Corte di giustizia, Sentenza C-538/19
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 ottobre 2021. — TS e a. contro Casa Naţională de Asigurări de Sănătate e Casa de Asigurări de Sănătate Constanţa. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Constanţa. — Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Assicurazione malattia – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 20, paragrafi 1 e 2 – Cure mediche ricevute in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede la persona assicurata – Autorizzazione preventiva – Presupposti – Necessità di un referto redatto da un medico appartenente al sistema pubblico di assicurazione sanitaria nazionale che prescriva un trattamento – Prescrizione, a titolo di secondo parere medico, redatta in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede la persona assicurata, di un trattamento alternativo che ha il vantaggio di non causare alcuna disabilità – Rimborso integrale delle spese mediche relative a tale diverso trattamento – Libera prestazione dei servizi – Articolo 56 TFUE. — Causa C-538/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta il rapporto tra autorizzazione preventiva per cure programmate all’estero e libera prestazione dei servizi. Stabilisce che uno Stato membro non può escludere l’autorizzazione solo perché il referto medico non proviene da un medico del proprio sistema pubblico, se il paziente dispone di un secondo parere rilasciato in un altro Stato membro. In presenza delle condizioni sostanziali previste dal regolamento n. 883/2004, il diniego fondato su tale ostacolo formale non può impedire il rimborso equivalente a quello dovuto con autorizzazione.
Rimborso integrale di cure ospedaliere ricevute in un altro Stato membro in assenza di autorizzazione preventiva, quando l’assicurato non ha potuto ottenerla perché il secondo parere medico era stato rilasciato all’estero e il diritto nazionale non lo considerava adeguatamente.
La questione giuridica
Se l’articolo 20 del regolamento n. 883/2004, letto alla luce dell’articolo 56 TFUE, osti a una normativa nazionale che subordina l’autorizzazione preventiva e quindi il rimborso delle cure in un altro Stato membro alla presentazione di un referto redatto da un medico del sistema pubblico nazionale, senza garantire la considerazione effettiva di un secondo parere medico rilasciato in un altro Stato membro; e se, in una situazione del genere, l’assicurato abbia diritto al rimborso integrale delle spese.
Principio di diritto
L’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004, letto in combinato disposto con l’articolo 56 TFUE, osta a una normativa nazionale che, per ottenere l’autorizzazione preventiva alle cure in un altro Stato membro, impone un referto medico redatto da un medico del sistema pubblico dello Stato di residenza e non assicura che sia effettivamente preso in considerazione un secondo parere medico rilasciato in quello Stato membro di cura. Se, in tali circostanze, ricorrono le condizioni sostanziali dell’articolo 20, l’assicurato che non ha ottenuto l’autorizzazione per quel solo motivo ha diritto al rimborso, da parte dell’istituzione competente, di un importo equivalente a quello che sarebbe stato normalmente preso a carico con autorizzazione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 56 TFUE
- Regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 20, paragrafi 1 e 2, regolamento (CE) n. 883/2004
- Regolamento (CE) n. 987/2009
- Articolo 26, paragrafo 4, regolamento (CE) n. 987/2009
Rimborso di cure ricevute all’estero e autorizzazione preventiva nel coordinamento della sicurezza sociale
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Constanţa in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera. Al centro vi è la compatibilità con il regolamento n. 883/2004 e con l’articolo 56 TFUE di una disciplina rumena che subordinava l’autorizzazione preventiva a un referto medico redatto esclusivamente da un medico del sistema pubblico nazionale, senza valorizzare un secondo parere espresso in Austria.
Fatti e procedimento principale
ZY, assicurato in Romania, aveva ricevuto una diagnosi di cancro alla lingua e, inizialmente, un medico rumeno aveva prescritto un intervento chirurgico urgente. Successivamente, a Vienna, una clinica privata gli aveva confermato la diagnosi ma gli aveva prescritto un trattamento alternativo con radioterapia, chemioterapia e immunoterapia, ritenuto equivalente in efficacia ma privo dell’effetto invalidante dell’intervento chirurgico.
ZY si era recato in Austria senza aver ottenuto l’autorizzazione preventiva prevista dall’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004. Dopo il suo decesso, gli eredi chiedevano il rimborso integrale delle spese sostenute; l’istituzione rumena aveva rimborsato solo l’importo calcolato secondo le tariffe nazionali, non il costo complessivo delle cure austriache.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 883/2004, che disciplina l’autorizzazione preventiva per ricevere cure in un altro Stato membro;
- l’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento n. 987/2009, secondo cui l’istituzione competente può far visitare l’assicurato da un medico di sua scelta nello Stato di residenza o dimora;
- l’articolo 56 TFUE sulla libera prestazione dei servizi.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice rumeno chiedeva, in sostanza:
- se la situazione potesse essere assimilata a un caso di impossibilità oggettiva di richiedere l’autorizzazione preventiva, tale da giustificare il rimborso integrale delle cure;
- se l’assicurato, avendo ottenuto un secondo parere medico in un altro Stato membro, fosse comunque tenuto a chiedere l’autorizzazione prevista dal regolamento;
- se fosse compatibile con il diritto dell’Unione una disciplina nazionale che imponeva un referto redatto da un medico del sistema pubblico rumeno e non garantiva l’esame effettivo del secondo parere estero;
- se, in caso di risposta affermativa, spettasse il rimborso integrale delle spese.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che l’articolo 20 del regolamento n. 883/2004 deve essere letto alla luce dell’articolo 56 TFUE, poiché l’obbligo di autorizzazione preventiva costituisce già di per sé una restrizione alla libera prestazione dei servizi. Tale restrizione può essere giustificata solo se la procedura è fondata su criteri oggettivi, non discriminatori, noti in anticipo e proporzionati agli obiettivi di interesse generale, come la tutela dell’equilibrio finanziario del sistema sanitario e la programmazione delle cure.
La Corte rileva che, per verificare le condizioni dell’autorizzazione, può essere necessario un controllo medico, ma l’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento n. 987/2009 non limita il medico incaricato all’ambito del sistema pubblico dello Stato di residenza. Ne segue che il diritto dell’Unione non impone che il parere a sostegno della domanda provenga da un medico del sistema pubblico nazionale, né osta a che l’istituzione competente tenga conto di un secondo parere rilasciato in un altro Stato membro.
Di conseguenza, una normativa nazionale che esige un referto di un medico pubblico nazionale e non assicura la considerazione effettiva del parere estero introduce una condizione ulteriore, più restrittiva di quelle previste dal regolamento, e risulta sproporzionata. La Corte aggiunge che ciò può dissuadere gli assicurati dal ricorrere a cure transfrontaliere.
Decisione e principio applicato
Quando le condizioni sostanziali dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004 sono soddisfatte, l’assicurato che non ha ottenuto l’autorizzazione solo perché il trattamento seguito era stato prescritto da un medico di un altro Stato membro, dopo che un medico dello Stato di residenza aveva confermato la diagnosi e l’urgenza ma indicato un diverso trattamento, ha diritto al rimborso pari a quello che sarebbe stato normalmente preso a carico con autorizzazione.
In altre parole, il rifiuto fondato esclusivamente sul requisito formale del referto nazionale non può impedire il rimborso equivalente previsto dal coordinamento europeo della sicurezza sociale.
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