Direttiva 2016/1106
Direttiva (UE) 2016/1106 della Commissione, del 7 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna gli standard medici per l'idoneità alla guida contenuti nell'allegato III della direttiva 2006/126/CE. Le modifiche recepiscono l'evoluzione delle conoscenze scientifiche su malattie cardiovascolari e diabete, introducendo criteri più dettagliati per il rilascio, il rinnovo o il diniego della patente. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 1o gennaio 2018 e applicarle dalla stessa data.
Modifica degli standard medici dell'allegato III della direttiva 2006/126/CE sulla patente di guida, con aggiornamento delle regole su patologie cardiovascolari e diabete mellito.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, che devono recepire e applicare le modifiche all'allegato III della direttiva 2006/126/CE in materia di idoneità alla guida. Incide sui candidati al rilascio e sui conducenti appartenenti ai gruppi 1 e 2 ai fini del rilascio, rinnovo, limitazione o mancato rilascio della patente di guida, con particolare riguardo alle affezioni cardiovascolari e al diabete mellito. La direttiva contiene inoltre una clausola di flessibilità che consente alle autorità mediche nazionali competenti di autorizzare la guida in casi individuali debitamente giustificati.
Direttiva (UE) 2016/1106: aggiornamento degli standard medici per la patente di guida
La direttiva interviene sulla direttiva 2006/126/CE, aggiornando l'allegato III relativo all'idoneità psicofisica alla guida. Il legislatore europeo fonda l'intervento sull'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia di malattie cardiovascolari e diabete, con l'obiettivo di adeguare le regole di sicurezza stradale ai rischi medici attuali.
Obiettivi e finalità
La direttiva mira a rendere più coerenti con lo stato dell'arte medico i criteri per il rilascio e il rinnovo della patente, distinguendo tra condizioni che consentono la guida con controlli o certificazioni specialistiche e condizioni che impongono il divieto di rilascio o rinnovo. Il rafforzamento degli standard riguarda soprattutto il rischio di eventi improvvisi potenzialmente invalidanti e la capacità del conducente di mantenere il controllo sicuro del veicolo.
Ambito di applicazione e struttura della disciplina
L'intervento si applica attraverso la modifica dell'allegato III della direttiva 2006/126/CE e incide sugli standard medici per i candidati e conducenti dei gruppi 1 e 2. La disciplina riguarda in particolare le affezioni cardiovascolari e il diabete mellito trattato con farmaci ipoglicemizzanti. Restano rilevanti le differenze tra gruppo 1 e gruppo 2, con un approccio generalmente più rigoroso per i conducenti professionali o assimilati.
Affezioni cardiovascolari: criteri di rilascio e rinnovo
La nuova sezione 9 dell'allegato III elenca numerose patologie cardiovascolari per le quali la patente può essere rilasciata o rinnovata solo dopo trattamento efficace della patologia e previa certificazione medica specialistica, eventualmente accompagnata da valutazione periodica. Tra queste rientrano, a titolo esemplificativo, varie bradiaritmie e tachiaritmie, angina, sindrome coronarica acuta, ictus o TIA, chirurgia coronarica, cardiopatia congenita, trapianto di cuore, chirurgia valvolare, ipertensione grave e alcune forme di cardiomiopatia.
Per alcune condizioni la disciplina distingue espressamente tra i due gruppi di conducenti, imponendo requisiti specifici o consentendo il rilascio solo per uno dei gruppi. In particolare, il testo considera rilevanti i casi con pacemaker, defibrillatore, insufficienza cardiaca, stenosi carotidea severa, diametro aortico superiore a 5,5 cm, cardiomiopatia ipertrofica e sindrome del QT lungo.
Affezioni cardiovascolari: divieti assoluti e casi eccezionali
Per alcune patologie la patente non deve essere né rilasciata né rinnovata. Rientrano, tra l'altro, l'impianto di defibrillatore per il gruppo 2, specifiche aneurismi o dilatazioni aortiche con rischio significativo di rottura, l'insufficienza cardiaca in classe avanzata NYHA, i dispositivi di assistenza cardiaca per il gruppo 2, talune valvulopatie severe, cardiomiopatie con criteri di gravità, la sindrome del QT lungo con sincope o torsione di punta nel gruppo 2 e la sindrome di Brugada con sincope o morte cardiaca improvvisa abortita.
La direttiva introduce però una clausola di flessibilità: in casi eccezionali la patente può essere rilasciata o rinnovata se il parere di uno specialista giustifica la decisione e se sono previsti controlli medici periodici idonei a garantire che la persona sia comunque in grado di guidare in sicurezza. Inoltre, il punto 9.4 consente agli Stati membri di limitare il rilascio o il rinnovo anche per altre malattie cardiovascolari.
Diabete mellito e rischio di ipoglicemia
Il nuovo punto 10.2 dell'allegato III richiede che il candidato o conducente diabetico trattato con farmaci suscettibili di provocare ipoglicemia dimostri di comprendere il rischio connesso e di controllare adeguatamente la patologia. La patente non deve essere rilasciata o rinnovata in assenza di consapevolezza dei rischi derivanti dall'ipoglicemia.
Il divieto opera anche in caso di ipoglicemia grave e ricorrente, salvo che la domanda sia supportata da un parere specialistico e da valutazioni mediche periodiche. Se le ipoglicemie gravi e ricorrenti si verificano durante le ore di veglia, il rilascio o rinnovo non può avvenire prima di 3 mesi dall'ultimo episodio.
Margini di discrezionalità nazionale
Pur fissando standard comuni, la direttiva lascia agli Stati membri margini di adattamento applicativo. Tali margini si esprimono soprattutto nella possibilità delle autorità mediche nazionali competenti di consentire la guida in casi individuali debitamente giustificati e nella facoltà degli Stati di limitare il rilascio o il rinnovo per ulteriori malattie cardiovascolari. La disciplina, quindi, definisce un risultato minimo armonizzato ma consente valutazioni mediche caso per caso.
Recepimento, applicazione ed entrata in vigore
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 1o gennaio 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le nuove disposizioni devono essere applicate dal 1o gennaio 2018. In sede di pubblicazione nazionale, esse devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.
Rapporti con altri atti dell'Unione
La direttiva modifica direttamente la direttiva 2006/126/CE, di cui costituisce un atto di aggiornamento tecnico-sanitario. Essa è adottata dalla Commissione sulla base dell'articolo 8 della direttiva 2006/126/CE e si inserisce nel quadro delle misure armonizzate in materia di patente di guida e sicurezza stradale.
Disposizioni principali
Modifica dell'allegato III della direttiva 2006/126/CE
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato III della direttiva 2006/126/CE conformemente all'allegato della direttiva. Il contenuto sostanziale riguarda gli standard medici applicabili all'idoneità alla guida.
Aggiornamento delle regole sulle affezioni cardiovascolari
La sezione 9 dell'allegato III è sostituita integralmente. Sono elencate numerose patologie cardiovascolari per le quali la patente può essere rilasciata o rinnovata solo dopo cura efficace, certificazione specialistica e, se del caso, valutazione periodica; per alcune condizioni il rilascio o rinnovo è escluso. È prevista una distinzione tra gruppo 1 e gruppo 2, con requisiti e divieti diversi per aritmie, angina, sindrome coronarica acuta, ictus/TIA, insufficienza cardiaca, valvulopatie, cardiomiopatie, ipertensione, trapianto di cuore, dispositivi di assistenza cardiaca e altre condizioni.
Divieti specifici per patologie cardiovascolari gravi
Per alcune condizioni la patente non deve essere né rilasciata né rinnovata, tra cui: impianto di defibrillatore per il gruppo 2; aneurisma dell'aorta toracica o addominale con rischio significativo di rottura; insufficienza cardiaca in classe IV NYHA per il gruppo 1 e in classe III-IV NYHA per il gruppo 2; dispositivi di assistenza cardiaca per il gruppo 2; alcune valvulopatie gravi; cardiomiopatie strutturali ed elettriche con criteri di gravità; sindrome del QT lungo con sincope/torsione di punta/QTc > 500 ms per il gruppo 2; sindrome di Brugada con sincope o morte cardiaca improvvisa abortita.
Casi eccezionali e discrezionalità nazionale in ambito cardiovascolare
È ammesso il rilascio o rinnovo in casi eccezionali, se debitamente giustificato dal parere di un medico specialista e subordinato a valutazione medica periodica che confermi la capacità di guidare in sicurezza. Il punto 9.4 consente inoltre agli Stati membri di limitare il rilascio o rinnovo per altre malattie cardiovascolari.
Aggiornamento delle regole sul diabete mellito
Il punto 10.2 della sezione 10 dell'allegato III è sostituito. Il candidato o conducente con diabete trattato con farmaci che possono provocare ipoglicemia deve dimostrare consapevolezza del rischio e adeguato controllo della patologia. La patente non può essere rilasciata o rinnovata in assenza di adeguata consapevolezza dei rischi o in caso di ipoglicemia grave e ricorrente, salvo parere specialistico e controlli periodici. Per le ipoglicemie gravi e ricorrenti durante le ore di veglia, il rilascio o rinnovo è escluso fino a 3 mesi dopo l'ultimo episodio.
Casi eccezionali per il diabete
Anche in materia di diabete è prevista la possibilità di rilascio o rinnovo in casi eccezionali, purché il medico specialista lo giustifichi e sia prevista una valutazione medica periodica che attesti la guida sicura tenendo conto della patologia.
Termine di recepimento e applicazione
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 1o gennaio 2018 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e di applicarle dal 1o gennaio 2018. Le misure devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.
Entrata in vigore e destinatari
Ai sensi dell'articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.
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