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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32770/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia che lo aveva condannato a €100 di ammenda per il reato di cui all'art. 660 c.p., contestato per avere, tra il 13/12/2022 e il 31/12/2022, contattato ripetutamente la persona offesa tramite chiamate vocali e messaggi di testo al fine di riallacciare la loro relazione sentimentale. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione e violazione di legge: contestava che le telefonate e i messaggi non avessero alterato lo stato psichico della persona offesa, che non vi fosse petulanza o biasimevole motivo, che la durata e intensità non fossero tali da integrare una significativa intrusione, e lamentava la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Ha confermato i principi di diritto applicati dal giudice di merito: l'art. 660 c.p. tutela la tranquillità pubblica anche quando la molestia è rivolta a un singolo, la condotta posta in essere con il telefono (chiamate e messaggi) è valutata per il suo carattere invasivo indipendentemente dalla possibilità per la vittima di bloccare il contatto, e la petulanza o il biasimevole motivo possono essere desunti dalla reiterazione di contatti pressanti e indiscreti. La Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di rivalutazione del merito e manifestamente infondato il motivo relativo all'omessa applicazione di art. 131-bis, anche perché tale eccezione non risulta formulata in udienza di merito. Conseguentemente il ricorso è rigettato, il ricorrente è condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e deve versare €3.000 alla Cassa delle ammende; inoltre è disposta annotazione ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 sulla cancellazione delle generalità in eventuali diffusione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 660 cod. pen.

    Contravvenzione punente le molestie o i disturbi alle persone; richiede molestia o disturbo realizzati anche con mezzo del telefono e la condotta deve essere posta in essere per petulanza o altro biasimevole motivo; la molestia si concreta nell'alterazione fastidiosa o importuna dell'equilibrio psichico di una persona.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; secondo la giurisprudenza non applicabile quando la condotta è reiterata; inoltre la relativa richiesta deve essere formulata in primo grado perché la mancata motivazione non sia reclamabile in Cassazione se la richiesta non è stata presentata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione all'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento in Cassazione a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Previsione relativa alla protezione dei dati personali: la cancelleria deve annotare l'obbligo di obliterare le generalità e i dati identificativi delle parti in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Le telefonate e gli SMS/WhatsApp possono integrare l'art. 660 c.p. quando il mezzo usato abbia carattere invasivo e determini un'intrusione nella sfera privata della vittima, indipendentemente dal fatto che la vittima potesse tecnicamente bloccare il contatto.
  • La valutazione della petulanza o del biasimevole motivo si fonda sugli elementi fattuali (reiterazione, insistenza, pressante invadenza) e può essere desunta dalla condotta anche in assenza di contenuti offensivi espliciti dei messaggi.
  • Il giudizio di legittimità non è la sede per una rivalutazione del merito probatorio: doglianze che mirano a nuova valutazione dei fatti sono spesso inammissibili.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. non si applica in caso di condotte reiterate e la relativa eccezione deve essere sollevata in primo grado per poter essere valutata; in Cassazione la mancata applicazione non è rimproverabile se la richiesta non è stata formulata al giudice di merito.
  • Esiste distinzione pratica tra mezzi: per telefono, SMS e WhatsApp rileva il carattere invasivo; per alcune applicazioni social (es. Instagram/Facebook) la configurabilità della molestia può essere meno agevole se le notifiche sono facilmente disattivabili, ma va valutato caso per caso secondo la giurisprudenza.

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