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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/565

Regolamento delegato (UE) 2020/565 della Commissione del 13 febbraio 2020 recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/934 per quanto attiene alle disposizioni transitorie relative alla commercializzazione delle scorte di prodotti vitivinicoli

Normativa europea32020R0565

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato (UE) 2020/565 corregge un errore materiale contenuto nel regolamento delegato (UE) 2019/934. In particolare, rettifica le disposizioni transitorie sulle scorte di prodotti vitivinicoli, sostituendo il riferimento alla data di entrata in vigore con quello alla data di applicazione, così da consentire la commercializzazione dei prodotti ottenuti tra il 27 giugno e il 6 dicembre 2019 secondo le norme previgenti. Il regolamento ha efficacia retroattiva dal 27 giugno 2019.

Rettifica delle disposizioni transitorie del regolamento delegato (UE) 2019/934 per consentire la commercializzazione di scorte di prodotti vitivinicoli ottenuti nel periodo transitorio 27 giugno-6 dicembre 2019.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore vitivinicolo e, più in generale, ai prodotti vitivinicoli ottenuti in conformità alle norme previgenti prima della data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2019/934. La rettifica riguarda esclusivamente la disciplina transitoria sulla commercializzazione delle scorte e opera nel territorio degli Stati membri, con applicazione retroattiva dal 27 giugno 2019. Non introduce nuove regole sostanziali di produzione, ma corregge il riferimento temporale dell'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2019/934.

Rettifica delle disposizioni transitorie per le scorte di prodotti vitivinicoli

Il regolamento delegato (UE) 2020/565 interviene in via correttiva sul regolamento delegato (UE) 2019/934, nel contesto dell'organizzazione comune dei mercati agricoli disciplinata dal regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione rileva un errore presente in tutte le versioni linguistiche dell'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2019/934, relativo alle disposizioni transitorie per la commercializzazione delle scorte di prodotti vitivinicoli.

Contesto e motivo della rettifica

Il regolamento delegato (UE) 2019/934 ha sostituito e abrogato il regolamento (CE) n. 606/2009, ma è entrato in vigore il 27 giugno 2019 e si è applicato solo dal 7 dicembre 2019. Secondo l'intenzione del legislatore, il regime transitorio doveva consentire la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti in conformità alle norme previgenti durante il periodo compreso tra l'entrata in vigore e la data di applicazione del nuovo regolamento. Tuttavia, il testo dell'articolo 15 faceva riferimento alla data di entrata in vigore invece che alla data di applicazione, con l'effetto involontario di escludere i prodotti della nuova vendemmia 2019 ottenuti tra il 27 giugno e il 6 dicembre 2019.

Contenuto della rettifica

L'articolo 1 del regolamento 2020/565 sostituisce integralmente l'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2019/934. La nuova formulazione stabilisce che le scorte di prodotti vitivinicoli ottenuti prima della data di applicazione del regolamento, in conformità alle norme vigenti prima di tale data, possono essere immesse in libera pratica per il consumo umano.

Effetti pratici per gli operatori

La correzione consente agli operatori del settore vitivinicolo di commercializzare i prodotti ottenuti nel periodo transitorio in conformità al previgente regolamento (CE) n. 606/2009. In termini pratici, la rettifica rimuove il rischio di non commercializzabilità delle scorte prodotte tra il 27 giugno 2019 e il 6 dicembre 2019, allineando la disciplina transitoria alla ratio originaria della norma.

Entrata in vigore ed efficacia retroattiva

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica tuttavia dal 27 giugno 2019, con effetto retroattivo, così da sanare l'errore sin dalla data di entrata in vigore del regolamento delegato rettificato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Rettifica dell'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2019/934

L'articolo 15 viene sostituito per chiarire che le scorte di prodotti vitivinicoli ottenuti prima della data di applicazione del regolamento, in conformità alle norme vigenti anteriormente a tale data, possono essere immesse in libera pratica per il consumo umano. La rettifica elimina l'erroneo riferimento alla data di entrata in vigore e lo collega alla data di applicazione, così da coprire il periodo transitorio rilevante.

Finalità della rettifica

La correzione mira a consentire la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti nel periodo compreso tra il 27 giugno 2019 e il 6 dicembre 2019, che altrimenti sarebbero rimasti esclusi per effetto dell'errore testuale presente nel regolamento delegato (UE) 2019/934.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è applicabile a decorrere dal 27 giugno 2019, con efficacia retroattiva. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base giuridica e contesto normativo

La Commissione adotta il regolamento sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare dell'articolo 75, paragrafo 2, e dell'articolo 80, paragrafo 4. La rettifica interviene sul regolamento delegato (UE) 2019/934, che aveva sostituito il regolamento (CE) n. 606/2009.

Come è indicizzato

Materievitivinicoloorganizzazione comune dei mercati agricolicommercializzazione dei prodotti agricolidisposizioni transitorie

Testo integrale

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