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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/189

Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/189 del Consiglio del 12 febbraio 2020 che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

Normativa europea32020R0189

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005, che disciplina le misure restrittive contro le persone che violano l’embargo sulle armi relativo alla Repubblica democratica del Congo. L’intervento recepisce l’aggiornamento dell’elenco sanzionatorio deciso in sede ONU il 6 febbraio 2020. In concreto, viene aggiunta al regime sanzionatorio la persona di Seka Baluku, con i relativi dati identificativi e le motivazioni dell’inserimento.

Aggiornamento dell’elenco delle persone soggette a misure restrittive per violazioni dell’embargo sulle armi nei confronti della Repubblica democratica del Congo, mediante inserimento di Seka Baluku nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005.

Ambito di applicazione

Si applica alle persone fisiche ed entità già ricomprese o da ricomprendere nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005, relativo a misure restrittive specifiche nei confronti di chi viola l’embargo sulle armi per la Repubblica democratica del Congo. L’effetto concreto del regolamento è l’aggiornamento dell’elenco sanzionatorio con l’inserimento di una persona designata dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito dalla risoluzione 1533 (2004). Si applica in tutti gli Stati membri dell’Unione europea dalla data di entrata in vigore, con efficacia immediata dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Aggiornamento delle misure restrittive per la Repubblica democratica del Congo

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/189 del Consiglio attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi relativo alla Repubblica democratica del Congo. L’atto recepisce un aggiornamento dell’elenco sanzionatorio deciso in ambito ONU e modifica di conseguenza l’allegato I del regolamento base.

Contesto e finalità

Il regolamento si inserisce nel quadro delle misure restrittive collegate alla situazione nella Repubblica democratica del Congo e alla prevenzione di condotte che minacciano la pace, la stabilità e la sicurezza del Paese. Il considerando richiama la decisione del comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione 1533 (2004), che il 6 febbraio 2020 ha aggiunto una persona all’elenco ONU delle persone ed entità soggette a misure restrittive.

Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005

L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 sia modificato come indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. In sostanza, l’atto UE adegua il proprio elenco sanzionatorio all’aggiornamento ONU, senza introdurre una disciplina autonoma diversa dal rinvio all’elenco allegato.

Persona aggiunta all’elenco sanzionatorio

Nell’allegato viene inserito il nominativo di Seka Baluku, con alias incerti indicati come Mzee Kajaju, Musa, Lumu e Lumonde. I dati essenziali riportati sono i seguenti:

  • designazione: leader principale delle Forze Democratiche Alleate (ADF);
  • data di nascita: all’incirca 1977;
  • cittadinanza: Uganda;
  • ultima ubicazione conosciuta: campo "Medina II" di Kajuju, territorio di Beni, Kivu settentrionale, Repubblica democratica del Congo;
  • data della designazione ONU: 6 febbraio 2020.

Motivi dell’inserimento e base ONU

L’allegato precisa che Seka Baluku è stato inserito nell’elenco il 6 febbraio 2020 ai sensi del punto 7 della risoluzione 2293 (2016), per avere intrapreso o sostenuto atti che minacciano la pace, la stabilità e la sicurezza della Repubblica democratica del Congo. Vengono inoltre richiamate informazioni supplementari tratte dalle sintesi dei motivi del Comitato sanzioni, secondo cui Baluku, in quanto leader principale delle ADF, avrebbe:

  • compiuto, pianificato o guidato ripetuti attacchi, uccisioni e menomazioni;
  • commesso stupri e altre violenze sessuali;
  • sequestrato civili, compresi bambini;
  • attaccato strutture sanitarie, in particolare a Mamove, territorio di Beni, il 12 e 24 febbraio 2019;
  • reclutato e utilizzato continuativamente bambini almeno dal 2015, anche per lavori forzati nel territorio di Beni.

Entrata in vigore ed efficacia diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato sanzionatorio

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nell’inserimento di una nuova persona nell’elenco delle persone soggette a misure restrittive.

Nuova persona inserita nell’elenco

Nell’allegato viene inserita Seka Baluku, indicato anche con alias incerti: a) Mzee Kajaju, b) Musa, c) Lumu, d) Lumonde. È qualificato come leader principale delle Forze Democratiche Alleate (ADF), cittadino ugandese, nato approssimativamente nel 1977, con ultima ubicazione conosciuta nel campo "Medina II" di Kajuju, territorio di Beni, Kivu settentrionale, Repubblica democratica del Congo. La designazione ONU risale al 6 febbraio 2020.

Motivi dell’inserimento

La persona è stata iscritta nell’elenco il 6 febbraio 2020 ai sensi del punto 7 della risoluzione 2293 (2016), per avere intrapreso o sostenuto atti che minacciano la pace, la stabilità e la sicurezza della Repubblica democratica del Congo. L’allegato richiama inoltre che, secondo varie relazioni del gruppo di esperti ONU, Baluku avrebbe compiuto, pianificato o guidato ripetuti attacchi, uccisioni e menomazioni, stupri e altre violenze sessuali, sequestri di civili inclusi bambini, attacchi a strutture sanitarie e reclutamento e utilizzo di bambini, anche per lavori forzati.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comuneembargo sulle armisanzioni internazionali

Testo integrale

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