Regolamento (UE) 2020/193
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/193 della Commissione del 12 febbraio 2020 recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 dicembre 2019 fino al 30 marzo 2020, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione fissa, in modo uniforme e per un periodo limitato, i parametri tecnici da usare nel regime Solvibilità II per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base. Le informazioni riguardano la struttura per scadenza dei tassi privi di rischio, gli spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità e gli aggiustamenti per la volatilità. Si applica retroattivamente dal 31 dicembre 2019 ed è entrato in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione.
Stabilisce le informazioni tecniche da utilizzare, per le segnalazioni tra il 31 dicembre 2019 e il 30 marzo 2020, per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ai fini di Solvibilità II.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE, per il calcolo della migliore stima, dell’aggiustamento di congruità e dell’aggiustamento per la volatilità nelle segnalazioni con date di riferimento dal 31 dicembre 2019 al 30 marzo 2020. L’applicazione riguarda gli Stati membri dell’UE ed è direttamente applicabile; il testo è rilevante ai fini del SEE. Le informazioni tecniche sono articolate per valuta e, per alcune componenti, per mercati assicurativi nazionali. Restano esclusi dal perimetro del regolamento i temi non connessi a tali calcoli prudenziali.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/193 della Commissione
Il regolamento definisce le informazioni tecniche necessarie alle imprese di assicurazione e di riassicurazione per il calcolo prudenziale delle riserve tecniche e dei fondi propri di base ai sensi di Solvibilità II. La Commissione lo adotta per garantire condizioni uniformi di calcolo, basate sui dati di mercato di fine dicembre 2019, con applicazione immediata e retroattiva alla prima data di riferimento utile.
Finalità e contesto normativo
Il testo richiama la direttiva 2009/138/CE, in particolare l’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, quale base per la fissazione delle informazioni tecniche. Nei considerando si precisa che tali informazioni devono riflettere, per ciascuna data di riferimento, le strutture per scadenza dei tassi privi di rischio e gli spread fondamentali necessari per l’aggiustamento di congruità e per l’aggiustamento per la volatilità. È inoltre evidenziata l’urgenza di rendere disponibili i dati senza ritardo, per ragioni prudenziali e di certezza giuridica.
Ambito di applicazione temporale e soggettivo
L’articolo 1, paragrafo 1, stabilisce che le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono utilizzare le informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nelle segnalazioni con date di riferimento dal 31 dicembre 2019 al 30 marzo 2020. Il regolamento si applica dunque a un intervallo temporale definito e limitato, coincidente con la necessità di disporre di basi di calcolo omogenee per il periodo indicato.
Contenuto delle informazioni tecniche
L’articolo 1, paragrafo 2, suddivide le informazioni tecniche in tre blocchi:
- le strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, riportate nell’allegato I;
- gli spread fondamentali per il calcolo dell’aggiustamento di congruità, riportati nell’allegato II;
- gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato, riportati nell’allegato III.
Tali dati sono da utilizzare, per ciascuna valuta interessata, nel calcolo della migliore stima ai sensi dell’articolo 77 della direttiva 2009/138/CE, dell’aggiustamento di congruità ai sensi dell’articolo 77 quater e dell’aggiustamento per la volatilità ai sensi dell’articolo 77 quinquies.
Struttura per scadenza dei tassi privi di rischio
L’allegato I contiene una tabella molto estesa di tassi privi di rischio per numerose valute, con durate residue da 1 a 150 anni. La tabella è organizzata per valuta e fornisce il tasso corrispondente a ciascuna scadenza, da impiegare per la migliore stima senza aggiustamenti di congruità o volatilità. Le valute coprono sia l’area UE sia valute di mercati extra-UE rilevanti ai fini Solvibilità II.
Spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità
L’allegato II disciplina gli spread fondamentali, espressi in punti base. Il testo chiarisce che tali valori non includono gli incrementi previsti dall’articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE. Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, gli spread si applicano alle esposizioni denominate in tutte le valute; inoltre, per le durate da 11 a 30 anni, gli spread coincidono con quelli della durata di 10 anni.
L’allegato prosegue con tabelle specifiche per le esposizioni verso enti finanziari, differenziate per valuta e per classe di merito di credito da 0 a 6. Il sistema è quindi calibrato sia per tipologia di controparte sia per rischio di credito, con una granularità elevata utile per i calcoli attuariali e di vigilanza.
Aggiustamento per la volatilità
L’allegato III indica l’aggiustamento per la volatilità della struttura per scadenza dei tassi privi di rischio, espresso in punti base, per ciascuna valuta e per il relativo mercato assicurativo nazionale. Il testo mostra un valore uniforme di 7 punti base per i mercati dell’area euro elencati, ma prevede differenze per altre valute e mercati, con valori positivi, nulli o anche negativi. Tra i valori specifici figurano, ad esempio, 13 per la corona ceca, 20 per la corona danese, 15 per la sterlina, 33 per il dollaro canadese, 29 per il dollaro USA e 40 per la corona norvegese.
Entrata in vigore, applicazione e vincolatività
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione decorre però dal 31 dicembre 2019, con effetto anticipato rispetto alla pubblicazione, in coerenza con l’obiettivo di garantire immediatezza e uniformità di trattamento. Il testo ribadisce inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Implicazioni pratiche per operatori e consulenti
Per gli operatori del settore assicurativo e per i consulenti che assistono nella predisposizione delle segnalazioni di solvibilità, il regolamento assume rilievo operativo diretto perché impone l’uso di parametri standardizzati e temporalmente circoscritti. In pratica, i calcoli attuariali e prudenziali relativi al periodo 31 dicembre 2019-30 marzo 2020 devono essere effettuati utilizzando i valori contenuti negli allegati, senza margini discrezionali sul dato tecnico di base.
Disposizioni principali
Informazioni tecniche per il calcolo prudenziale
L’articolo 1, paragrafo 1, impone alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di utilizzare le informazioni tecniche di cui al paragrafo 2 per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni con date di riferimento dal 31 dicembre 2019 al 30 marzo 2020.
Composizione delle informazioni tecniche
L’articolo 1, paragrafo 2, individua tre categorie di dati: (a) le pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di cui all’allegato I; (b) gli spread fondamentali per il calcolo dell’aggiustamento di congruità di cui all’allegato II; (c) gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato di cui all’allegato III.
Decorrenza e urgenza applicativa
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che si applichi a decorrere dal 31 dicembre 2019. Il considerando evidenzia la necessità di rendere immediatamente disponibili le informazioni tecniche e di assicurare che tutte le imprese usino le stesse basi di calcolo indipendentemente dalla data di segnalazione.
Base giuridica e natura vincolante
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE ed è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato I: curva dei tassi privi di rischio
L’allegato I contiene, per diverse valute, la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio da utilizzare per la migliore stima senza aggiustamenti di congruità o volatilità, con valori per durate da 1 a 150 anni. Le valute incluse comprendono, tra le altre, EUR, CZK, DKK, HUF, SEK, HRK, GBP, CHF, AUD, CAD, CNY, HKD, INR, MXN, TWD, NZD, ZAR, BRL, RUB, USD, JPY e altre.
Allegato II: spread fondamentali
L’allegato II fissa gli spread fondamentali, espressi in punti base, per il calcolo dell’aggiustamento di congruità. Gli spread non includono gli incrementi di cui all’articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE. Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali gli spread si applicano alle esposizioni denominate in tutte le valute; per le durate da 11 a 30 anni valgono gli spread della durata di 10 anni. Seguono tabelle distinte anche per esposizioni verso enti finanziari, con differenziazione per valuta e classe di merito di credito 0-6.
Allegato III: aggiustamento per la volatilità
L’allegato III indica, per ciascuna valuta e per il relativo mercato assicurativo nazionale, l’aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi privi di rischio, espresso in punti base. Per l’area euro il valore è pari a 7 punti base per i vari mercati nazionali elencati; sono previsti inoltre valori specifici per altre valute, tra cui ad esempio 13 per la corona ceca, 20 per la corona danese, 15 per la sterlina, 33 per il dollaro canadese, 29 per il dollaro USA, 40 per la corona norvegese, nonché valori negativi per alcune valute/mercati (ad es. -2 per il lev bulgaro e -1 per la corona islandese).
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