Cassazione Penale, Sentenza n. 45046/2022 del 25/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che ha dichiarato inammissibile per genericità l'appello avverso la condanna in primo grado per tentato furto aggravato. Napoli deduce violazione di legge: sostiene che i motivi d'appello non erano generici, avendo contestato puntualmente l'idoneità e l'univocità degli atti a realizzare il furto, nonché l'effettiva esistenza dei tubi di rame indicati come oggetto del reato e l'assenza di attrezzi idonei all'asportazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato che la Corte territoriale, pur avendo celebrato regolarmente il giudizio d'appello, non si è confrontata con le specifiche doglianze difensive circa l'idoneità degli atti e l'esistenza dei tubi di rame, esprimendosi in modo apodittico senza precisare gli accertamenti compiuti. Per tali carenze motivazionali la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è rinviata per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
La Corte territoriale non poteva sostanzialmente dichiarare inammissibile l'appello ritenendolo manifestamente infondato in modo apodittico; l'art. 581 regola i provvedimenti nelle impugnazioni e, ove la decisione sia di fatto un rigetto per manifesta infondatezza, occorre che la Corte motivi adeguatamente il perché dell'infondatezza rispetto ai singoli rilievi difensivi
Massime di principio
- Un giudice d'appello che dichiara l'inammissibilità per genericità deve comunque confrontarsi in motivazione con le specifiche doglianze prospettate: la mera affermazione apodittica non è sufficiente e può portare all'annullamento da parte della Cassazione.
- Se l'appello contesta elementi fattuali essenziali (es. esistenza dell'oggetto del furto, idoneità degli atti, possesso di strumenti), la Corte deve esplicitare gli accertamenti compiuti su tali punti o spiegare perché le contestazioni sono infondate; l'omissione di tale confronto costituisce vizio motivazionale.
- La celebrazione regolare del contraddittorio non giustifica una motivazione carente: eventuali irregolarità formali nella formula decisoria possono essere considerate mera irregolarità, ma la mancanza di esame delle questioni rilevanti può determinare l'annullamento con rinvio.
- In presenza di motivazione insufficiente la Cassazione normalmente annulla con rinvio per nuovo esame ad altra sezione, affinché il giudice del merito compia il necessario confronto probatorio e motivazionale.
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