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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 206/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 05/05/2021 con cui è stato revocato l'affidamento in prova ai servizi sociali, in ragione del fatto che il 15/07/2020 avrebbe commesso i reati indicati negli artt. 337 e 385 c.p. Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo che il giudice non ha adeguatamente valutato il semestre di riferimento (24/12/2018-24/12/2019) e non ha tenuto conto che, essendo già in regime di semilibertà, dall'04/07/2019 aveva beneficiato dell'affidamento in prova, sicché per il periodo precedente al 04/07/2019 la sua partecipazione al programma di trattamento risultava già accertata.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Il Collegio ritiene legittima la valutazione del Tribunale di sorveglianza secondo cui il comportamento del ricorrente successivo ai semestri valutati (la ricaduta nel reato del 15/07/2020) è indice di mancata adesione al percorso rieducativo e può avere effetti negativi anche sui periodi precedenti. Perciò è confermata la revoca dell'affidamento. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    Il reato contestato è stato ritenuto come una concreta violazione rilevante ai fini della revoca dell'affidamento; la sua commissione costituisce elemento fattuale usato dal giudice per motivare la decisione.

  • art. 385 cod. pen.

    La ricaduta nel reato (indicata con riferimento a questo articolo) è interpretata come segno di mancata adesione al programma rieducativo e di rifiuto della risocializzazione, giustificando la revoca dell'affidamento anche con ricadute valutative sui periodi precedenti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la comminazione di una sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile; applicata per irrogare la somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

  • Cass. Sez. 1 n. 47710 del 22/09/2011 (Ndoci, Rv. 252186)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio secondo cui la ricaduta nel reato è indice significativo di mancata rieducazione e può influenzare la valutazione sulla concessione di misure alternative.

Massime di principio

  • La valutazione per la concessione di misure alternative o della liberazione anticipata si effettua semestralmente, ma tale frazionamento non è assoluto: condotte successive al semestre valutato possono, se gravi, incidere retroattivamente sulla valutazione complessiva dell'esito rieducativo.
  • La commissione di nuovi reati, e in particolare la 'ricaduta nel reato', rappresenta un forte indice di mancata adesione al percorso rieducativo e può legittimare la revoca di affidamenti o benefici.
  • Nel ricorso contro la revoca bisogna dimostrare in modo concreto che la condotta contestata non sussiste o che non è idonea a compromettere il percorso di trattamento; argomentazioni formali sul periodo di valutazione rischiano di essere insufficienti se sussistono fatti nuovi e gravi.
  • La parte ricorrente deve documentare la partecipazione a programmi di trattamento, la buona condotta e l'assenza di pericolosità per contrastare gli effetti negativi di nuovi reati sulla valutazione giudiziale.
  • I ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili con condanna alle spese e applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi è opportuno valutare preventiva fondatezza e prova a supporto prima di impugnare.
  • Il giudice di merito deve motivare in modo concreto la ricaduta valutativa di comportamenti successivi: la giurisprudenza ammette tale valutazione purché sia logicamente e fattualmente supportata.

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