Cassazione Penale, Sentenza n. 15639/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato la decisione del Giudice per le indagini preliminari che aveva dichiarato la non doversi procedere nei confronti dell'imputato in forza dell'art. 649 cod. pen. (causa di non punibilità per fatti commessi in danno di un ascendente), ritenendo che la fattispecie contestata (tentata estorsione ex artt. 56, 629 cod. pen., realizzata con violenza verso il padre) non fosse comprensiva dell'esclusione dalla punibilità prevista dall'art. 649 comma 3. Il PM ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 649, comma 3, sostenendo che l'esclusione della causa di non punibilità per i delitti previsti dagli artt. 628, 629, 630 e per ogni altro delitto contro il patrimonio commesso con violenza alle persone si applica anche ai delitti tentati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che l'ultimo comma dell'art. 649 cod. pen., che esclude l'operatività della causa di non punibilità per i reati contro il patrimonio commessi con violenza alle persone, si applica anche ai delitti tentati e non solo a quelli consumati. Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza del GIP e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Macerata per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 649 cod. pen.
«Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno ... di un ascendente ... o discendente ... Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone».
La Corte interpreta il comma finale come norma che esclude la causa di non punibilità anche quando il delitto contro il patrimonio sia rimasto a livello di tentativo, purché la condotta sia stata commessa con violenza alla persona.
art. 56 cod. pen.
Riferimento alla disciplina del tentativo: la Corte ritiene che la previsione di esclusione di cui all'art. 649 valga anche per il delitto tentato.
art. 629 cod. pen.
La fattispecie dell'estorsione (anche tentata) se commessa con violenza alla persona rientra tra i delitti per i quali l'art. 649 comma 3 esclude la causa di non punibilità quando la vittima è un ascendente.
art. 425, comma 3 cod. proc. pen.
Norma procedurale citata nel provvedimento impugnato in relazione alla dichiarazione di non doversi procedere; la Corte ha annullato l'uso di tale meccanismo nella fattispecie, in quanto errato in diritto per l'applicazione dell'art. 649.
art. 99, comma 4 cod. proc. pen.
Richiamata nel provvedimento di primo grado in relazione alla recidiva contestata all'imputato; non centrale rispetto alla questione interpretativa risolta dalla Cassazione.
Massime di principio
- L'esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 649, comma finale, non opera quando il reato contro il patrimonio sia commesso con violenza alla persona, e tale esclusione vale anche per la forma tentata del reato (es. tentata estorsione con violenza contro un ascendente resta punibile).
- Per applicare l'esclusione dalla non punibilità occorre accertare la presenza di violenza alla persona: mere richieste, pressioni senza violenza fisica o unicamente minacce verbali possono determinare un diverso inquadramento giuridico.
- Il giudice non può fondare una dichiarazione di non doversi procedere su art. 649 quando dagli elementi emerge che il fatto (anche tentato) è stato commesso con violenza; in tal caso la causa di non punibilità non trova applicazione.
- In casi simili occorre valutare accuratamente la qualificazione del fatto (consumato vs tentato) e la natura degli atti di violenza: la qualificazione incide sulla possibilità di applicare l'art. 649.
- Proceduralmente, quando la questione di diritto è chiara e pacifica la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e disporre il rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio; se il profilo presenta dubbi interpretativi rilevanti potrebbe invece essere rimessa alle Sezioni Unite.
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