Cassazione Penale, Sentenza n. 06514/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per correzione di errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p., volto a contestare la decisione della Terza Sezione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione di Vitale avverso la sentenza di appello. Il ricorrente denunciava omesso esame di elementi probatori e un errore percettivo della Corte in ordine alla valutazione del cambio di vita, delle dichiarazioni confessorie, del ravvedimento e della mancata assunzione lavorativa (anche con riferimento a ordinanza ex art. 299 c.p.p. del Tribunale di Torre Annunziata) rilevanti per il bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 309/1990.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato infondato e quindi respinto. La Corte ha ritenuto che il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p. sia strettamente limitato agli errori percettivi riconducibili a una svista o equivoco nella lettura degli atti del giudizio; le censure del ricorrente sono state valutate come contestazioni di merito e diversa valutazione degli elementi probatori già esaminati, non come errori di percezione. La Corte ha inoltre osservato che l'omessa menzione di singoli atti non implica che non siano stati letti o valutati, e che l'onere di dimostrare la decisività dell'omissione gravava sul ricorrente. Quanto alla trasmissione telematica di certificati, la Corte ha richiamato il rischio a carico del trasmittente in assenza di conferma di ricezione. In definitiva, non è stata ravvisata alcuna svista percettiva decisiva che giustificasse la correzione straordinaria.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Consente il ricorso straordinario per la correzione di un errore di fatto limitato a svista o equivoco nella percezione degli atti interni al giudizio, con incidenza decisiva sulla decisione; non abilitato a sindacare valutazioni di merito o errori di giudizio.
art. 173, co. 1, disp. att. cod. proc. pen.
Il mancato richiamo espresso in motivazione di tutte le argomentazioni non implica automaticamente che esse non siano state lette; la Corte può ritenere implicitamente non rilevanti gli argomenti non menzionati.
art. 299 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata relativa alla sostituzione della misura cautelare; la mancata autorizzazione al lavoro, anche disposta con ordinanza, può essere valutata nella considerazione complessiva delle condizioni che hanno impedito l'assunzione.
artt. 73 e 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norme del testo unico stupefacenti: artt. 73 e 74 disciplinano le fattispecie e le aggravanti; l'art. 74, comma 4, è richiamata come aggravante prevalente rispetto alle attenuanti generiche contestate dal ricorrente.
Giurisprudenza di riferimento (Sez. U., n. 16103/2002; Sez. U., n. 37505/2011; Sez. 2, n. 53657/2016 e altre)
Sez. U., n. 16103 del 27/03/2002, Basile; Sez. U., n. 37505 del 14/07/2011, Corsini; Sez. 2, n. 53657 del 17/09/2016, Macrì
Constatazioni giurisprudenziali sul perimetro dell'errore di fatto: esso è ammesso solo se dovuto a errata percezione delle risultanze; se la causa dell'errore investe valutazioni di merito, si configura un errore di giudizio non correggibile mediante art. 625-bis. Inoltre, l'onere di provare che l'omesso esame fosse decisivo ricade sul ricorrente.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errori di percezione (svista/ equivoco) nella lettura degli atti processuali che abbiano inciso in modo decisivo sulla decisione; non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni di merito.
- L'omessa menzione di singoli documenti o argomenti nella motivazione non presuppone automaticamente che siano stati ignorati: possono essere stati letti e ritenuti non decisivi; spetta al ricorrente dimostrare la decisività dell'omissione.
- Le dichiarazioni di pentimento, le ammissioni e i proclami di cambio di vita richiedono elementi oggettivi (es. assunzione effettiva, attività costante e duratura) per essere ritenuti prevalenti su circostanze aggravanti; dichiarazioni e propositi, da soli, hanno valore limitato se il quadro probatorio è già solido.
- La trasmissione telematica di atti e certificati comporta un rischio di mancata ricezione: in assenza di conferma di ricezione, il rischio è generalmente a carico del trasmittente (e del difensore).
- È fondamentale distinguere tra errore di fatto (percezione) ed errore di giudizio (valutazione): il primo può giustificare rimedi straordinari se decisivo, il secondo no.
- Se la decisione motivata mostra che il giudice ha conosciuto gli elementi allegati ma li ha valutati diversamente, non si configura errore di percezione correggibile; la via corretta è eventualmente impugnare con rimedi ordinari quando ancora possibili.
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