Regolamento (UE) 2020/194
Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/194 della Commissione del 12 febbraio 2020 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio per quanto riguarda i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce le modalità tecniche e procedurali per l’applicazione delle norme di cooperazione amministrativa IVA connesse ai regimi speciali OSS/IOSS, introdotti o ampliati dalle direttive (UE) 2017/2455 e 2019/1995. Definisce le funzionalità dell’interfaccia elettronica, il contenuto e la trasmissione dei dati identificativi e delle dichiarazioni IVA, nonché l’uso di un numero di riferimento unico per ogni dichiarazione. Prevede inoltre l’abrogazione del precedente regolamento di esecuzione n. 815/2012, con una disciplina transitoria per le operazioni anteriori al 1° gennaio 2021.
Modalità tecniche e informative per lo scambio di dati e la presentazione delle dichiarazioni IVA nei regimi speciali OSS/IOSS relativi a servizi, vendite a distanza e alcune cessioni interne di beni.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, allo Stato membro d'identificazione, agli Stati membri di consumo e ai soggetti passivi che utilizzano i regimi speciali IVA disciplinati dal titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE: regime non UE, regime UE e regime d'importazione. Riguarda anche gli intermediari che agiscono per conto dei soggetti passivi nel regime d'importazione. Disciplina lo scambio elettronico di informazioni identificative, le variazioni di status, le dichiarazioni IVA e i relativi flussi tra amministrazioni tramite la rete CCN/CSI. Si applica dal 1° gennaio 2021, con abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 dal 1° gennaio 2021 e sua ultrattività limitata fino al 10 febbraio 2024 per alcune dichiarazioni/rettifiche relative a operazioni effettuate prima del 1° gennaio 2021.
Modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 per i regimi speciali IVA
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 della Commissione disciplina le modalità tecniche e operative dello scambio di informazioni e della presentazione delle dichiarazioni IVA relative ai regimi speciali IVA ampliati dalle direttive (UE) 2017/2455 e 2019/1995. Il quadro è funzionale alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode, con applicazione coordinata a partire dal 1° gennaio 2021.
Contesto normativo e finalità
Il provvedimento si inserisce nel sistema del regolamento (UE) n. 904/2010 sulla cooperazione amministrativa in materia di IVA e attua gli articoli 47 ter, 47 quater, 47 quinquies e 47 sexies, applicabili dal 1° gennaio 2021. La Commissione evidenzia l’esigenza di garantire uno scambio uniforme delle informazioni, di ridurre gli oneri amministrativi per i soggetti passivi e di consentire controlli più efficaci sul corretto funzionamento dei regimi speciali.
Ambito dei regimi interessati
Il regolamento riguarda tre regimi speciali definiti all’articolo 1:
- regime non UE, per i servizi prestati da soggetti passivi non stabiliti nell’Unione;
- regime UE, per le vendite a distanza intracomunitarie di beni, talune cessioni tramite interfacce elettroniche e i servizi resi da soggetti passivi stabiliti nell’Unione ma non nello Stato membro di consumo;
- regime d’importazione, per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi.
Tali regimi sono indicati complessivamente come "regimi speciali". La disciplina opera tramite lo Stato membro d’identificazione, gli Stati membri di consumo e, nel regime d’importazione, anche tramite l’intermediario che rappresenta il soggetto passivo.
Interfaccia elettronica e registrazione
L’articolo 2 richiede che l’interfaccia elettronica dello Stato membro d’identificazione consenta al soggetto passivo o all’intermediario di:
- salvare i dati da comunicare e le eventuali modifiche prima dell’invio;
- trasmettere le informazioni rilevanti delle dichiarazioni IVA mediante trasferimento di file elettronici, alle condizioni fissate dallo Stato membro d’identificazione.
La funzione è concepita per semplificare l’adesione ai regimi speciali e la presentazione delle dichiarazioni.
Trasmissione delle informazioni identificative
L’articolo 3 disciplina lo scambio delle informazioni di registrazione e delle successive variazioni. Lo Stato membro d’identificazione trasmette agli altri Stati membri, tramite la rete CCN/CSI e con il messaggio comune dell’allegato I:
- i dati identificativi del soggetto passivo per ciascun regime;
- i dati identificativi dell’intermediario;
- il numero d’identificazione attribuito.
Le variazioni di status devono essere comunicate senza indugio, con il messaggio di cui all’allegato II, nei casi di:
- esclusione o radiazione dal registro;
- cessazione volontaria dell’uso del regime;
- cambio dello Stato membro d’identificazione.
Per l’intermediario sono previste analoghe comunicazioni in caso di radiazione, cessazione volontaria o cambio di Stato membro d’identificazione. È inoltre previsto lo scambio automatico dei numeri individuali di identificazione IVA attribuiti o applicabili, così da mantenere aggiornata la verifica della loro validità tra Stati membri.
Dichiarazione IVA e ipotesi di saldo zero
L’articolo 4 stabilisce che la dichiarazione IVA sia presentata allo Stato membro d’identificazione mediante il messaggio comune dell’allegato III. Nel regime d’importazione la presentazione avviene, se del caso, per il tramite dell’intermediario.
Se nel periodo d’imposta il soggetto passivo non ha effettuato cessioni o prestazioni nell’ambito dei regimi speciali e non deve apportare rettifiche, deve essere presentata una dichiarazione a saldo zero. In tal caso si compilano solo le caselle espressamente previste per ciascun regime.
La norma chiarisce anche che nella dichiarazione vanno inserite solo le operazioni effettivamente rilevanti per lo Stato membro di consumo interessato nel periodo d’imposta. Nel regime UE sono previste regole specifiche per le cessioni di beni spediti o trasportati da uno Stato membro e per le prestazioni rese a partire dallo Stato membro di stabilimento.
Trasmissione della dichiarazione ai destinatari competenti
L’articolo 5 impone allo Stato membro d’identificazione di inoltrare le informazioni contenute nella dichiarazione, tramite CCN/CSI, a:
- ciascuno Stato membro di consumo indicato nella dichiarazione;
- nel regime UE, anche a ciascuno Stato membro di partenza dei beni e a ciascuno Stato membro di stabilimento da cui sono prestati i servizi.
Il flusso informativo comprende le informazioni generali della parte 1 del messaggio e le parti riferite al singolo Stato membro interessato.
Numero di riferimento unico
L’articolo 6 prevede che ogni dichiarazione trasmessa sia identificata da un numero di riferimento unico assegnato dallo Stato membro d’identificazione. Il numero è specifico per ciascuna dichiarazione e serve a rendere univoche le comunicazioni successive, in particolare quelle relative al versamento dell’IVA.
Abrogazione del precedente regolamento e disciplina transitoria
L’articolo 7 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 dal 1° gennaio 2021. Tuttavia, per le prestazioni di servizi disciplinate da quel regolamento e effettuate prima del 1° gennaio 2021, il vecchio testo continua ad applicarsi fino al 10 febbraio 2024 per presentazione e rettifiche delle dichiarazioni IVA.
Allegati tecnici
Gli allegati contengono i formati standardizzati dei messaggi elettronici e delle informazioni da trasmettere:
- l’allegato I riguarda i dati identificativi e i campi da compilare per ciascun regime;
- l’allegato II disciplina i dati relativi allo status nel registro e le causali di variazione;
- l’allegato III contiene il tracciato della dichiarazione IVA, articolato in informazioni generali, dati per ogni Stato membro di consumo, rettifiche e saldo complessivo dovuto.
Le specifiche includono anche regole sui codici paese, sui periodi d’imposta, sulle aliquote IVA e sulla struttura del numero di riferimento unico, che incorpora codice paese, partita IVA/identificativo e periodo, con marcatura temporale.
Disposizioni principali
Definizioni dei regimi speciali
L’articolo 1 distingue tra regime non UE, regime UE e regime d’importazione, ricomprendendoli nel concetto di "regimi speciali". Il regime UE include le vendite a distanza intracomunitarie di beni, alcune cessioni tramite interfacce elettroniche ai sensi dell’articolo 14 bis, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, e i servizi resi da soggetti passivi stabiliti nell’Unione ma non nello Stato membro di consumo.
Requisiti dell’interfaccia elettronica
L’articolo 2 impone allo Stato membro d’identificazione di predisporre un’interfaccia elettronica che consenta ai soggetti passivi o agli intermediari di salvare le informazioni da comunicare e le relative modifiche prima dell’invio, nonché di presentare i dati delle dichiarazioni IVA mediante trasferimento di file elettronici secondo le condizioni fissate dallo Stato membro d’identificazione.
Scambio delle informazioni identificative e delle variazioni di status
L’articolo 3 disciplina la trasmissione, tramite rete CCN/CSI, delle informazioni identificative dei soggetti passivi e degli intermediari, nonché del numero d’identificazione loro attribuito. Impone inoltre lo scambio senza indugio, mediante messaggio elettronico comune, delle informazioni su esclusione o radiazione dal registro, cessazione volontaria e cambio dello Stato membro d’identificazione. È previsto anche lo scambio automatico dei numeri individuali di identificazione IVA attribuiti o applicabili ai sensi dell’articolo 369 octodecies, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2006/112/CE.
Presentazione della dichiarazione IVA e dichiarazione a saldo zero
L’articolo 4 stabilisce che il soggetto passivo o, nel regime d’importazione, l’intermediario presenti la dichiarazione IVA allo Stato membro d’identificazione tramite il messaggio elettronico comune dell’allegato III. Se nel periodo d’imposta non vi sono state cessioni o prestazioni nei regimi speciali e non occorrono rettifiche, va presentata una dichiarazione a saldo zero compilando solo le caselle indicate per ciascun regime. La disposizione chiarisce inoltre che si indicano soltanto le operazioni riferite a uno Stato membro di consumo effettivamente interessato nel periodo.
Trasmissione delle dichiarazioni ai singoli Stati membri
L’articolo 5 prevede che lo Stato membro d’identificazione trasmetta le informazioni contenute nella dichiarazione, tramite CCN/CSI e messaggio elettronico comune, a ciascuno Stato membro di consumo indicato e, nel regime UE, anche agli Stati membri di partenza dei beni e agli Stati membri di stabilimento da cui sono rese le prestazioni di servizi. Le informazioni generali sono inviate insieme alle parti del messaggio pertinenti per ciascuno Stato membro.
Numero di riferimento unico
L’articolo 6 impone che ogni dichiarazione IVA trasmessa rechi un numero di riferimento unico assegnato dallo Stato membro d’identificazione e specifico per ciascuna dichiarazione, così da consentire un riferimento inequivoco nelle comunicazioni successive, in particolare sul pagamento dell’imposta.
Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 e regime transitorio
L’articolo 7 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 con effetto dal 1° gennaio 2021. Tuttavia, per la presentazione e le rettifiche delle dichiarazioni IVA relative a prestazioni di servizi disciplinate da quel regolamento e effettuate prima del 1° gennaio 2021, esso continua ad applicarsi fino al 10 febbraio 2024.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 8 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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