Direttiva 2016/1065
Direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva introduce nella direttiva IVA 2006/112/CE una disciplina specifica e armonizzata per i buoni, al fine di eliminare incertezze applicative, evitare doppia imposizione o non imposizione e ridurre i rischi di elusione. Il fulcro della riforma è la distinzione tra buoni monouso, tassati già al momento dell’emissione o del trasferimento, e buoni multiuso, tassati invece al momento del riscatto. Gli Stati membri devono recepire le nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2018 e applicarle dal 1° gennaio 2019.
Modifica della direttiva IVA 2006/112/CE per introdurre regole comuni sul trattamento ai fini IVA dei buoni (voucher), distinguendo tra buoni monouso e multiuso.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e, per il loro tramite, ai soggetti passivi IVA coinvolti nell’emissione, trasferimento, distribuzione, riscossione e utilizzo di buoni destinati a essere accettati come corrispettivo totale o parziale per cessioni di beni o prestazioni di servizi. Rileva per buoni in forma fisica o elettronica e per operazioni in cui il luogo della cessione/prestazione e il trattamento IVA sono determinabili al momento dell’emissione oppure solo al momento del riscatto. Sono esclusi gli strumenti che conferiscono soltanto un diritto allo sconto senza dare diritto a ricevere beni o servizi, nonché le disposizioni che non devono alterare il trattamento IVA di titoli di trasporto, biglietti di ingresso a cinema e musei, francobolli o titoli simili. Le nuove regole si applicano solo ai buoni emessi successivamente al 31 dicembre 2018.
Trattamento dei buoni ai fini IVA
La direttiva (UE) 2016/1065 modifica la direttiva 2006/112/CE per introdurre una disciplina armonizzata del trattamento IVA dei buoni. L’intervento nasce dall’esigenza di superare incertezze interpretative, garantire certezza e uniformità applicativa nel mercato interno ed evitare doppia imposizione, non imposizione e fenomeni elusivi.
Obiettivi e razionale della riforma
La riforma mira a modernizzare e chiarire le regole IVA applicabili ai buoni, alla luce anche delle evoluzioni del mercato e delle norme sul luogo di prestazione dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici. Il legislatore unionale sottolinea che, in assenza di norme specifiche, il trattamento fiscale dei buoni risultava non sufficientemente chiaro o esaustivo.
Definizioni di buono, buono monouso e buono multiuso
La direttiva inserisce nell’articolo 30 bis della direttiva 2006/112/CE una definizione autonoma di "buono" quale strumento che deve essere accettato come corrispettivo, totale o parziale, per cessioni di beni o prestazioni di servizi, con indicazione sullo strumento o nella documentazione relativa dei beni/servizi o dei potenziali cedenti/prestatori.
Sono poi distinte due categorie:
- il "buono monouso", per il quale al momento dell’emissione sono già noti il luogo della cessione/prestazione e l’IVA dovuta;
- il "buono multiuso", cioè qualsiasi buono che non rientra nella definizione di buono monouso.
La direttiva precisa che il buono può essere fisico o elettronico. Restano fuori dal campo di applicazione gli strumenti che attribuiscono soltanto uno sconto senza diritto a ricevere beni o servizi.
Trattamento IVA dei buoni monouso
Per i buoni monouso, l’articolo 30 ter stabilisce che ogni trasferimento effettuato da un soggetto passivo che agisce in nome proprio è considerato cessione di beni o prestazione di servizi cui il buono si riferisce. Di conseguenza, la consegna fisica dei beni o la prestazione concreta dei servizi al momento del riscatto non costituiscono operazioni autonome.
Se il trasferimento del buono monouso è effettuato da un soggetto passivo che agisce in nome di un altro soggetto passivo, il trasferimento si considera effettuato dall’altro soggetto per conto del quale egli agisce. Se il cedente o prestatore non coincide con il soggetto che ha emesso il buono in nome proprio, esso è comunque considerato aver ceduto i beni o prestato i servizi al soggetto emittente.
In termini sostanziali, l’IVA diventa esigibile già al momento del trasferimento del buono, compresa l’emissione, quando il regime IVA della prestazione sottostante è determinabile fin dall’inizio.
Trattamento IVA dei buoni multiuso
Per i buoni multiuso, la tassazione è differita al momento della cessione dei beni o della prestazione dei servizi effettuata contro presentazione del buono. L’articolo 30 ter esclude l’assoggettamento a IVA dei trasferimenti precedenti del buono.
Se il trasferimento del buono multiuso è effettuato da un soggetto passivo diverso da quello che realizza l’operazione imponibile finale, le prestazioni di servizi identificabili separatamente, come distribuzione o promozione, restano soggette a IVA secondo le regole ordinarie.
Base imponibile
L’articolo 73 bis disciplina la base imponibile delle operazioni effettuate a fronte di un buono multiuso. Fatto salvo l’articolo 73 della direttiva 2006/112/CE, la base imponibile è pari:
- al corrispettivo versato per il buono;
- in mancanza di informazioni su tale corrispettivo, al valore monetario indicato sul buono o nella documentazione relativa, diminuito dell’importo dell’IVA relativo ai beni o servizi ceduti.
Misure transitorie e applicazione temporale
La direttiva contiene una disciplina transitoria chiara: gli articoli 30 bis, 30 ter e 73 bis si applicano solo ai buoni emessi dopo il 31 dicembre 2018. La norma evita così di incidere retroattivamente su prassi e interpretazioni nazionali già consolidate.
È inoltre previsto che, entro il 31 dicembre 2022, la Commissione presenti una relazione di valutazione sull’applicazione delle nuove regole, con particolare attenzione alla definizione di buono, alla tassazione lungo la catena distributiva e ai buoni non riscattati, con eventuale proposta di modifica normativa.
Recepimento da parte degli Stati membri
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2018 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 1° gennaio 2019. Devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle misure di recepimento e delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato.
Profili pratici per gli operatori
Per avvocati e commercialisti, la direttiva è rilevante perché impone di qualificare correttamente i buoni nella contrattualistica e nei flussi commerciali, distinguendo tra:
- buoni monouso, con IVA anticipata al trasferimento/emissione;
- buoni multiuso, con IVA al riscatto;
- servizi accessori di distribuzione o promozione, che possono rimanere imponibili separatamente.
La corretta qualificazione incide sul momento di esigibilità dell’imposta, sulla determinazione della base imponibile e sulla gestione documentale delle operazioni lungo la catena distributiva.
Disposizioni principali
Definizione di buono, buono monouso e buono multiuso
Inserito l’articolo 30 bis nella direttiva 2006/112/CE. Il "buono" è definito come uno strumento che deve essere accettato come corrispettivo, totale o parziale, per una cessione di beni o una prestazione di servizi e nel quale i beni/servizi o l’identità dei potenziali cedenti o prestatori sono indicati sullo strumento o nella documentazione relativa. Il "buono monouso" è quello per cui, al momento dell’emissione, sono noti il luogo della cessione/prestazione e l’IVA dovuta. Il "buono multiuso" è ogni buono diverso da un buono monouso.
Trattamento IVA dei buoni monouso
Inserito l’articolo 30 ter, paragrafo 1. Ogni trasferimento di un buono monouso effettuato da un soggetto passivo che agisce in nome proprio è considerato cessione di beni o prestazione di servizi cui il buono si riferisce; la consegna materiale dei beni o la prestazione effettiva dei servizi contro il buono non costituiscono operazioni indipendenti. Se il trasferimento è effettuato da un soggetto passivo che agisce in nome di un altro soggetto passivo, il trasferimento si considera effettuato da quest’ultimo per suo conto. Se il cedente/prestatore non è il soggetto che ha emesso il buono in nome proprio, si considera comunque che abbia ceduto i beni o prestato i servizi al soggetto emittente.
Trattamento IVA dei buoni multiuso
Inserito l’articolo 30 ter, paragrafo 2. La consegna fisica dei beni o la prestazione dei servizi a fronte di un buono multiuso è soggetta all’IVA ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2006/112/CE, mentre ogni trasferimento precedente del buono non è soggetto a IVA. Se il trasferimento è effettuato da un soggetto passivo diverso da quello che esegue l’operazione imponibile, i servizi identificabili separatamente, come distribuzione o promozione, restano imponibili secondo le regole ordinarie.
Base imponibile per i buoni multiuso
Inserito l’articolo 73 bis. Fatto salvo l’articolo 73, la base imponibile della cessione o prestazione effettuata a fronte di un buono multiuso corrisponde al corrispettivo versato per il buono; se tale corrispettivo non è noto, coincide con il valore monetario indicato sul buono o nella documentazione relativa, al netto dell’IVA relativa ai beni o servizi ceduti.
Misure transitorie e applicazione nel tempo
Inseriti gli articoli 410 bis e 410 ter. Le nuove disposizioni sugli articoli 30 bis, 30 ter e 73 bis si applicano solo ai buoni emessi dopo il 31 dicembre 2018. Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull’applicazione della direttiva, con particolare riferimento alla definizione di buono, alla tassazione nella catena di distribuzione e ai buoni non riscattati, eventualmente accompagnata da una proposta di modifica.
Recepimento e decorrenza
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure necessarie entro il 31 dicembre 2018 e applicarle dal 1° gennaio 2019. Devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
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