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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19326/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Juno 2 srl ha proposto ricorso avverso il decreto del Tribunale di Milano che aveva respinto l'opposizione alla esclusione del suo credito nel procedimento di verifica dei crediti connesso alla confisca di prevenzione di un immobile. Le censure riguardavano: (i) violazione e errata interpretazione degli artt. 52, 57, 58 e 59 del D.Lgs. 159/2011 (accertamento dei diritti dei terzi e condizioni di ammissione dei crediti); (ii) vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, in particolare per l'accertamento della buona fede della cessionaria e per l'asserita indeterminatezza della quantificazione del credito; (iii) errata distribuzione dell'onere della prova sulla strumentalità del credito rispetto all'attività del proposto; (iv) contestazione della dedotta duplicazione della pretesa creditoria e della non corretta quantificazione del credito (Juno aveva indicato un importo pari al valore OMI del bene). In sintesi Juno sosteneva che il credito originario era anteriore al sequestro, che la cessione era avvenuta in buona fede (anche in blocco) e che la quantificazione era adeguata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato. Pur rilevando che il Tribunale ha errato nel ritenere che il cessionario dovesse necessariamente verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità (es. buona fede) già al momento della cessione, la Corte ha confermato il rigetto dell'opposizione per un diverso e decisivo motivo: la mancata e generica indicazione della quantificazione del credito riferibile all'immobile confiscato. Poiché il mutuo era indiviso e non risultava frazionamento dell'ipoteca, non è possibile identificare con certezza la parte di credito riferibile al bene sottoposto a confisca; pertanto l'indicazione del credito pari al valore OMI del complesso è risultata ingiustificata. Conseguentemente l'opposizione è stata respinta e il ricorso per cassazione rigettato (con condanna della ricorrente alle spese).

Norme richiamate

  • D. Lg.vo 159/2011, art. 52

    Stabilisce condizioni di ammissibilità del credito che incide su bene confiscato (anteriorità del credito al sequestro, assenza di strumentalità, escussione del patrimonio del proposto, buona fede del terzo). La Corte richiama le SS.UU. (sent. n. 29847/2018) nel senso che la cessione del credito avvenuta dopo la trascrizione del sequestro non determina di per sé la mala fede del cessionario: il cessionario può avvalersi della posizione del cedente e provare l'esistenza delle condizioni di ammissibilità anche se ha acquistato il credito successivamente al sequestro.

  • D. Lg.vo 159/2011, art. 57

    Norma collegata alle modalità procedurali di accertamento dei crediti nel subprocedimento; riguarda il procedimento volto a verificare i diritti dei terzi sul bene confiscato. Nel caso la Corte richiama che il giudice deve valutare sia la documentazione che la quantificazione del credito.

  • D. Lg.vo 159/2011, art. 59

    Prevede i rimedi avverso i provvedimenti relativi all'accertamento dei diritti dei terzi; la Corte ricorda che il ricorso per cassazione è proponibile per i motivi di cui all'art. 606 c.p.p., senza la limitazione prevista per altri rimedi nel decreto.

  • D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), art. 58

    Citato in relazione alla cessione in blocco dei crediti: la cessione in blocco è una modalità di trasferimento che non esonera il cessionario dall'onere di svolgere le verifiche sulla originaria esistenza e sussistenza dei requisiti di ammissibilità del credito (es. buona fede).

  • Codice di procedura penale, art. 606

    Indica i motivi di ricorso per cassazione; la Corte osserva che il ricorso avverso i decreti sulle opposizioni allo stato passivo è regolato da tale disciplina.

  • Codice di procedura penale, art. 611

    Riferito alla trasmissione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero; nel processo la PG aveva concluso per l'annullamento, ma la Corte non ha accolto il ricorso.

  • Giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Ord. n.24952/2020; Cass. Civ. sent. n.7453/2008)

    Richiamata in ordine al principio dell'indivisibilità dell'ipoteca: in assenza di frazionamento del mutuo/ipoteca da parte del creditore, non è possibile computare una quota del credito riferibile a singole unità immobiliari; ciò incide sulla possibilità di quantificare il credito riferibile al bene confiscato.

Massime di principio

  • La cessione del credito successiva alla trascrizione del sequestro non determina automaticamente la mala fede del cessionario: il cessionario può ereditare la posizione del cedente e provare l'esistenza dei requisiti di ammissibilità originari (SS.UU. 29847/2018).
  • La conoscenza o riconoscibilità della trascrizione del sequestro non esclude a priori la tutela del credito: il sequestro impone verifiche, non la per sé esclusione del credito, purché siano dimostrate le condizioni previste dalla legge.
  • Il cessionario che acquista crediti in blocco non è esentato dall'onere di due diligence: deve documentare la provenienza del credito e la sua ammissibilità (buona fede, destinazione delle somme, anteriorità della costituzione del credito rispetto al sequestro).
  • Se il mutuo/ipoteca è indiviso e non risulta frazionamento, non è possibile identificare automaticamente la quota del credito riferibile al singolo bene confiscato; una quantificazione basata unicamente sul valore OMI del bene è insufficiente.
  • Sull'onere della prova: il giudice deve accertare la strumentalità del credito rispetto all'attività illecita; solo una volta dimostrata la strumentalità grava sul creditore la prova della sua buona fede. Tuttavia, la mancanza di adeguata quantificazione documentale del credito può comunque comportare il rigetto della domanda del terzo.
  • In pratica, in situazioni analoghe il terzo cessionario deve conservare e produrre documentazione completa (contratti di mutuo originari, prova di erogazioni e destinazione dei fondi, evidenze di pagamenti/rate) e, se necessario, dimostrare come l'ipoteca e il credito si riferiscano al bene oggetto di confisca o come il credito sia coperto da garanzia indivisa.

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