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Sentenza

Sentenza del 19/02/2020 n. 1036 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento relativo al 2004 con cui l'Ufficio aveva rettificato i compensi dichiarati in base agli studi di settore. Il ricorrente sosteneva la nullità dell'atto per non avere tenuto conto delle giustificazioni fornite in contraddittorio: attività svolta su criteri di cassa (fatture emesse nel 2004 incassate negli anni successivi, parte nel 2007 e parte ancora da riscuotere), prevalenza di rapporti con la pubblica amministrazione, e che le risultanze degli studi di settore non sarebbero state adeguatamente valutate. In subordine deduceva carenza di motivazione dell'atto perché fondato esclusivamente su risultanze informatiche degli studi di settore.

La decisione

La CTP di Messina rigettò il ricorso; in appello la Commissione ha confermato la sentenza di primo grado e ha respinto l'appello. I giudici hanno ritenuto che il contribuente non abbia fornito prove idonee a superare le presunzioni derivanti dagli studi di settore: ha prodotto copie di fatture ma non ha dimostrato l'effettivo incasso nel periodo d'imposta, né la prevalenza dei rapporti con la pubblica amministrazione. L'accertamento è stato inoltre supportato da elementi ulteriori, fra cui incongruenze anche in periodi precedenti e una reiterata condotta antieconomica. Si è richiamata la giurisprudenza della Cassazione che qualifica gli studi di settore come sistema di presunzioni semplici superabili solo con prova contraria fornita dal contribuente. Condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali (euro 1000,00 oltre oneri).

Norme richiamate

  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 4166

    20 febbraio 2013, n. 4166

    La Corte ha ribadito che la procedura di accertamento basata sugli studi di settore è un sistema di presunzioni semplici che può essere superato dal contribuente mediante prova contraria; in mancanza l'accertamento si fonda sulle risultanze presuntive.

  • Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 26635

    La pronuncia delle Sezioni Unite è richiamata come riferimento che ha chiarito i principi applicativi relativi agli studi di settore e alla natura presuntiva delle risultanze statistiche/amministrative impiegate per l'accertamento.

Massime di principio

  • Gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici: grava sul contribuente l'onere di fornire prova contraria idonea e specifica per scalfire l'accertamento.
  • La mera produzione di fatture non è di per sé prova che i compensi siano stati incassati nel periodo d'imposta: occorrono documenti probatori idonei (estratti conto bancari, ricevute di pagamento, riconciliazioni contabili) che comprovino l'effettivo incasso nell'anno fiscale rilevante.
  • L'asserita prevalenza di rapporti con la pubblica amministrazione deve essere dimostrata con elementi concreti (contratti, ordini, prove dei pagamenti percepiti dalla PA) per giustificare eventuali differenze di temporalità nella riscossione.
  • Le difese generiche e la riproposizione di argomentazioni già valutate senza censura motivata della decisione di primo grado non sono sufficienti in sede di appello: il gravame deve indicare specifiche censure alla motivazione.
  • Valgono come elementi di conferma dell'accertamento le incongruenze ripetute in più periodi d'imposta e la condotta antieconomica del contribuente, quando adeguatamente rilevata dall'Ufficio.

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