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Sentenza

Sentenza n. 1256/2026 - Lecce, Sezione 1

per l’annullamento - del provvedimento del 21/12/2021 n. -OMISSIS- della Polizia di Stato Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Puglia, la Basilicata ed il Molise, Sottosezione di Brindisi, nella persona del Dirigente Superiore della polizia di Stato Dr.ssa Emma Ivagnes, avente ad oggetto la sospensione di -OMISSIS- dall’attività lavorativa senza retribuzione, per inosservanza dell’obbligo vaccinale contro il virus Sars-CoV-2; - del decreto del 02/02/2022 prot.n. -OMISSIS- della Polizia di Stato Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Puglia, la Basilicata ed il Molise, Sottosezione di Brindisi, nella persona del Dirigente Superiore della polizia di Stato Dr.ssa Emma Ivagnes, avente ad oggetto la cessazione del precedente decreto di sospensione dal 31/01/2022 per essere sopraggiunta la malattia da infezione da Covid-19; - nonché di tutti gli altri atti presupposti e consequenziali, anche non conosciuti;

Giustizia amministrativa202200318

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del 21 dicembre 2021 di sospensione dal servizio per sei mesi senza retribuzione per inosservanza dell’obbligo vaccinale e decreto del 2 febbraio 2022 di cessazione della sospensione dal 31 gennaio 2022 per sopravvenuta infezione da Covid-19

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, ha impugnato la sospensione dal servizio senza retribuzione disposta per inosservanza dell’obbligo vaccinale anti-Covid e il successivo atto che ne ha disposto la cessazione dal 31 gennaio 2022 dopo la sopravvenuta infezione. Ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/2021, deducendone il contrasto con gli artt. 32, 11, 117 e 24 Cost., con norme internazionali e con la disciplina europea dei diritti fondamentali. Ha inoltre denunciato l’inefficacia della vaccinazione nel limitare contagio e diffusione, carenze di istruttoria e motivazione quanto alla sicurezza dei vaccini e violazione della proporzionalità, sostenendo l’esistenza di misure preventive meno invasive e contestando la perdita della retribuzione. In via consequenziale ha prospettato una pretesa risarcitoria. La sospensione era stata revocata prima della proposizione del ricorso, notificato il 21 febbraio 2022.

La decisione

Il TAR dichiara il ricorso complessivamente inammissibile e, in ogni caso, manifestamente infondato; respinge quindi la domanda principale. La domanda di annullamento è inammissibile per difetto originario di interesse: alla data di proposizione del ricorso la sospensione era già cessata e il suo annullamento non avrebbe prodotto un vantaggio concreto e attuale, mentre la perdita retributiva relativa al periodo già trascorso poteva assumere rilievo soltanto risarcitorio. La revoca opera ex nunc e non determina restituzione delle retribuzioni; il ricorrente non ha contestato l’atto di revoca né chiesto l’indennizzo previsto in relazione alla revoca. È inammissibile anche la pretesa risarcitoria: non ricorre il presupposto dell’art. 34, comma 3, c.p.a., poiché l’inefficacia dell’atto era anteriore al giudizio, e il ricorrente non ha dedotto né provato la colpa dell’amministrazione-apparato, né fornito elementi sulla natura e sull’ammontare del danno patrimoniale o sulla sofferenza e sullo sconvolgimento delle abitudini di vita invocati per il danno non patrimoniale. Nel merito, il TAR ritiene manifestamente infondate le censure: richiama l’indirizzo costituzionale sulla compatibilità dell’obbligo vaccinale con il diritto alla salute e con gli interessi collettivi, la rilevanza delle evidenze scientifiche e la legittimità della sospensione senza retribuzione, conseguente all’impossibilità temporanea di svolgere la prestazione. Esclude che le contestazioni sull’efficacia dei vaccini, sulla sicurezza, sulla proporzionalità e sulla compatibilità con il diritto UE e internazionale mettano in discussione la legittimità della disciplina. Accertato l’inadempimento dell’obbligo e non ricorrendo condizioni che ne escludessero l’applicazione, la sospensione era conseguenza automatica prevista dalla legge. La documentazione e la memoria conclusiva depositate tardivamente non dimostrano l’irragionevolezza della disciplina o una lesione delle prerogative sanitarie del ricorrente. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 4-ter, comma 3, d.l. 44/2021

    In definitiva, applicando le suindicate coordinate normative e giurisprudenziali, non trovandosi il militare ricorrente in nessuna delle condizioni per le quali l’obbligo vaccinale imposto dalla legge non dovesse operare, i provvedimenti impugnati sfuggono a tutte le censure rassegnate nel ricorso (anche a quelle proposte in via subordinata), dato che, a fronte dell’avvenuto accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale ex lege, la sospensione dal servizio del militare ricorrente e tutti gli altri provvedimenti impugnati disposti dall’Amministrazione resistente erano una conseguenza automatica.

    In assenza di una condizione legale di esenzione o differimento e una volta accertato l’inadempimento dell’obbligo vaccinale, la sospensione dal servizio prevista per il dipendente interessato consegue automaticamente.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Si osserva inoltre che, a norma dell’art. 21-quiquies legge n. 241/1990, la revoca ha efficacia ex nunc («determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti») e, dunque, non produce effetti restitutori in favore del privato, ma consente al più l’erogazione di un indennizzo.

    La revoca rende il provvedimento inidoneo a produrre ulteriori effetti dal momento in cui interviene, senza ripristinare automaticamente le retribuzioni non corrisposte nel periodo precedente; può al più rilevare ai fini dell’indennizzo.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Non trova applicazione all’odierna controversia l’art. 34, co. 3 c.p.a., giacché tale disposizione postula che l’inefficacia della determinazione impugnata sopravvenga all’introduzione del giudizio («Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori»).

    L’accertamento dell’illegittimità ai soli fini risarcitori previsto dall’art. 34, comma 3, c.p.a. presuppone che l’annullamento perda utilità durante il giudizio; non si applica quando l’atto è già divenuto inefficace prima della proposizione del ricorso.

  • art. 97 Cost.

    In particolare, deve essere fornita la dimostrazione che la pubblica amministrazione abbia agito quanto meno con colpa, in contrasto con i canoni di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 Cost.

    La responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione per danni da provvedimento illegittimo non discende dalla sola illegittimità dell’atto: deve essere dimostrata almeno la colpa dell’amministrazione-apparato, valutata anche alla luce dei canoni di imparzialità e buon andamento.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Tali conclusioni non sono messe in dubbio dal contenuto della memoria conclusiva e della documentazione depositate da ultimo dal ricorrente, invero in violazione dei termini di cui all’art. 73, co. 1 c.p.a., giacché non denotano l’irragionevolezza dell’art. 4-ter, co. 3 d.l. 44/2021 né la violazione delle prerogative sanitarie del ricorrente da parte del Ministero procedente.

    Il materiale depositato in violazione dei termini processuali richiamati non è idoneo, nel caso concreto, a scalfire le conclusioni sul merito, non dimostrando l’irragionevolezza della disciplina né una violazione delle prerogative sanitarie del ricorrente.

Massime di principio

  • L’interesse all’impugnazione deve essere concreto e attuale al momento della proposizione del ricorso. Se il provvedimento di sospensione è già stato revocato prima del giudizio e il ricorrente non mira a ripristinarne gli effetti, l’annullamento non procura un’utilità immediata e la domanda è inammissibile per difetto originario di interesse.
  • La revoca opera ex nunc e non comporta, di per sé, la restituzione delle retribuzioni non percepite durante il periodo di efficacia del provvedimento; la pretesa relativa a quel periodo può avere natura risarcitoria o, ricorrendone i presupposti, indennitaria.
  • L’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai soli fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. presuppone che l’annullamento perda utilità nel corso del giudizio e non si applica quando l’inefficacia dell’atto precede la proposizione del ricorso.
  • La responsabilità della pubblica amministrazione per danni da provvedimento illegittimo richiede la prova, oltre che dell’illegittimità e del danno, dell’elemento soggettivo riferibile all’amministrazione-apparato; il danno patrimoniale e quello non patrimoniale devono essere allegati e provati, anche per presunzioni quando ammissibile.
  • Quando l’obbligo vaccinale è applicabile e il suo inadempimento è accertato, la sospensione dal servizio prevista dalla disciplina costituisce la conseguenza automatica, salvo che ricorrano condizioni legali di esenzione o differimento.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoLegittimazione e interesse a ricorrereDanno da provvedimento illegittimo
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivo

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