Cassazione Civile, Ordinanza n. 32454/2021 del 08/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in primo e secondo grado, della domanda di un lavoratore volta ad ottenere la rivalutazione/maggiorazione contributiva prevista per l'esposizione lavorativa ad amianto. La corte territoriale aveva ritenuto il diritto prescritto, individuando il dies a quo del termine di prescrizione nella data della domanda presentata all'INAIL per il riconoscimento dell'esposizione. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: ha dedotto la nullità della sentenza e la violazione della disciplina sulla maggiorazione contributiva e sulla prescrizione; ha lamentato vizio di motivazione; ha denunciato la violazione dell'art. 2946 c.c., dell'art. 47-bis d.P.R. 639/1970 e di norme costituzionali; ha inoltre chiesto di sollevare questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni applicate, sostenendo che la prescrizione non potesse estinguere l'intero beneficio e che, in ogni caso, il momento rilevante fosse quello della successiva domanda all'INPS, non la precedente domanda all'INAIL.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso innanzitutto la nullità della sentenza impugnata, ritenendo che il giudice di merito non avesse leso il diritto di difesa nel ricostruire autonomamente il dies a quo sulla base degli atti di causa. Nel merito, ha richiamato un orientamento consolidato secondo cui il beneficio contributivo per esposizione ad amianto ex art. 13, comma 8, l. 257/1992 è autonomo rispetto al diritto a pensione e la sua prescrizione estingue integralmente il beneficio, non soltanto i singoli ratei di pensione maggiorata. Ha inoltre ritenuto non necessario esaminare nel merito la questione del momento di conoscenza dell'esposizione qualificata, trattandosi di accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, nel caso concreto, sorretto da motivazione logicamente adeguata. Conseguentemente il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 8, L. 27 marzo 1992, n. 257
Il beneficio di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto è autonomo rispetto al diritto alla pensione e può essere fatto valere anche prima del pensionamento.
art. 47-bis d.P.R. 639/1970
Richiamato dal ricorrente in relazione alla prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva.
art. 2946 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la disciplina della prescrizione ordinaria; la Corte ha ritenuto che la prescrizione estingua l'intero beneficio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale invocata per dedurre violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Norma processuale invocata per dedurre nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Norma processuale invocata per dedurre vizio motivazionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure di legittimità costituzionale.
art. 32 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure di legittimità costituzionale.
art. 38 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure di legittimità costituzionale.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai vizi motivazionali e processuali.
Massime di principio
- Il beneficio contributivo per esposizione ad amianto previsto dall'art. 13, comma 8, l. n. 257/1992 ha natura autonoma rispetto al diritto a pensione e, pertanto, la sua prescrizione estingue l'intero diritto alla rivalutazione, non soltanto i ratei pensionistici futuri.
- La determinazione del momento in cui il lavoratore abbia acquisito conoscenza dell'esposizione qualificata ad amianto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.
- Non integra nullità della sentenza il fatto che il giudice di merito ricostruisca autonomamente il dies a quo della prescrizione sulla base degli atti di causa, quando ciò non incida concretamente sul diritto di difesa della parte.
- Le questioni di legittimità costituzionale non possono essere accolte in sede di legittimità quando la soluzione della controversia è già definita dall'applicazione di un consolidato orientamento interpretativo conforme a Costituzione.
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