Cassazione Penale, Sentenza n. 206/2022 del 10/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 05/05/2021 con cui è stato revocato l'affidamento in prova ai servizi sociali, in ragione del fatto che il 15/07/2020 avrebbe commesso i reati indicati negli artt. 337 e 385 c.p. Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo che il giudice non ha adeguatamente valutato il semestre di riferimento (24/12/2018-24/12/2019) e non ha tenuto conto che, essendo già in regime di semilibertà, dall'04/07/2019 aveva beneficiato dell'affidamento in prova, sicché per il periodo precedente al 04/07/2019 la sua partecipazione al programma di trattamento risultava già accertata.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Il Collegio ritiene legittima la valutazione del Tribunale di sorveglianza secondo cui il comportamento del ricorrente successivo ai semestri valutati (la ricaduta nel reato del 15/07/2020) è indice di mancata adesione al percorso rieducativo e può avere effetti negativi anche sui periodi precedenti. Perciò è confermata la revoca dell'affidamento. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
Il reato contestato è stato ritenuto come una concreta violazione rilevante ai fini della revoca dell'affidamento; la sua commissione costituisce elemento fattuale usato dal giudice per motivare la decisione.
art. 385 cod. pen.
La ricaduta nel reato (indicata con riferimento a questo articolo) è interpretata come segno di mancata adesione al programma rieducativo e di rifiuto della risocializzazione, giustificando la revoca dell'affidamento anche con ricadute valutative sui periodi precedenti.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la comminazione di una sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile; applicata per irrogare la somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Cass. Sez. 1 n. 47710 del 22/09/2011 (Ndoci, Rv. 252186)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio secondo cui la ricaduta nel reato è indice significativo di mancata rieducazione e può influenzare la valutazione sulla concessione di misure alternative.
Massime di principio
- La valutazione per la concessione di misure alternative o della liberazione anticipata si effettua semestralmente, ma tale frazionamento non è assoluto: condotte successive al semestre valutato possono, se gravi, incidere retroattivamente sulla valutazione complessiva dell'esito rieducativo.
- La commissione di nuovi reati, e in particolare la 'ricaduta nel reato', rappresenta un forte indice di mancata adesione al percorso rieducativo e può legittimare la revoca di affidamenti o benefici.
- Nel ricorso contro la revoca bisogna dimostrare in modo concreto che la condotta contestata non sussiste o che non è idonea a compromettere il percorso di trattamento; argomentazioni formali sul periodo di valutazione rischiano di essere insufficienti se sussistono fatti nuovi e gravi.
- La parte ricorrente deve documentare la partecipazione a programmi di trattamento, la buona condotta e l'assenza di pericolosità per contrastare gli effetti negativi di nuovi reati sulla valutazione giudiziale.
- I ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili con condanna alle spese e applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi è opportuno valutare preventiva fondatezza e prova a supporto prima di impugnare.
- Il giudice di merito deve motivare in modo concreto la ricaduta valutativa di comportamenti successivi: la giurisprudenza ammette tale valutazione purché sia logicamente e fattualmente supportata.
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