Ordinanza n. 196/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 1382/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta, già impugnato dinanzi al TAR, connesso al rischio di espulsione dell'appellante
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza semplificata del TAR Puglia n. 1382/2025, che aveva respinto il ricorso di primo grado, nonché del provvedimento amministrativo impugnato in primo grado. La questione cautelare riguarda l'interpretazione dell'art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022: è dubbio che l'originaria mancanza di un requisito necessario per ottenere il nulla osta imponga sempre la revoca del provvedimento, senza considerare eventuali sopravvenienze. L'appellante ha inoltre prospettato un pregiudizio grave connesso al rischio di espulsione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare, ritenendo preferibile, nelle more della decisione di merito, scongiurare l'espulsione dell'appellante. Ha quindi sospeso l'esecutività della sentenza del TAR e l'efficacia del provvedimento impugnato in primo grado, lasciando fermi gli effetti dell'eventuale scadenza naturale del nulla osta. La discussione del merito è stata fissata al 14 maggio 2026. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la domanda cautelare proposta in appello.
art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022
Il Collegio ha ritenuto dubbio che l'originaria assenza di un requisito necessario per il nulla osta comporti sempre la revoca, senza considerare eventuali sopravvenienze.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, il dubbio interpretativo sulla norma che disciplina la revoca di un nulla osta può giustificare la sospensione della sentenza di primo grado e del provvedimento amministrativo impugnato, quando ciò sia necessario a evitare l'espulsione dello straniero nelle more del giudizio di merito.
- L'originaria assenza di un requisito necessario per l'ottenimento di un nulla osta non comporta necessariamente, in ogni caso, la revoca automatica del provvedimento: l'amministrazione e il giudice devono verificare anche l'incidenza di eventuali sopravvenienze.
- La tutela cautelare può essere accordata per scongiurare un'espulsione nelle more della decisione di merito, fermo restando che la sospensione non impedisce gli effetti dell'eventuale scadenza naturale del nulla osta.
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