Cassazione Penale, Sentenza n. 00369/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva in relazione alla societa 'Alimentari di Laezza Vincenza s.n.c.' (fallita il 21/04/2011). La ricostruzione di merito attribuiva ai due imputati, quali amministratori di fatto, la distrazione di risorse mediante: (i) la stipula di un contratto di locazione con la societa 'Supermercato Margherita s.r.l.' a canone mensile di 500 euro, ritenuto inferiore al valore di mercato; (ii) la sottrazione di merci per un valore di euro 438.847 non rinvenute in inventario; (iii) prelievi in contanti da un conto extracontabile. In Cassazione i ricorrenti deducevano: (1) nullita delle notificazioni del decreto di fissazione dell'udienza preliminare eseguite al difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis c.p.p., invece che al "domicilio reale"; (2) vizio di motivazione e contraddittorieta sulle conclusioni relative all'incapacita della madre Laezza Vincenza e sulla presunta illiceita dell'operazione locativa; (3) intervenuta prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Motivi: (1) il primo motivo e stato dichiarato inammissibile per genericita e per mancata indicazione/produzione degli atti (notificazioni e verbale dell'udienza preliminare) necessari per fondare la censura; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il ricorrente deve indicare e verificare la presenza nell'istruttoria degli atti ritenuti viziati; (2) il secondo motivo e stato ritenuto inammissibile per deduzioni generiche, assertive e non sufficientemente chiare; i giudici di merito avevano motivato la valutazione anche sulla base dell'eta (1927) e delle dichiarazioni rese da Laezza Vincenza; (3) il terzo motivo e infondato in quanto il termine massimo di prescrizione (18 anni e 9 mesi) non era decorso rispetto alla dichiarazione di fallimento del 21/04/2011. Conseguentemente i ricorsi sono stati rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.
La Corte ricorda che le notificazioni ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, sono ammesse ma la parte che deduce vizi processuali deve indicare e allegare gli atti cui si riferisce; non e sufficiente l'asserzione generica che l'autorita era a conoscenza del domicilio reale se gli atti non sono prodotti nel fascicolo.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di rigetto del ricorso per cassazione, la Corte puo condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali; la norma e applicata per imporre la condanna alle spese agli appellanti cassazionisti.
Massime di principio
- In Cassazione le doglianze di carattere processuale devono essere sorrette dall'indicazione precisa e dalla produzione degli atti viziati o dalla specificazione della loro collocazione nel fascicolo: l'assenza di tali allegazioni rende il motivo inammissibile per genericita .
- La Corte di legittimita non sostituisce il ricorrente nell'individuazione o nell'acquisizione di atti non presenti nel fascicolo: il perimetro del controllo e vincolato agli atti trasmessi.
- Le censure sulla motivazione devono essere formulate in modo chiaro e puntuale, indicando le presunte contraddizioni o illogicita nella valutazione delle prove; deduzioni generiche o narrative sono inammissibili.
- Le contestazioni relative alle notificazioni (p.es. art. 157 c.p.p.) richiedono la prova documentale dell'irregolarita (verbali, ricevute, atti di notifica); la semplice affermazione che precedenti notifiche erano pervenute al domicilio reale non basta se non documentata.
- La valutazione di merito sui ruoli effettivi (amministratori di fatto) e sulle risultanze probatorie spetta ai giudici di merito; la Cassazione verifica la correttezza giuridica e la congruita della motivazione, non riconsidera i fatti se non per vizio di diritto.
- Per valutare la prescrizione occorre calcolare i termini rispetto all'evento iniziale rilevante (qui la dichiarazione di fallimento del 21/04/2011): se il termine massimo non e decorso la censura e infondato.
- In procedimenti concorsuali per distrazione di beni, la prova documentale (inventari, scritture contabili, contratti di locazione, movimentazioni bancarie) e cruciale: chi contesta deve indicarli e produrli per sostenere le censure in Cassazione.
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