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Sentenza

Sentenza del 09/07/2019 n. 18373 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Gli eredi hanno impugnato l'accertamento relativo a IRES e IRPEF per il 2006, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva determinato induttivamente il reddito dell'impresa ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. n. 600/1973, contestando l'omessa fatturazione di tre servizi funebri e la sottofatturazione di altri servizi. I primi due motivi riguardavano la carenza di motivazione e l'omessa pronuncia della sentenza d'appello. Il terzo motivo contestava la riduzione meramente equitativa del reddito accertato, senza una verifica motivata e concreta della corretta misura dei ricavi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo sufficientemente motivata la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e insussistente l'omessa pronuncia. Ha invece accolto il terzo motivo: una volta ritenuto parzialmente illegittimo l'accertamento, il giudice tributario deve esaminare nel merito la pretesa fiscale e determinare, con motivazione verificabile e sulla base di criteri concreti, l'ammontare corretto del reddito. Non può limitarsi a una riduzione equitativa, priva di adeguata giustificazione. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lettere c) e d)

    Determinazione induttiva del reddito

    La norma consente all'Amministrazione finanziaria di ricostruire induttivamente il reddito quando emergano irregolarità, omissioni o incongruenze nella contabilità e nei ricavi dichiarati; la ricostruzione deve però poggiare su elementi idonei e può essere contestata nel merito.

  • Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3, 4 e 5

    Violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nullità della sentenza o del procedimento; omesso esame o vizio della motivazione

    La Corte ha escluso i vizi denunciati nei primi due motivi, ritenendo che la sentenza impugnata indicasse, seppure sinteticamente, le ragioni della decisione.

  • Codice di procedura civile, artt. 112 e 132

    Le disposizioni impongono al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte e di motivare la decisione. Nel caso concreto non è stata ravvisata né omessa pronuncia né motivazione apparente.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 36

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione sufficiente a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice.

  • Codice civile, artt. 2697 e 2729

    La parte che intende far valere un diritto deve provarne i fatti costitutivi; le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti. Tali criteri rilevano nella ricostruzione presuntiva dei ricavi.

  • Costituzione, artt. 53 e 111

    L'art. 53 richiama i principi di capacità contributiva e progressività del sistema tributario; l'art. 111 impone il giusto processo e una decisione adeguatamente motivata.

  • Codice di procedura civile, artt. 115 e 116

    Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove acquisite e valutarle secondo prudente apprezzamento, salvo i casi di prova legale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando l'accertamento è ritenuto sostanzialmente e solo parzialmente illegittimo, il giudice non deve limitarsi ad annullarlo o a ridurlo in via equitativa: deve ricostruire e determinare concretamente l'imposta o il reddito effettivamente dovuto.
  • Una riduzione dell'accertamento è legittima solo se fondata su criteri esplicitati, verificabili e collegati agli elementi di prova presenti nel processo; il semplice richiamo all'equità non è sufficiente.
  • Il processo tributario è un processo di impugnazione-merito: il giudice può sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione finanziaria, ma deve fornire una motivazione puntuale sulla misura della pretesa fiscale.
  • Una motivazione sintetica non è automaticamente insufficiente: è valida se consente di comprendere la ratio decidendi e di verificare il percorso logico seguito dal giudice.
  • In caso di accertamento induttivo, la contestazione può riguardare sia l'esistenza e la gravità degli elementi presuntivi utilizzati dall'Amministrazione, sia la quantificazione dei ricavi; quest'ultima deve comunque essere motivata e non può essere determinata arbitrariamente.

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