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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/192

Regolamento (UE) 2020/192 della Commissione del 12 febbraio 2020 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di procloraz in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0192

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i limiti massimi di residui del procloraz nell’ambito del regolamento (CE) n. 396/2005, sulla base del parere motivato dell’EFSA e delle consultazioni tecniche svolte. Modifica la definizione del residuo e ridetermina i LMR per numerose categorie di prodotti vegetali e animali, introducendo alcuni valori al limite di determinazione e altri valori specifici, nonché una clausola di riesame entro due anni per taluni prodotti. Prevede inoltre una disciplina transitoria per i prodotti fabbricati o importati prima del 4 settembre 2020 e sopprime la colonna corrispondente al procloraz nell’allegato III, parte B.

Modifica i livelli massimi di residui di procloraz negli alimenti e mangimi, aggiornando gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005.

Ambito di applicazione

Si applica ai livelli massimi di residui (LMR) del procloraz in o su prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005. Riguarda operatori alimentari e del mangime, Stati membri, paesi terzi esportatori verso l’Unione e prodotti immessi sul mercato dell’UE, con disciplina transitoria per i prodotti ottenuti nell’Unione o importati prima del 4 settembre 2020. Restano escluse, per l’applicazione transitoria dell’articolo 2, le modifiche relative ad agrumi, kiwi, banane, manghi, ananas e fegato di bovino, per i quali la nuova disciplina si applica senza la medesima clausola di ulteriore ultrattività.

Modifica dei LMR del procloraz

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui del procloraz nei prodotti alimentari e nei mangimi di origine vegetale e animale. La revisione si fonda sul parere motivato dell’EFSA, sulla consultazione dei laboratori di riferimento dell’Unione e sulle osservazioni dei partner commerciali tramite l’Organizzazione mondiale del commercio.

Ambito e base normativa

La base giuridica è costituita dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e dall’articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. Il regolamento modifica gli allegati II e III di tale atto, incidendo quindi direttamente sui limiti massimi di residui applicabili nell’Unione ai prodotti alimentari e ai mangimi interessati.

Definizione del residuo e struttura della modifica

La Commissione recepisce la proposta dell’EFSA di modificare la definizione del residuo, assumendo come parametro la somma di procloraz, BTS 44595 (M201-04) e BTS 44596 (M201-03), espressa come procloraz. Nell’allegato II la colonna relativa al procloraz viene sostituita integralmente con una nuova tabella di LMR; nell’allegato III, parte B, la colonna relativa al procloraz è soppressa.

Prodotti con LMR ridotti per rischio per il consumatore

Dalla valutazione EFSA emerge un rischio per i consumatori per agrumi, kiwi, banane, manghi, ananas e fegato di bovino. Per tali prodotti il regolamento dispone che gli LMR siano ridotti al limite di determinazione o al livello individuato dall’Autorità, coerentemente con l’obiettivo di garantire un elevato livello di tutela della salute umana.

Prodotti con mantenimento dei livelli CXL e riesame futuro

Per kumquat, litci, frutti della passione/maracuja, fichi d’India/fichi di cactus, melastelle/cainette, cachi di Virginia, avocado, papaie, melograni, cerimolia/cherimolia, guaiave/guave, frutti dell’albero del pane, durian e anona/graviola/guanabana, l’EFSA ha segnalato lacune informative rispetto alla nuova definizione del residuo. In assenza di rischio per i consumatori, la Commissione mantiene i CXL esistenti e prevede un riesame entro due anni dalla pubblicazione del regolamento, sulla base delle informazioni che saranno eventualmente disponibili.

Prodotti senza autorizzazioni, tolleranze o CXL

Per i prodotti sui quali il procloraz non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o CXL, gli LMR sono fissati al limite di determinazione specifico o all’LMR di base, in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

Principali valori fissati nell’allegato

La nuova tabella dell’allegato II prevede, tra gli altri, i seguenti gruppi di valori: molti prodotti al valore di 0,03*; frutta fresca o congelata e frutta a guscio in generale a 0,03*; alcuni frutti esotici a 7 (+) o 10 (+); semi oleaginosi selezionati a 0,3; cereali come segale e frumento a 0,2, altri cereali a 0,03*; tè, caffè, infusioni di erbe, luppolo e spezie a 0,15*; piante da zucchero a 0,03*; numerosi prodotti di origine animale con limiti specifici, tra cui bovini, ovini, caprini, equidi, pollame e uova. Le note asterisco e i segni (+) richiamano rispettivamente il limite di determinazione analitica e l’assenza di alcune informazioni di supporto per il riesame.

Disposizioni transitorie e applicazione nel tempo

L’articolo 2 introduce una disciplina transitoria: per il procloraz in e su tutti i prodotti, salvo gli agrumi, il kiwi, le banane, i manghi, l’ananas e il fegato di bovino, continua ad applicarsi la disciplina previgente ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 4 settembre 2020. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 4 settembre 2020, consentendo un periodo di adeguamento agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo quanto indicato nell’allegato al regolamento. Nell’allegato II la colonna relativa al procloraz è sostituita con una nuova tabella che riflette la definizione del residuo come somma di procloraz, BTS 44595 (M201-04) e BTS 44596 (M201-03), espressa in procloraz. Nell’allegato III, parte B, la colonna relativa al procloraz è soppressa.

Nuovi LMR per prodotti vegetali e animali

L’allegato fissa nuovi LMR per numerose categorie di prodotti, con valori espressi in mg/kg e, in molti casi, al limite di determinazione analitica (0,03*). Per alcuni prodotti specifici sono previsti valori superiori, tra cui 7 (+) per vari frutti esotici, 10 (+) per il kumquat, 3 per i funghi coltivati, 0,3 per alcuni semi oleaginosi e 0,2 o 0,15 per taluni cereali e spezie. Per diversi prodotti di origine animale sono previsti valori dedicati, ad esempio bovini: grasso 0,07 (+), fegato 1 (+), rene 0,2 (+); ovini e caprini: grasso 0,15 (+), fegato 3 (+), rene 0,5 (+); equidi: grasso 0,07 (+), fegato 1 (+), rene 0,2 (+); pollame: fegato 0,04 (+) e altri tessuti in genere 0,03* (+).

Prodotti con rischio per i consumatori e riduzione al LOD

Dalla valutazione EFSA emerge un rischio per i consumatori in relazione agli LMR per agrumi, kiwi, banane, manghi, ananas e fegato di bovini. Per tali prodotti i valori devono essere ridotti al limite di determinazione (LOD) o al livello individuato dall’Autorità, come indicato nel regolamento.

Prodotti per i quali si applicano i livelli CXL esistenti e riesame entro due anni

Per kumquat, litci, frutti della passione/maracuja, fichi d’India/fichi di cactus, melastelle/cainette, cachi di Virginia, avocado, papaie, melograni, cerimolia/cherimolia, guaiave/guave, frutti dell’albero del pane, durian e anona/graviola/guanabana, l’EFSA ha rilevato informazioni mancanti sulla nuova definizione del residuo; la Commissione ha quindi mantenuto i livelli massimi di residuo corrispondenti ai CXL esistenti. Tali LMR dovranno essere riesaminati entro due anni dalla pubblicazione del regolamento, tenendo conto delle informazioni disponibili.

LMR di base o limite di determinazione per prodotti senza autorizzazione, tolleranze o CXL

Per i prodotti sui quali l’uso dei prodotti fitosanitari contenenti procloraz non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o CXL, gli LMR sono fissati allo specifico limite di determinazione o all’LMR di base, in conformità all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

Giustificazione tecnica e consultazioni

La Commissione richiama il parere motivato dell’EFSA reso ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 e le valutazioni dei laboratori di riferimento dell’Unione europea sui limiti di determinazione. È inoltre indicato che i partner commerciali dell’Unione sono stati consultati tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e che le osservazioni ricevute sono state considerate.

Disposizioni transitorie

L’articolo 2 prevede che, per la sostanza attiva procloraz in e su tutti i prodotti, esclusi agrumi, kiwi, banane, manghi, ananas e fegato di bovino, il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione anteriore alle modifiche continui ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 4 settembre 2020.

Entrata in vigore e applicazione differita

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a partire dal 4 settembre 2020. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturacommercio internazionalemangimi

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