca non colpisce le merci già avviate verso l’Unione in tale data, purché la loro destinazione non sia modificabile e sia disponibile la polizza di carico come prova documentale.
Disposizioni principali
Revoca temporanea delle preferenze tariffarie
Sono temporaneamente revocate le preferenze tariffarie del regime generale e del regime speciale EBA per determinati prodotti originari della Cambogia, mediante modifica degli allegati II e IV del regolamento (UE) n. 978/2012. I prodotti interessati sono individuati per codici SA, tra cui 1212 93, 4201 00, 4202, 4203, 4205 00, 4206 00, 6103 41, 6103 43, 6103 49, 6105, 6107, 6109, 6115 10, 6115 21, 6115 22, 6115 29, 6115 95, 6115 96, 6115 99, 6203 41, 6203 43, 6203 49, 6205, 6207, 6211 32, 6211 33, 6211 39, 6211 42, 6211 43, 6211 49, 6212, 6403 19, 6403 20, 6403 40, 6403 51, 6403 59, 6403 91, 6403 99, 6405 e 6406.
Fondamento giuridico e motivazione
La Commissione esercita il potere previsto dall’articolo 19, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 978/2012. La revoca si fonda sulla conclusione che, a partire dal 2017, la Cambogia abbia realizzato gravi e sistematiche violazioni dei principi sanciti dagli articoli 19, 21, 22 e 25 dell’ICCPR, nonché persistenti criticità in materia di diritti dei lavoratori e di diritti fondiari e all’abitazione.
Ambito materiale delle violazioni esaminate
Il regolamento analizza in particolare: partecipazione politica e diritto di voto e di eleggibilità; libertà di espressione, stampa e media; libertà di associazione e riunione pacifica; libertà sindacale, contrattazione collettiva e tutela dei lavoratori; non discriminazione, diritto fondiario e diritto all’abitazione. Per ciascun ambito, la Commissione richiama misure legislative, amministrative e giudiziarie ritenute incompatibili con gli obblighi internazionali assunti dalla Cambogia.
Conclusioni della Commissione
La Commissione conclude che la natura, la durata, la portata e l’impatto delle violazioni giustificano la revoca temporanea delle preferenze tariffarie fino a quando non verranno meno le ragioni che la motivano. La misura tiene conto anche degli obiettivi di sviluppo della Cambogia, della necessità di diversificare la base di esportazione e degli effetti socioeconomici della revoca.
Esclusione transitoria per merci in viaggio
La revoca non si applica alle importazioni di prodotti già avviati verso l’Unione il 12 agosto 2020, purché la destinazione non possa essere modificata. In tal caso è richiesto un documento giustificativo valido sotto forma di polizza di carico.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 12 agosto 2020. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Possibile ripristino delle preferenze
La Commissione dichiara di continuare a monitorare la situazione in Cambogia e precisa che, qualora il paese risolva integralmente le questioni sollevate, le preferenze tariffarie possono essere ripristinate in conformità all’articolo 20 del regolamento (UE) n. 978/2012.
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