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Ordinanza

Ordinanza n. 838/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - dell’ordine motivato del Comune di Milano, Unità interventi edilizi maggiori Municipio 1, del 27.5.2026 a non eseguire le opere ai sensi dell’articolo 23, comma 6, del DPR 380/2001 sulla copertura dell’edificio sito in -OMISSIS-, -OMISSIS-, pratica atti P.G. -OMISSIS-del 29.4.2026, - del parere amministrativo del 22.5.2026 ivi richiamato; - del provvedimento del 12.5.2026 che dichiara la inefficacia della SCIA del giugno 2024; - della comunicazione di avvio del procedimento del 19.3.2026 per l’annullamento della SCIA dell’aprile 2025.

Giustizia amministrativa202602065

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordine motivato di non eseguire opere edilizie sulla copertura dell’edificio, unitamente agli atti connessi relativi all’inefficacia e all’annullamento delle SCIA

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, l’ordine motivato del Comune di Milano di non eseguire opere ai sensi dell’art. 23, comma 6, d.P.R. 380/2001, il parere amministrativo richiamato, il provvedimento che aveva dichiarato l’inefficacia di una SCIA e la comunicazione di avvio del procedimento per l’annullamento di un’altra SCIA. A sostegno dell’istanza cautelare ha dedotto il pregiudizio derivante dal protrarsi della vicenda amministrativa, dall’impossibilità di avviare immediatamente il nuovo intervento edilizio e dall’interesse del legale rappresentante a destinare l’immobile ad abitazione familiare.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per difetto del requisito del periculum in mora. In particolare, ha ritenuto che le conseguenze pregiudizievoli attuali e non altrimenti riparabili non fossero state specificamente documentate; che il pregiudizio prospettato consistesse principalmente nel ritardo rispetto al conseguimento del bene della vita connesso a un interesse pretensivo, non sufficiente a giustificare l’anticipata soddisfazione cautelare in assenza di rigorosa prova del danno grave e irreparabile; e che le ricadute economiche e organizzative fossero suscettibili di eventuale ristoro per equivalente, senza emergere profili di irreversibilità materiale. Il giudice ha precisato che ogni valutazione sulle censure di merito resta riservata alla fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 6, d.P.R. 380/2001

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell’ordine comunale di non eseguire le opere edilizie; l’ordinanza cautelare non ne esamina nel merito l’applicazione.

  • art. 55 c.p.a.

    pregiudizio grave e irreparabile

    La tutela cautelare richiede la prova di un danno concreto, attuale e irreparabile; il mero ritardo nel conseguimento del bene della vita e pregiudizi economici suscettibili di ristoro per equivalente non sono sufficienti, in assenza di specifica documentazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la società ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi della parte.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il ritardo nel conseguimento del bene della vita connesso a un interesse pretensivo non integra di per sé il periculum in mora, se non è accompagnato dalla rigorosa prova di conseguenze concrete, attuali e irreparabili.
  • Le ricadute economiche e organizzative derivanti dall’atto amministrativo non giustificano la sospensione cautelare quando risultino suscettibili di ristoro per equivalente e non emergano profili di irreversibilità materiale della situazione.
  • La tutela cautelare non può tradursi nell’anticipato soddisfacimento sostanziale della pretesa pretensiva in assenza di una specifica dimostrazione del danno grave e irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutelaTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoSilenzio della pubblica amministrazione

Testo integrale

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