Sentenza n. 1156/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto del Questore di Siracusa protocollo Cat.-OMISSIS-, che ha respinto l'istanza di rilascio del rinnovo della licenza porto fucile per uso caccia n° -OMISSIS-, rilasciata dal Commissariato di -OMISSIS- il 17.08.17, presentata da -OMISSIS- il 05.06.2023; - del decreto del Prefetto di Siracusa n -OMISSIS- del 29.11.23, notificato l'11.12.2023, con il quale è stato disposto nei confronti di -OMISSIS- il divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti ed avverso il quale il 04.01.2024 il ricorrente ha promosso il ricorso gerarchico al Ministero dell'Interno chiedendone l'annullamento, essendo pertanto decorso il termine di legge senza l'adozione di alcun provvedimento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e diniego questorile di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto di detenzione di armi adottato dal Prefetto e il conseguente diniego del Questore di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia. Il divieto era stato motivato dalla denuncia presentata da una vicina, con conseguente procedimento penale per molestie e disturbo alle persone, nel contesto di una situazione conflittuale tra confinanti. Il ricorrente ha dedotto che il procedimento penale era stato archiviato per insussistenza del fatto e per l’impossibilità di formulare una ragionevole previsione di condanna; ha inoltre sostenuto di non avere una personalità violenta né un’inclinazione a risolvere i conflitti mediante l’uso delle armi. Ha quindi denunciato carenza di istruttoria e di motivazione, abnormità, irragionevolezza e travisamento dei fatti.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che il porto e la detenzione di armi non costituiscono un diritto assoluto, ma un’eccezione al generale divieto di detenere e portare armi, subordinata alla piena affidabilità dell’interessato e all’assenza di rischi anche potenziali per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’autorità di pubblica sicurezza esercita un’ampia discrezionalità e deve formulare una prognosi probabilistica sul possibile abuso delle armi, senza dover raggiungere il grado di certezza richiesto per l’accertamento della responsabilità penale. Nel caso concreto, la conflittualità di vicinato era stata adeguatamente istruita e motivata dalla Prefettura, risultava non contestata in modo documentato dal ricorrente ed era confermata anche dalla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, che descriveva una situazione perdurante di insofferenza reciproca. L’archiviazione del procedimento penale non impediva all’amministrazione di valorizzare autonomamente i fatti storici e il contesto relazionale ai fini del giudizio preventivo di affidabilità, poiché il provvedimento non aveva natura sanzionatoria ma cautelare e preventiva. Le censure di carenza istruttoria, difetto di motivazione, irragionevolezza e travisamento sono state pertanto ritenute infondate. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 1.000,00, oltre accessori se dovuti, a titolo di spese di lite.
Norme richiamate
artt. 11, 39 e 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
La disciplina attribuisce all’autorità di pubblica sicurezza il potere di valutare l’affidabilità del richiedente e il rischio di abuso delle armi; il divieto di detenzione costituisce la regola, mentre la licenza è un’eccezione subordinata all’assenza di rischi anche potenziali.
art. 699 c.p.
È richiamato quale fondamento del generale divieto rispetto al quale il rilascio della licenza di porto d’armi costituisce una deroga.
art. 4, comma 1, l. n. 110/1975
È richiamato quale ulteriore base del generale divieto di portare e detenere armi, derogabile mediante autorizzazione di polizia solo in presenza di specifiche condizioni di affidabilità.
l. n. 241/1990
È richiamata con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento prefettizio e alla partecipazione dell’interessato mediante memoria difensiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito la base normativa per l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma un’eccezione al generale divieto di portare e detenere armi; il suo rilascio o rinnovo presuppone una valutazione rigorosa dell’affidabilità del richiedente e l’assenza di rischi, anche soltanto potenziali, per l’ordine e la sicurezza pubblica.
- Il giudizio dell’autorità di pubblica sicurezza sul possibile abuso delle armi ha natura prognostica, cautelare e preventiva e può fondarsi su una valutazione probabilistica secondo il criterio del “più probabile che non”, senza necessità di raggiungere il livello di certezza richiesto per l’accertamento della responsabilità penale.
- Ai fini del divieto di detenzione o del diniego della licenza di porto d’armi, l’amministrazione può valorizzare anche fatti privi di rilievo penale, purché concretamente accertati, non meramente aleatori e adeguatamente motivati come sintomatici di una possibile inaffidabilità dell’interessato.
- L’archiviazione del procedimento penale non preclude all’autorità di pubblica sicurezza la valutazione autonoma dei fatti e del contesto relazionale sottostante, poiché l’accertamento amministrativo dell’affidabilità ha finalità preventive e non sanzionatorie.
- Una situazione di conflittualità di vicinato, se adeguatamente documentata e perdurante, può costituire elemento idoneo a fondare il giudizio prognostico di possibile abuso delle armi, anche in assenza di condanna penale o di accertata responsabilità per fatti penalmente rilevanti.
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