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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22013/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduce: 1) assoluta carenza di motivazione per presunta mera riedizione pedissequa della precedente ordinanza senza autonoma valutazione degli elementi a suo carico; 2) violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione per mancata declaratoria di inefficacia/retrodatazione della seconda ordinanza, poiché gran parte del materiale probatorio (dichiarazioni di collaboratori e dichiarazioni di vittime relative a estorsioni) sarebbe stato già in possesso della Procura prima della prima ordinanza cautelare (cd. operazione "Testa di Serpente"), sicché il termine di custodia cautelare avrebbe dovuto decorrere dalla data della prima ordinanza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo palesemente generico: in tema di impugnazioni contro provvedimenti "de libertate" il ricorrente deve indicare con precisione gli aspetti della motivazione la cui omissione ha impedito apprezzamenti contrari significativi. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato: la retrodatazione ai sensi dell'art. 297, comma 3, cpp non può essere disposta perché le due ordinanze riguardavano fatti diversi e non la stessa vicenda anteriore alla prima ordinanza; in particolare la seconda ordinanza contestava la partecipazione ad una associazione di tipo mafioso con formula "aperta" (quindi attiva anche dopo la prima ordinanza) e non risultano allegazioni idonee a dimostrare la cessazione della partecipazione prima della prima ordinanza. Inoltre elementi nuovi acquisiti successivamente hanno permesso di inquadrare il ricorrente nel contesto associativo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto (dichiarato inammissibile) e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; disposti adempimenti di cancelleria.

Norme richiamate

  • art. 297 cod. proc. pen.

    La norma sulla retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare richiede che i fatti oggetto della successiva ordinanza siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza; senza prova dell'anteriorità e, se necessario, della cessazione della condotta, la retrodatazione non può essere disposta.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Contestazione di associazione di stampo mafioso con formula "aperta" comporta che la partecipazione può essere continuativa anche dopo la prima ordinanza, ostando alla retrodatazione salvo prova della cessazione della partecipazione alla data della prima ordinanza.

  • d.P.R. n. 309/1990

    art. 73 (reati relativi a sostanze stupefacenti)

    Normazione di riferimento per i reati di traffico di sostanze stupefacenti contestati; il richiamo serve a inquadrare i reati-fine per i quali è stata adottata la misura cautelare.

Massime di principio

  • Per ottenere la retrodatazione ai sensi dell'art. 297, c.3, cpp è necessario dimostrare che i fatti oggetto della seconda ordinanza siano stati commessi prima della prima ordinanza e che, se rilevante, la partecipazione o la condotta si sia cessata alla data della prima ordinanza; la mera esistenza di atti o notizie non basta.
  • Nei ricorsi avverso provvedimenti de libertate l'impugnante deve specificare in modo puntuale i profili di motivazione omessi o viziati e spiegare come tali omissioni abbiano potuto influire in maniera decisiva sulla valutazione delle esigenze cautelari; deduzioni generiche portano all'inammissibilità.
  • Quando la seconda ordinanza contesti associazioni con formula "aperta" (partecipazione continuativa), il giudice di legittimità richiede allegazioni concrete sulla cessazione della partecipazione per valutare retrodatazione; senza tali allegazioni la continuità ostacola la retrodatazione.
  • La presenza, negli atti del primo procedimento, di elementi che poi risultano significativi nella seconda ordinanza non implica automaticamente che il quadro indiziario era desumibile sin dall'inizio; può essere necessario che ulteriori acquisizioni chiariscano il loro significato probatorio.
  • Se le due ordinanze riguardano fatti diversi e procedimenti distinti, la connessione qualificata tra i fatti è richiesta perché si possa parlare di retrodatazione: la semplice sovrapposizione di elementi non basta.

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