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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06514/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario per correzione di errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p., volto a contestare la decisione della Terza Sezione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione di Vitale avverso la sentenza di appello. Il ricorrente denunciava omesso esame di elementi probatori e un errore percettivo della Corte in ordine alla valutazione del cambio di vita, delle dichiarazioni confessorie, del ravvedimento e della mancata assunzione lavorativa (anche con riferimento a ordinanza ex art. 299 c.p.p. del Tribunale di Torre Annunziata) rilevanti per il bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 309/1990.

La decisione

Il ricorso straordinario è stato dichiarato infondato e quindi respinto. La Corte ha ritenuto che il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p. sia strettamente limitato agli errori percettivi riconducibili a una svista o equivoco nella lettura degli atti del giudizio; le censure del ricorrente sono state valutate come contestazioni di merito e diversa valutazione degli elementi probatori già esaminati, non come errori di percezione. La Corte ha inoltre osservato che l'omessa menzione di singoli atti non implica che non siano stati letti o valutati, e che l'onere di dimostrare la decisività dell'omissione gravava sul ricorrente. Quanto alla trasmissione telematica di certificati, la Corte ha richiamato il rischio a carico del trasmittente in assenza di conferma di ricezione. In definitiva, non è stata ravvisata alcuna svista percettiva decisiva che giustificasse la correzione straordinaria.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Consente il ricorso straordinario per la correzione di un errore di fatto limitato a svista o equivoco nella percezione degli atti interni al giudizio, con incidenza decisiva sulla decisione; non abilitato a sindacare valutazioni di merito o errori di giudizio.

  • art. 173, co. 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Il mancato richiamo espresso in motivazione di tutte le argomentazioni non implica automaticamente che esse non siano state lette; la Corte può ritenere implicitamente non rilevanti gli argomenti non menzionati.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata relativa alla sostituzione della misura cautelare; la mancata autorizzazione al lavoro, anche disposta con ordinanza, può essere valutata nella considerazione complessiva delle condizioni che hanno impedito l'assunzione.

  • artt. 73 e 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norme del testo unico stupefacenti: artt. 73 e 74 disciplinano le fattispecie e le aggravanti; l'art. 74, comma 4, è richiamata come aggravante prevalente rispetto alle attenuanti generiche contestate dal ricorrente.

  • Giurisprudenza di riferimento (Sez. U., n. 16103/2002; Sez. U., n. 37505/2011; Sez. 2, n. 53657/2016 e altre)

    Sez. U., n. 16103 del 27/03/2002, Basile; Sez. U., n. 37505 del 14/07/2011, Corsini; Sez. 2, n. 53657 del 17/09/2016, Macrì

    Constatazioni giurisprudenziali sul perimetro dell'errore di fatto: esso è ammesso solo se dovuto a errata percezione delle risultanze; se la causa dell'errore investe valutazioni di merito, si configura un errore di giudizio non correggibile mediante art. 625-bis. Inoltre, l'onere di provare che l'omesso esame fosse decisivo ricade sul ricorrente.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errori di percezione (svista/ equivoco) nella lettura degli atti processuali che abbiano inciso in modo decisivo sulla decisione; non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni di merito.
  • L'omessa menzione di singoli documenti o argomenti nella motivazione non presuppone automaticamente che siano stati ignorati: possono essere stati letti e ritenuti non decisivi; spetta al ricorrente dimostrare la decisività dell'omissione.
  • Le dichiarazioni di pentimento, le ammissioni e i proclami di cambio di vita richiedono elementi oggettivi (es. assunzione effettiva, attività costante e duratura) per essere ritenuti prevalenti su circostanze aggravanti; dichiarazioni e propositi, da soli, hanno valore limitato se il quadro probatorio è già solido.
  • La trasmissione telematica di atti e certificati comporta un rischio di mancata ricezione: in assenza di conferma di ricezione, il rischio è generalmente a carico del trasmittente (e del difensore).
  • È fondamentale distinguere tra errore di fatto (percezione) ed errore di giudizio (valutazione): il primo può giustificare rimedi straordinari se decisivo, il secondo no.
  • Se la decisione motivata mostra che il giudice ha conosciuto gli elementi allegati ma li ha valutati diversamente, non si configura errore di percezione correggibile; la via corretta è eventualmente impugnare con rimedi ordinari quando ancora possibili.

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