Sentenza n. 3585/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'accertamento - dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Roma Capitale sulle seguenti istanze di condono: prot. n. 87/90736 sot. 2-3-5-7; prot. n. 87/91001 sot 0; prot. 95/82251 sot. 0; prot. 86/33023 sot. 0; prot. 87/91001 sot. 0; prot. 95/82252 sot. 1-2; prot. 94/3408 sot. 0; prot. 94/72345 sot. 0; prot. 95/72418 sot. 0; e la condanna - del Comune di Roma Capitale al risarcimento del danno quantificato in euro 4.000.000,00.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Roma Capitale su plurime istanze di primo e secondo condono edilizio; la precedente sentenza non definitiva aveva già accertato l'illegittimità del silenzio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, dopo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio comunale sulle istanze di condono, ha chiesto la condanna del Comune al risarcimento di euro 4.000.000,00 per i danni asseritamente derivanti dalla prolungata inerzia amministrativa. In memoria ha quantificato il danno in euro 2.005.705,00 per perdite ed euro 2.196.165,00 per mancati guadagni nel periodo 2019-2025, allegando una perizia estimativa. Il Comune ha contestato il mancato assolvimento dell'onere probatorio relativo agli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., evidenziando la complessità dell'istruttoria, il coinvolgimento della Soprintendenza, la sottoscrizione di un accordo sostitutivo ex art. 11 l. 241/1990 il 4 agosto 2023 e il sequestro giudiziario dei beni dal 2012 al 2019.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda risarcitoria. Ha ritenuto che la ricorrente non avesse fornito elementi concreti e documentati idonei a provare tutti i presupposti della responsabilità civile dell'amministrazione, limitandosi a collegare genericamente il danno alla mancata definizione tempestiva del procedimento. Il Collegio ha rilevato che la durata dell'istruttoria era stata condizionata dalla complessità delle plurime istanze di condono, dal subprocedimento paesaggistico e archeologico, dai pareri della Soprintendenza e dal sequestro giudiziario dei beni, circostanze in parte estranee e non imputabili al Comune. Un eventuale ritardo imputabile al Comune avrebbe potuto ipotizzarsi, al più, dopo la stipula dell'accordo sostitutivo del 4 agosto 2023, ma ciò non sarebbe stato sufficiente a fondare il risarcimento. Occorreva infatti provare la lesione di un bene della vita, dimostrando che il tempestivo esercizio del potere avrebbe consentito alla ricorrente di conseguire o conservare il risultato sostanziale perseguito. Poiché il Comune doveva ancora pronunciarsi sulle istanze di condono, tale giudizio prognostico non poteva essere compiuto, anche in considerazione del limite posto dall'art. 34, comma 2, c.p.a., che vieta al giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 2.000,00, oltre accessori se dovuti, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
responsabilità civile ai sensi dell’art. 2043 c.c.
La responsabilità dell'amministrazione richiede la prova degli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, compresa la lesione ingiusta di un bene della vita e il nesso causale con l'attività o l'inerzia amministrativa.
art. 34, comma 2, c.p.a.
In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.
Il giudice non può formulare il giudizio prognostico sulla spettanza del bene della vita quando l'amministrazione deve ancora esercitare il potere relativo alle istanze di condono.
art. 11 l. 241/1990
accordo sostitutivo ex art. 11, l. n. 241/90
La sottoscrizione dell'accordo sostitutivo ha segnato, secondo la ricostruzione della sentenza, il momento rispetto al quale avrebbe potuto astrattamente ipotizzarsi un ritardo comunale imputabile, senza tuttavia determinare automaticamente il diritto al risarcimento.
art. 117, comma 6, c.p.a.
conversione del rito da camerale ad ordinario ai sensi dell’art. 117, co. 6, c.p.a.
La domanda risarcitoria proposta congiuntamente all'azione avverso il silenzio è stata trattata con rito ordinario dopo la conversione disposta con la precedente sentenza non definitiva.
Massime di principio
- La responsabilità della pubblica amministrazione per illegittima inerzia procedimentale ha natura aquiliana e richiede la prova concreta di tutti gli elementi dell'illecito, non essendo sufficiente la mera violazione del termine di conclusione del procedimento.
- Il risarcimento da ritardo presuppone la prova della lesione di un bene della vita: il ricorrente deve dimostrare che, se l'amministrazione avesse esercitato tempestivamente e correttamente il potere, avrebbe conseguito o conservato il risultato sostanziale perseguito.
- Quando l'amministrazione deve ancora pronunciarsi sull'istanza del privato, il giudice non può formulare il giudizio prognostico sulla spettanza del bene della vita, poiché l'art. 34, comma 2, c.p.a. vieta di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati.
- La complessità dell'istruttoria, il coinvolgimento di altre amministrazioni e vicende giudiziarie che abbiano inciso sui beni o sul procedimento possono escludere l'imputabilità all'amministrazione di parte del ritardo; l'eventuale residuo ritardo imputabile non determina comunque automaticamente il diritto al risarcimento.
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