Direttiva 2016/1148
Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva istituisce un quadro comune minimo per elevare la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione e rafforzare la cooperazione tra Stati membri. Impone agli Stati membri di adottare strategie nazionali, designare autorità competenti, punti di contatto unici e CSIRT, e prevede obblighi di gestione del rischio e notifica degli incidenti per operatori di servizi essenziali e fornitori di servizi digitali. Il sistema è costruito su armonizzazione minima per gli operatori di servizi essenziali e su armonizzazione più forte per i servizi digitali, con ampio ricorso a cooperazione strategica e operativa, standardizzazione e atti di esecuzione della Commissione.
Misure per conseguire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione, con obblighi per Stati membri, operatori di servizi essenziali e fornitori di servizi digitali.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri e, tramite la trasposizione nazionale, agli operatori di servizi essenziali pubblici o privati individuati nei settori e sottosettori dell'allegato II, nonché ai fornitori di servizi digitali elencati nell'allegato III (mercato online, motore di ricerca online, servizi cloud). Restano esclusi dall'applicazione degli obblighi di sicurezza e notifica le imprese soggette agli articoli 13 bis e 13 ter della direttiva 2002/21/CE e i prestatori di servizi fiduciari soggetti all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 910/2014; per i fornitori di servizi digitali il capo V non si applica alle microimprese e piccole imprese. La direttiva opera fatti salvi gli atti settoriali UE con obblighi equivalenti, le misure degli Stati membri per sicurezza nazionale, ordine pubblico e repressione dei reati, e si applica nel contesto territoriale dell'Unione secondo le regole di giurisdizione previste, in particolare per i fornitori digitali stabiliti nell'UE o, se extra-UE, tramite rappresentante nell'Unione.
DIRETTIVA (UE) 2016/1148 sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
La direttiva istituisce un quadro comune europeo per elevare il livello di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, con finalità di tutela del mercato interno e di rafforzamento della resilienza cibernetica. Il legislatore dell'Unione parte dall'esigenza, evidenziata nei considerando, di contrastare la crescita degli incidenti di sicurezza, la frammentazione nazionale e la dipendenza transfrontaliera delle infrastrutture digitali e dei servizi essenziali.
Finalità e impianto generale
La direttiva persegue un duplice obiettivo: da un lato, imporre agli Stati membri una cornice minima comune di prevenzione, preparazione e cooperazione; dall'altro, introdurre obblighi di gestione del rischio e di notifica degli incidenti per i soggetti più critici. L'architettura è costruita su strumenti nazionali obbligatori, ma lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità nella forma e nei mezzi di attuazione, nel rispetto del risultato da conseguire.
Ambito soggettivo e oggettivo
L'ambito di applicazione copre gli operatori di servizi essenziali pubblici o privati nei settori elencati all'allegato II e i fornitori di servizi digitali indicati all'allegato III. I primi includono, tra gli altri, energia, trasporti, banca, infrastrutture dei mercati finanziari, sanità, acqua potabile e infrastrutture digitali; i secondi comprendono mercati online, motori di ricerca online e servizi cloud.
Restano esclusi gli operatori già soggetti a regimi settoriali equivalenti in materia di sicurezza e notifica, in particolare quelli disciplinati dagli articoli 13 bis e 13 ter della direttiva 2002/21/CE e i prestatori di servizi fiduciari del regolamento (UE) n. 910/2014. La direttiva non pregiudica inoltre le misure nazionali per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico e la repressione dei reati, né gli atti UE settoriali che prevedano obblighi equivalenti.
Definizioni chiave
L'articolo 4 definisce i concetti centrali per l'applicazione del testo. Particolare rilievo assumono:
- rete e sistema informativo;
- sicurezza della rete e dei sistemi informativi;
- operatore di servizi essenziali;
- servizio digitale e fornitore di servizio digitale;
- incidente e trattamento dell'incidente;
- rappresentante per i fornitori stabiliti fuori dall'Unione;
- IXP, DNS, registro TLD, mercato online, motore di ricerca online e cloud computing.
Queste definizioni sono essenziali per delimitare sia gli obblighi sostanziali sia le regole di giurisdizione e di identificazione dei soggetti obbligati.
Identificazione degli operatori di servizi essenziali
Gli Stati membri devono identificare, entro il 9 novembre 2018, gli operatori di servizi essenziali per ciascun settore e sottosettore dell'allegato II, con riferimento ai soggetti aventi sede nel loro territorio. L'identificazione richiede tre condizioni cumulative: il servizio deve essere essenziale per attività sociali o economiche fondamentali, la sua fornitura deve dipendere dalle reti e dai sistemi informativi e un incidente deve poter produrre effetti negativi rilevanti.
Ogni Stato membro deve predisporre un elenco dei servizi essenziali, consultarsi con gli altri Stati membri quando lo stesso servizio è prestato in più Stati, riesaminare e aggiornare regolarmente l'elenco almeno ogni due anni dopo il 9 maggio 2018 e trasmettere alla Commissione le informazioni necessarie per valutare la coerenza dell'applicazione. La Commissione può adottare orientamenti tecnici sui parametri informativi, tenendo conto del parere dell'ENISA.
Criteri per gli effetti negativi rilevanti
Per stabilire se un incidente abbia effetti negativi rilevanti, gli Stati membri devono considerare almeno:
- il numero di utenti dipendenti dal servizio;
- la dipendenza di altri settori dal servizio medesimo;
- l'impatto su attività economiche, sociali o sulla sicurezza pubblica;
- la quota di mercato del soggetto;
- la diffusione geografica dell'area potenzialmente colpita;
- l'importanza del soggetto rispetto alla disponibilità di alternative.
Possono essere presi in considerazione anche fattori settoriali specifici.
Strategia nazionale e organizzazione amministrativa
Ogni Stato membro deve adottare una strategia nazionale in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. La strategia deve indicare obiettivi e priorità, governance, misure di preparazione, risposta e ripristino, formazione e sensibilizzazione, ricerca e sviluppo, valutazione dei rischi e attori coinvolti. La strategia deve comprendere almeno i settori e servizi degli allegati II e III.
Gli Stati membri possono chiedere assistenza all'ENISA nella redazione della strategia e devono comunicare la strategia alla Commissione entro tre mesi dall'adozione, con possibilità di escludere gli elementi relativi alla sicurezza nazionale.
Autorità competenti, punto di contatto unico e CSIRT
La direttiva richiede la designazione di una o più autorità nazionali competenti e di un punto di contatto unico. Le autorità competenti controllano l'applicazione nazionale della direttiva; il punto di contatto unico svolge funzione di collegamento per la cooperazione transfrontaliera con le autorità degli altri Stati membri, il gruppo di cooperazione e la rete di CSIRT.
Ogni Stato membro deve inoltre designare uno o più CSIRT conformi ai requisiti dell'allegato I, con compiti di trattamento degli incidenti e dei rischi. Gli Stati membri devono assicurare risorse adeguate, infrastrutture sicure e resilienti e collaborazione effettiva tra le strutture nazionali. La designazione delle autorità e dei CSIRT, nonché le loro modifiche, devono essere comunicate alla Commissione e rese pubbliche secondo le regole previste.
Cooperazione nazionale e trasmissione delle notifiche
Le autorità competenti, i punti di contatto unici e i CSIRT devono cooperare a livello nazionale. Le notifiche di incidenti devono essere ricevute dalle autorità competenti o dai CSIRT; il punto di contatto unico non le riceve direttamente salvo cumulo di funzioni. È previsto inoltre che il punto di contatto unico trasmetta una relazione sintetica annuale al gruppo di cooperazione sulle notifiche ricevute e sulle azioni intraprese.
Gruppo di cooperazione e rete di CSIRT
Il gruppo di cooperazione è l'organo strategico principale: è composto da rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e dell'ENISA, può coinvolgere le parti interessate, opera tramite programmi biennali e svolge funzioni di orientamento, scambio di buone pratiche, valutazione delle strategie nazionali e supporto alla capacity building. Deve elaborare programmi di lavoro biennali e relazioni periodiche sull'esperienza maturata.
La rete di CSIRT, composta dai CSIRT nazionali e dal CERT-UE, con la Commissione osservatore e l'ENISA segretariato, assicura la cooperazione operativa. Essa scambia informazioni su servizi e capacità, coordina risposte a incidenti transfrontalieri, discute ulteriori forme di cooperazione e adotta orientamenti volti alla convergenza delle pratiche operative.
Obblighi per gli operatori di servizi essenziali
Gli operatori di servizi essenziali devono adottare misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate al rischio per garantire un livello di sicurezza appropriato. Devono inoltre adottare misure per prevenire e minimizzare l'impatto degli incidenti sulla continuità del servizio.
Gli incidenti aventi impatto rilevante sulla continuità dei servizi essenziali devono essere notificati senza indebito ritardo all'autorità competente o al CSIRT. La valutazione della rilevanza si fonda almeno su numero di utenti interessati, durata e diffusione geografica. L'autorità o il CSIRT informa gli altri Stati membri interessati e, se opportuno, l'operatore sulla gestione dell'incidente; può anche informare il pubblico in casi di necessità di sensibilizzazione. Le notifiche non comportano una maggiore responsabilità per il soggetto notificante.
Vigilanza sugli operatori di servizi essenziali
Le autorità competenti devono poter verificare la conformità degli operatori e richiedere informazioni, documenti sulle politiche di sicurezza e prove dell'effettiva attuazione, anche mediante audit. Se necessario, possono adottare istruzioni vincolanti per eliminare le carenze accertate. In caso di incidenti con violazioni di dati personali, devono collaborare strettamente con le autorità di protezione dei dati.
Obblighi per i fornitori di servizi digitali
I fornitori di servizi digitali devono adottare misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate, riferite in particolare a sicurezza dei sistemi e impianti, gestione degli incidenti, continuità operativa, monitoraggio/audit/test e conformità alle norme internazionali. Devono inoltre prevenire e minimizzare l'impatto degli incidenti sulla continuità del servizio.
Gli incidenti aventi impatto rilevante sulla fornitura del servizio devono essere notificati senza indebito ritardo. I parametri per valutare la sostanzialità dell'impatto comprendono numero di utenti, durata, diffusione geografica, portata della perturbazione e impatto economico-sociale. L'obbligo di notifica si applica solo se il fornitore dispone delle informazioni necessarie per tale valutazione. Se un operatore di servizi essenziali dipende da un fornitore digitale terzo, l'incidente sul fornitore può riverberarsi sull'operatore essenziale, che deve notificare l'impatto rilevante sulla continuità del proprio servizio.
Vigilanza sui fornitori di servizi digitali e giurisdizione
La vigilanza sui fornitori digitali è ex post e reattiva: l'autorità competente interviene quando acquisisce prova dell'inadempimento, anche tramite altre autorità nazionali. Può richiedere informazioni e imporre rimedi. In presenza di attività distribuite in più Stati membri, le autorità interessate devono cooperare e assistersi reciprocamente.
La giurisdizione spetta allo Stato membro dello stabilimento principale, individuato in linea di principio nella sede sociale. Per i fornitori non stabiliti nell'Unione che offrono servizi digitali nell'UE, è obbligatoria la designazione di un rappresentante nell'Unione, stabilito in uno degli Stati membri in cui il servizio è offerto. La giurisdizione si radica allora nello Stato del rappresentante.
Standardizzazione e notifiche volontarie
Gli Stati membri devono incoraggiare l'uso di norme e specifiche europee o internazionali per promuovere un'applicazione convergente degli obblighi di sicurezza, senza imposizioni tecnologiche. L'ENISA supporta gli Stati membri con pareri e linee guida.
I soggetti non rientranti nel campo di applicazione possono effettuare notifiche volontarie di incidenti rilevanti; tali notifiche non devono creare obblighi ulteriori per il notificante e possono essere trattate solo se ciò non comporta un onere sproporzionato per gli Stati membri.
Sanzioni, monitoraggio e riesame
Gli Stati membri devono stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per la violazione delle misure nazionali di recepimento e comunicarle alla Commissione entro il 9 maggio 2018. La Commissione deve presentare una prima relazione sulla coerenza dell'identificazione degli operatori essenziali entro il 9 maggio 2019 e riesaminare periodicamente il funzionamento della direttiva, con una prima relazione sul riesame complessivo entro il 9 maggio 2021.
Recepimento e applicazione
Il termine di recepimento è fissato al 9 maggio 2018. Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure nazionali necessarie entro tale data e applicarle dal 10 maggio 2018. La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.
Allegati: perimetro settoriale e requisiti dei CSIRT
L'allegato I fissa i requisiti essenziali dei CSIRT, tra cui disponibilità elevata dei servizi di comunicazione, localizzazione sicura delle strutture, continuità operativa, personale adeguato e possibilità di cooperare a livello internazionale. Definisce altresì i compiti minimi: monitoraggio degli incidenti, preallarmi e allerte, intervento, analisi dinamica dei rischi, partecipazione alla rete CSIRT e cooperazione con il settore privato.
L'allegato II individua i soggetti potenzialmente qualificabili come operatori di servizi essenziali nei settori energia, trasporti, bancario, infrastrutture dei mercati finanziari, sanitario, acqua potabile e infrastrutture digitali. L'allegato III limita i servizi digitali rilevanti a mercati online, motori di ricerca online e servizi cloud.
Disposizioni principali
Obiettivo, struttura e armonizzazione minima
L'articolo 1 stabilisce misure per conseguire un livello comune elevato di sicurezza della rete e dei sistemi informativi nell'Unione, migliorando il funzionamento del mercato interno. La direttiva impone strategie nazionali, un gruppo di cooperazione, una rete di CSIRT, obblighi per operatori di servizi essenziali e fornitori di servizi digitali, nonché la designazione di autorità competenti, punto di contatto unico e CSIRT. L'articolo 3 consente agli Stati membri di mantenere o adottare misure più rigorose, salvo i limiti specifici previsti, configurando un'armonizzazione minima.
Esclusioni, rapporti con atti settoriali e riservatezza
L'articolo 1, paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7, esclude dall'applicazione degli obblighi i soggetti già coperti dagli articoli 13 bis e 13 ter della direttiva 2002/21/CE e dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 910/2014, e fa salve la direttiva 2008/114/CE e le direttive 2011/93/UE e 2013/40/UE. Gli atti settoriali UE prevalgono se prevedono obblighi di sicurezza o notifica equivalenti. Lo scambio di informazioni riservate è limitato a quanto necessario per l'attuazione della direttiva e deve tutelare segretezza e interessi commerciali. Restano ferme le misure nazionali per sicurezza nazionale, ordine pubblico e contrasto ai reati.
Definizioni essenziali
L'articolo 4 definisce, tra l'altro, rete e sistema informativo, sicurezza della rete e dei sistemi informativi, strategia nazionale, operatore di servizi essenziali, servizio digitale, fornitore di servizio digitale, incidente, trattamento dell'incidente, rischio, rappresentante, norma, specifica, IXP, DNS, fornitore DNS, registro TLD, mercato online, motore di ricerca online e servizio cloud. Le definizioni sono decisive per delimitare l'ambito soggettivo e oggettivo degli obblighi nazionali di recepimento.
Identificazione degli operatori di servizi essenziali
L'articolo 5 impone agli Stati membri di identificare, entro il 9 novembre 2018, per ciascun settore e sottosettore dell'allegato II, gli operatori di servizi essenziali con sede nel loro territorio. L'identificazione richiede che il servizio sia essenziale per attività sociali o economiche fondamentali, dipenda dalle reti e dai sistemi informativi e sia esposto a effetti negativi rilevanti in caso di incidente. Gli Stati membri devono predisporre un elenco dei servizi rilevanti, consultarsi reciprocamente quando il servizio è prestato in più Stati membri, riesaminare e aggiornare l'elenco almeno ogni due anni dopo il 9 maggio 2018 e trasmettere periodicamente alla Commissione le informazioni richieste.
Criteri per gli effetti negativi rilevanti
L'articolo 6 stabilisce i criteri intersettoriali minimi da considerare per valutare la rilevanza dell'impatto di un incidente: numero di utenti dipendenti dal servizio, dipendenza di altri settori, impatto su attività economiche e sociali o pubblica sicurezza, quota di mercato, diffusione geografica e importanza del soggetto rispetto alla disponibilità di alternative. Possono essere considerati anche fattori settoriali.
Strategia nazionale e governance nazionale
L'articolo 7 obbliga ogni Stato membro ad adottare una strategia nazionale di sicurezza della rete e dei sistemi informativi con obiettivi, priorità, misure strategiche e regolamentari, governance, preparazione-risposta-recupero, formazione e sensibilizzazione, ricerca e sviluppo, valutazione dei rischi e elenco degli attori coinvolti. Le strategie devono essere comunicate alla Commissione entro tre mesi dall'adozione, con facoltà di escludere parti inerenti alla sicurezza nazionale.
Autorità competenti e punto di contatto unico
L'articolo 8 impone la designazione di una o più autorità nazionali competenti e di un punto di contatto unico nazionale; se è designata una sola autorità competente, essa svolge anche il ruolo di punto di contatto unico. Le autorità controllano l'applicazione della direttiva a livello nazionale, dispongono di risorse adeguate e cooperano con autorità di contrasto e protezione dei dati. La designazione e le successive modifiche devono essere comunicate senza indugio alla Commissione e rese pubbliche.
CSIRT nazionali e requisiti minimi
L'articolo 9 impone a ciascuno Stato membro di designare uno o più CSIRT conformi ai requisiti dell'allegato I, con compiti di trattamento degli incidenti e dei rischi e copertura almeno dei settori e servizi degli allegati II e III. Gli Stati membri devono assicurare risorse adeguate, infrastrutture sicure e resilienti e comunicare alla Commissione il mandato e gli elementi principali delle procedure di trattamento. È prevista la possibilità di costituire il CSIRT all'interno dell'autorità competente.
Obblighi di sicurezza e notifica per gli operatori di servizi essenziali
L'articolo 14 richiede che gli operatori adottino misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate al rischio per garantire un livello di sicurezza adeguato e misure per prevenire o minimizzare l'impatto degli incidenti sulla continuità dei servizi essenziali. Gli incidenti con impatto rilevante devono essere notificati senza indebito ritardo all'autorità competente o al CSIRT; la notifica non aumenta la responsabilità del notificante. I parametri per valutare la rilevanza dell'impatto comprendono numero di utenti, durata e diffusione geografica. Sono previste informazioni agli altri Stati membri interessati, tutela della riservatezza e possibilità di informare il pubblico in casi giustificati.
Vigilanza e poteri delle autorità sui servizi essenziali
L'articolo 15 attribuisce alle autorità competenti poteri e mezzi per valutare la conformità degli operatori, richiedere informazioni, politiche di sicurezza e prove dell'effettiva attuazione, anche tramite audit. All'esito della valutazione possono essere adottate istruzioni vincolanti per porre rimedio alle carenze. È prevista stretta cooperazione con le autorità di protezione dei dati in caso di violazioni di dati personali.
Obblighi di sicurezza e notifica per i fornitori di servizi digitali
L'articolo 16 impone ai fornitori di servizi digitali di adottare misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate per gestire i rischi relativi ai servizi dell'allegato III nell'Unione, considerando sicurezza dei sistemi, trattamento incidenti, continuità operativa, monitoraggio/audit/test e conformità a norme internazionali. Gli incidenti con impatto rilevante sulla fornitura del servizio vanno notificati senza indebito ritardo; i parametri includono numero di utenti, durata, diffusione geografica, portata della perturbazione e impatto economico-sociale. La Commissione deve adottare atti di esecuzione sugli elementi tecnici e sui parametri entro il 9 agosto 2017, e può adottare atti di esecuzione su formati e procedure di notifica. Gli Stati membri non possono imporre ulteriori obblighi ai fornitori digitali, salvo il margine di cui all'articolo 1, paragrafo 6, e il capo V non si applica a microimprese e piccole imprese.
Controllo ex post e giurisdizione dei fornitori di servizi digitali
L'articolo 17 prevede una vigilanza ex post: l'autorità competente interviene quando acquisisce prova dell'inadempimento, anche da autorità di un altro Stato membro, e può imporre la comunicazione di informazioni e rimedi. Se il fornitore ha stabilimento principale o rappresentante in uno Stato membro e infrastrutture in altri Stati membri, le autorità cooperano e si assistono reciprocamente. L'articolo 18 attribuisce la giurisdizione allo Stato membro dello stabilimento principale; per i fornitori extra-UE che offrono servizi nell'Unione è obbligatoria la designazione di un rappresentante stabilito in uno degli Stati membri interessati, con giurisdizione dello Stato del rappresentante.
Cooperazione strategica e operativa
Gli articoli 11 e 12 istituiscono il gruppo di cooperazione e la rete di CSIRT. Il gruppo, composto da Stati membri, Commissione ed ENISA, elabora programmi di lavoro biennali, orientamenti strategici, scambi di buone pratiche, supporto alla capacity building, discussione di strategie nazionali e identità di operatori essenziali, e relazioni periodiche. La rete di CSIRT, composta dai CSIRT nazionali, dal CERT-UE, con Commissione osservatore ed ENISA segretariato, scambia informazioni operative, coordina risposte a incidenti transfrontalieri, formula orientamenti e adotta un proprio regolamento interno.
Normazione e notifiche volontarie
L'articolo 19 incoraggia gli Stati membri a promuovere l'uso di norme e specifiche europee o internazionali per un'applicazione convergente degli obblighi di sicurezza, senza imporre tecnologie specifiche. L'articolo 20 consente notifiche volontarie agli enti non rientranti nel perimetro della direttiva, con trattamento subordinato a non eccessivo onere amministrativo e senza creare obblighi aggiuntivi per il notificante.
Sanzioni, riesame e recepimento
L'articolo 21 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e di comunicarle alla Commissione entro il 9 maggio 2018. L'articolo 23 prevede una prima relazione della Commissione entro il 9 maggio 2019 sulla coerenza dell'identificazione degli operatori essenziali e un riesame periodico del funzionamento della direttiva, con prima relazione entro il 9 maggio 2021. L'articolo 25 fissa il termine di recepimento al 9 maggio 2018, con applicazione delle misure nazionali dal 10 maggio 2018; la direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è destinata agli Stati membri.
Allegato II: settori e soggetti essenziali
L'allegato II elenca i settori interessati dall'identificazione degli operatori di servizi essenziali: energia, trasporti, settore bancario, infrastrutture dei mercati finanziari, settore sanitario, fornitura e distribuzione di acqua potabile, infrastrutture digitali. Per ciascuno sono indicati sottosettori e categorie di soggetti, tra cui imprese elettriche e del gas, gestori di infrastrutture di trasporto, enti creditizi, sedi di negoziazione e controparti centrali, istituti sanitari, fornitori e distributori di acqua, e soggetti IXP, DNS e TLD.
Allegato III: servizi digitali rilevanti
L'allegato III circoscrive i servizi digitali soggetti agli obblighi del capo V a tre categorie: mercato online, motore di ricerca online e servizi cloud computing. Le definizioni dell'articolo 4 precisano l'ambito di ciascuna categoria e il criterio della disponibilità nell'Unione.
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