Regolamento (UE) 2020/184
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/184 della Commissione dell’11 febbraio 2020 recante trecentottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2020/184 aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che disciplina il congelamento di fondi e risorse economiche nei confronti di persone ed entità associate a ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda. La modifica consiste nell’inserimento di una nuova voce nell’elenco delle persone fisiche soggette a misure restrittive, in esecuzione di una decisione assunta dal comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 4 febbraio 2020. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica l’elenco delle persone soggette a congelamento di fondi e risorse economiche ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2002, aggiungendo una nuova persona fisica associata a ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti i soggetti tenuti all’osservanza del regolamento (CE) n. 881/2002 negli Stati membri dell’Unione europea, con riguardo alle misure restrittive di congelamento di fondi e risorse economiche previste per le persone, i gruppi e le entità inseriti nell’allegato I. La modifica riguarda specificamente l’inclusione di una persona fisica nell’elenco sanzionatorio; non introduce deroghe, esclusioni o nuove categorie di soggetti, ma aggiorna l’elenco esistente in base a una decisione del comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Modifica dell’elenco sanzionatorio relativo a ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/184 interviene sul regolamento (CE) n. 881/2002, che prevede specifiche misure restrittive nei confronti di persone, gruppi ed entità associati a ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda. La finalità è aggiornare tempestivamente l’elenco contenuto nell’allegato I, in coerenza con una decisione del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 4 febbraio 2020.
Ambito di applicazione e finalità della misura
Il regolamento riguarda i soggetti già tenuti ad applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2002 nell’Unione europea. L’intervento non modifica l’impianto generale del regime sanzionatorio, ma si limita ad aggiungere una nuova persona fisica all’elenco delle persone sottoposte a misure restrittive.
Base giuridica e motivazione
La Commissione fonda il regolamento sul regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e sull’articolo 7 bis, paragrafo 1. Nei considerando si precisa che nell’allegato I figurano le persone, i gruppi e le entità soggetti al congelamento di fondi e risorse economiche e che, poiché il comitato sanzioni delle Nazioni Unite ha aggiunto una voce all’elenco corrispondente, l’allegato del regolamento UE deve essere aggiornato di conseguenza.
Modifica dell’allegato I
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 sia modificato secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione.
Nell’allegato viene inserita la seguente voce nell’elenco delle "Persone fisiche":
- Amadou Koufa, con diversi alias indicati nel testo;
- data di nascita approssimativa: 1958;
- luogo di nascita: Koufa, Mali;
- indirizzo: Mali;
- ulteriori elementi identificativi: colore degli occhi marrone, colore dei capelli scuro;
- data di designazione ai sensi dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 4 febbraio 2020.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore del regolamento nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato per garantire l’efficacia delle misure restrittive.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’intervento normativo ha natura meramente aggiornativa dell’elenco sanzionatorio.
Inserimento di una nuova persona fisica nell’elenco sanzionatorio
Nell’allegato viene aggiunta la voce relativa ad Amadou Koufa, con vari alias indicati, data di nascita approssimativa 1958, luogo di nascita Koufa (Mali), indirizzo Mali e ulteriori dati identificativi. È indicata come data di designazione ai sensi dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i), il 4 febbraio 2020.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e urgenza
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 1. Nei considerando si richiama l’esigenza di efficacia immediata delle misure restrittive.
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