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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16801/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro l'ordinanza del 04/03/2022 del giudice dell'esecuzione della Corte di appello di Milano che, su richiesta della difesa, aveva riconosciuto la continuazione solo tra le condanne pronunciate con le sentenze della Corte di appello di Milano del 10/04/2014 e del 29/06/2018, rigettando la richiesta di estendere il riconoscimento anche alla sentenza della Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria del 23/03/1991. Il ricorrente proponeva tre motivi: (1) censura della dichiarazione preliminare di inammissibilità dell'istanza relativa al capo riferito alla sentenza del 1991; (2) vizio di motivazione e errata applicazione della disciplina della continuazione, ossia mancata valutazione dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso per tutti i reati; (3) vizio nella determinazione dell'aumento di pena conseguente al parziale riconoscimento della continuazione e mancata considerazione dei trattamenti sanzionatori più miti inflitti ad altri correi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per essere tesa a rilevare un vizio privo di incidenza concreta, dato che l'ordinanza aveva comunque esaminato e rigettato nel merito la richiesta relativa al 1991. Sul secondo motivo ha ritenuto infondato che vi sia stato errore: il giudice dell'esecuzione ha applicato correttamente i criteri consolidati per verificare la continuazione (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, ecc.) e ha fornito adeguata motivazione sul punto, rammentando che il programma criminoso relativo al 1991 appare successivo e diverso rispetto a quello dei fatti del 2014/2018. Sul terzo motivo ha ritenuto infondato il rilievo sulla determinazione della pena, ricordando che le differenze di trattamento fra coimputati non costituiscono automaticamente vizio e che, ove sia stata inflitta una pena sotto la media edittale, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza implicante gli elementi dell'art. 133 c.p. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    Disciplina della continuazione: la Corte ha valutato se reati decorrenti da distinte sentenze siano riconducibili a un medesimo disegno criminoso, applicando i criteri interpretativi consolidati

  • art. 81 c.p.

    Riferimento al concorso di reati ai fini dell'applicazione delle regole sulla continuazione e sulla determinazione della pena

  • art. 133 c.p.

    Criteri per determinare la pena: la Corte ha ritenuto che il richiamo al criterio di adeguatezza sia sufficiente quando la pena è sotto la media edittale, rendendo non necessaria una motivazione dettagliata

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione: i motivi proposti hanno invocato violazione di norme e vizi di motivazione disciplinati da queste letture

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La continuazione richiede la valutazione complessiva di indicatori quali omogeneità del bene giuridico tutelato, contiguità spaziale e temporale, modalità delle condotte, sistematicità e prova di un disegno criminoso unitario; l'assenza di questi elementi giustifica il rigetto della domanda di continuazione tra sentenze emesse in epoche diverse
  • La preliminare dichiarazione di inammissibilità di una istanza è irrilevante se il giudice ha comunque esaminato il punto nel merito: in Cassazione un vizio procedurale privo di effetto concreto può essere dichiarato inammissibile
  • La motivazione del giudice dell'esecuzione deve essere adeguata ma non è tenuta a ripetere analiticamente ogni argomento già considerato dai giudici di merito: è sufficiente spiegare le ragioni in base alle quali si esclude l'esistenza di un progetto criminoso unitario
  • Differenze di trattamento sanzionatorio tra imputati, anche se correi, non costituiscono di per sé vizio di motivazione se il giudice ha adottato valutazioni non irragionevoli; inoltre, per pene inferiori alla media edittale è spesso sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza richiamante gli elementi dell'art. 133 c.p.
  • La proposizione di nuovi argomenti o di un diverso indirizzo giurisprudenziale non garantisce il riconoscimento della continuazione se non è dimostrato in modo concreto il nesso di unità del disegno criminoso relativo a tutte le fattispecie contestate

Testo integrale

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