Cassazione Civile, Ordinanza n. 04958/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva dall'impugnazione, da parte di una società del settore ferroviario, della sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità di alcune clausole collettive (art. 18, comma 7, CCNL Attività Ferroviarie 16 aprile 2003 e art. 7 Accordo AGENS/OOSS 1 marzo 2006) nella parte in cui escludevano il computo dell'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità, riconoscendo ai lavoratori il diritto all'integrale valorizzazione dell'anzianità di servizio dalla data di assunzione. La ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma prima della decisione ha depositato rinuncia al ricorso, successivamente accettata dalle controparti.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, validamente formulata ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e accettata dalle parti controricorrenti, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre precisato che, in presenza di adesione alla rinuncia, non vi è luogo a provvedere sulle spese, essendo stato dichiarato che le parti le avevano già regolate tra loro. La Corte ha anche escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale previsione opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non anche in caso di rinuncia.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, se proposta nei termini, determina l'estinzione del giudizio di cassazione quando sia validamente formulata e risultino le accettazioni richieste.
art. 391 c.p.c.
In presenza di rinuncia al ricorso, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 391, comma 4, c.p.c.
Se le parti controricorrenti aderiscono alla rinuncia, non occorre provvedere sulle spese di lite.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha introdotto la disciplina del contributo unificato aggiuntivo richiamata dalla Corte.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se tempestiva e accettata dalle controparti, comporta l'estinzione del giudizio senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione.
- L'adesione delle parti controricorrenti alla rinuncia esclude la necessità di una pronuncia sulle spese, specie quando risulti che esse siano state già regolate tra le parti.
- La previsione dell'ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti dalla legge; non opera quindi in caso di rinuncia al ricorso.
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