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Direttiva 2016/1034

Direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016L1034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2016/1034 interviene in modo circoscritto sulla direttiva 2014/65/UE per prorogare di dodici mesi l'applicazione del nuovo quadro MiFID II, a causa dei ritardi nella realizzazione delle infrastrutture di raccolta e trattamento dei dati necessarie alla sua piena operatività. Modifica inoltre una specifica esenzione per talune entità non finanziarie e aggiorna la disciplina dell'equivalenza dei mercati di paesi terzi. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 3 luglio 2017, mentre la data di applicazione generale del quadro è spostata al 3 gennaio 2018.

Proroga di alcuni termini e modifica mirata della direttiva 2014/65/UE (MiFID II), in particolare su esenzioni, equivalenza dei mercati di paesi terzi e date di applicazione/recepimento del nuovo quadro per i mercati degli strumenti finanziari.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea, che devono recepirne le modifiche alla direttiva 2014/65/UE. Gli effetti riguardano, in via mediata, le imprese di investimento, i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), gli internalizzatori sistematici, le sedi di negoziazione, le autorità competenti e, sul versante dei paesi terzi, i mercati regolamentati autorizzati in tali paesi ai fini del riconoscimento di equivalenza. È rilevante anche per talune entità non finanziarie che operano tramite mercati regolamentati, MTF o accesso elettronico diretto, nonché per gli emittenti e gli operatori coinvolti nei requisiti di trasparenza, segnalazione e vigilanza previsti dal nuovo quadro MiFID II/MiFIR.

Proroga e modifica della direttiva 2014/65/UE sui mercati degli strumenti finanziari

La direttiva 2016/1034 interviene sulla direttiva 2014/65/UE per adeguare il calendario di applicazione del nuovo quadro MiFID II/MiFIR e per apportare alcune modifiche puntuali di sostanza. Il legislatore UE richiama l'esigenza di certezza del diritto e di evitare perturbazioni di mercato, evidenziando che le infrastrutture informatiche e di raccolta dati necessarie per il funzionamento del sistema non sarebbero state operative nelle scadenze originarie.

Finalità dell'intervento

Il nuovo quadro normativo, composto dal regolamento (UE) n. 600/2014 e dalla direttiva 2014/65/UE, rafforza la disciplina post-crisi in materia di mercati mobiliari, intermediari e sedi di negoziazione. In questa direttiva di modifica, l'Unione interviene soprattutto per consentire un'implementazione tecnica ordinata dei flussi informativi, delle segnalazioni e dei controlli richiesti dalla MiFID II, evitando che l'assenza delle infrastrutture comprometta trasparenza, vigilanza, limiti di posizione, best execution e corretta identificazione degli strumenti finanziari.

Proroga delle date di applicazione e recepimento

La direttiva proroga di dodici mesi l'entrata a regime del quadro MiFID II:

  • la data entro la quale gli Stati membri devono applicare le misure di recepimento della direttiva 2014/65/UE è spostata al 3 gennaio 2018;
  • la data di effetto dell'abrogazione della direttiva 2004/39/CE è allineata alla stessa data;
  • il termine per il recepimento della direttiva 2014/65/UE è prorogato al 3 luglio 2017.

Il considerando 10 descrive il processo di sviluppo delle infrastrutture dati in cinque fasi: requisiti di business, specifiche, sviluppo, collaudo e installazione. L'ESMA stima che tali fasi si completeranno entro gennaio 2018, a condizione di avere certezza giuridica sui requisiti definitivi entro giugno 2016.

Ambito materiale dell'intervento

La proroga non riguarda solo la disciplina di base, ma anche tutti gli atti delegati ed esecutivi adottati in attuazione del nuovo quadro. La logica è di evitare che l'applicazione anticipata di obblighi dipendenti da dati non ancora disponibili renda inattuabili o distorsivi gli adempimenti di mercato.

Esenzione per talune entità non finanziarie

La modifica all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto ii), della direttiva 2014/65/UE estende l'esenzione a talune entità non finanziarie quando:

  • siano membri o partecipanti di un mercato regolamentato o di un MTF, oppure abbiano accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione;
  • eseguano operazioni in una sede di negoziazione;
  • la capacità di tali operazioni di ridurre i rischi direttamente connessi all'attività commerciale o all'attività di finanziamento della tesoreria dell'entità, o del suo gruppo, sia oggettivamente misurabile.

Per gli operatori, si tratta di una precisazione rilevante ai fini dell'inquadramento soggettivo e dell'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina MiFID II.

Equivalenza dei mercati di paesi terzi

L'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), viene riscritto per chiarire la procedura di riconoscimento dell'equivalenza di un mercato di paese terzo rispetto a un mercato regolamentato dell'Unione. La Commissione adotta decisioni di equivalenza su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, secondo la procedura d'esame di cui al nuovo articolo 89 bis, paragrafo 2.

Il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo deve garantire requisiti equivalenti a quelli derivanti da:

  • regolamento (UE) n. 596/2014;
  • titolo III della direttiva 2014/65/UE;
  • titolo II del regolamento (UE) n. 600/2014;
  • direttiva 2004/109/CE.

La direttiva indica inoltre condizioni minime di equivalenza:

  • autorizzazione e vigilanza efficaci e continuative;
  • regole chiare e trasparenti per l'ammissione dei titoli alla negoziazione;
  • obblighi informativi periodici e costanti per gli emittenti;
  • prevenzione di insider trading e manipolazione del mercato.

Procedura di comitato

Con l'inserimento dell'articolo 89 bis, la direttiva individua il comitato europeo dei valori mobiliari come organo di assistenza alla Commissione. Nei casi previsti, si applica la procedura di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. La previsione è funzionale, in particolare, all'adozione delle decisioni di equivalenza relative ai mercati di paesi terzi.

Ulteriori proroghe di termini interni alla direttiva 2014/65/UE

La direttiva aggiorna numerose date contenute nella direttiva 2014/65/UE per renderle coerenti con il rinvio generale dell'applicazione:

  • articolo 69, paragrafo 2: da 3 luglio 2016 a 3 luglio 2017;
  • articolo 70, paragrafo 1: da 3 luglio 2016 a 3 luglio 2017;
  • articolo 90, paragrafo 1: da 3 marzo 2019 a 3 marzo 2020;
  • articolo 90, paragrafo 2: da 3 settembre 2018 a 3 settembre 2019 e da 3 settembre 2020 a 3 settembre 2021;
  • articolo 90, paragrafo 4: da 1 gennaio 2018 a 1 gennaio 2019;
  • articolo 93, paragrafo 1: sostituzioni di date da 3 luglio 2016 a 3 luglio 2017, da 3 gennaio 2017 a 3 gennaio 2018 e da 3 settembre 2018 a 3 settembre 2019;
  • articolo 94: da 3 gennaio 2017 a 3 gennaio 2018;
  • articolo 95, paragrafo 1: da 3 luglio 2020 a 3 gennaio 2021 e da 3 gennaio 2017 a 3 gennaio 2018.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, tenuti a recepirla nell'ordinamento interno entro il termine indicato.

Disposizioni principali

Proroga della data di applicazione del nuovo quadro MiFID II

I considerando motivano la proroga con l'impossibilità, entro le scadenze originarie, di rendere operative le infrastrutture di raccolta dati necessarie per segnalazioni, trasparenza pre e post negoziazione, limiti di posizione sui derivati su merci e best execution. Per garantire certezza del diritto e prevenire perturbazioni di mercato, la direttiva posticipa al 3 gennaio 2018 la data di applicazione delle misure di recepimento della direttiva 2014/65/UE e, in coerenza, la data di effetto dell'abrogazione della direttiva 2004/39/CE.

Nuovo termine di recepimento della direttiva 2014/65/UE

L'articolo 1, punti 3, 4, 7, 8 e 9 modifica numerose date interne alla direttiva 2014/65/UE, allineandole alla nuova data di applicazione. In particolare, il termine entro cui gli Stati membri devono recepire la direttiva 2014/65/UE è spostato dal 3 luglio 2016 al 3 luglio 2017.

Estensione dell'esenzione per talune entità non finanziarie

L'articolo 1, punto 1, modifica l'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto ii), della direttiva 2014/65/UE. L'esenzione viene estesa alle entità non finanziarie che siano membri o partecipanti di un mercato regolamentato o di un MTF, oppure che abbiano accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione, quando eseguono operazioni in una sede di negoziazione la cui capacità di ridurre i rischi direttamente connessi all'attività commerciale o all'attività di finanziamento della tesoreria di tali entità, o dei rispettivi gruppi, sia oggettivamente misurabile.

Equivalenza dei mercati di paesi terzi

L'articolo 1, punto 2, riscrive l'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), secondo comma, della direttiva 2014/65/UE. La Commissione, su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, adotta decisioni di equivalenza secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 89 bis, paragrafo 2. Il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo deve garantire requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti a quelli derivanti dal regolamento (UE) n. 596/2014, dal titolo III della direttiva e dal titolo II del regolamento (UE) n. 600/2014, nonché dalla direttiva 2004/109/CE, e deve essere soggetto a vigilanza e applicazione efficaci. Sono elencate quattro condizioni minime: autorizzazione e vigilanza effettiva continua; regole chiare e trasparenti di ammissione alla negoziazione; obblighi informativi periodici e costanti degli emittenti; tutela dell'integrità del mercato contro insider trading e manipolazione.

Procedura di comitato per le decisioni di equivalenza

È inserito l'articolo 89 bis nella direttiva 2014/65/UE. La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE; il comitato opera come comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Nei casi di cui al paragrafo 2 dell'articolo 89 bis si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Proroga di ulteriori termini collegati nella direttiva 2014/65/UE

L'articolo 1, punto 6, modifica l'articolo 90 della direttiva 2014/65/UE: al paragrafo 1 la data 3 marzo 2019 diventa 3 marzo 2020; al paragrafo 2 le date 3 settembre 2018 e 3 settembre 2020 diventano rispettivamente 3 settembre 2019 e 3 settembre 2021; al paragrafo 4 la data 1 gennaio 2018 diventa 1 gennaio 2019. L'articolo 1, punto 7, modifica l'articolo 93, paragrafo 1, sostituendo le date 3 luglio 2016, 3 gennaio 2017 e 3 settembre 2018 con 3 luglio 2017, 3 gennaio 2018 e 3 settembre 2019. L'articolo 1, punti 8 e 9, spostano ulteriormente altre scadenze, rispettivamente da 3 gennaio 2017 a 3 gennaio 2018 e da 3 luglio 2020 a 3 gennaio 2021 nonché da 3 gennaio 2017 a 3 gennaio 2018.

Entrata in vigore

L'articolo 2 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Destinatari

L'articolo 3 dispone che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziariservizi di investimentovigilanza dei mercatitrasparenza finanziariapaesi terzi

Testo integrale

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