Cassazione Penale, Ordinanza n. 02542/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato, senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il condannato ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro un'ordinanza del tribunale di sorveglianza. La Corte rileva che il ricorso è stato presentato senza l'assistenza di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Su tale base, il ricorso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, c.p.p., che impone la sottoscrizione dell'atto di ricorso, delle memorie e dei motivi nuovi da parte di difensori abilitati.
Norme richiamate
art. 613, comma 1, c.p.p.
"l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione"
Il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto personalmente dalla parte, ma richiede la sottoscrizione di un difensore cassazionista; la violazione determina inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione penale, l'impugnazione proposta personalmente dal condannato è inammissibile se non è sottoscritta da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La regola di cui all'art. 613, comma 1, c.p.p. opera come requisito formale essenziale dell'atto di ricorso, la cui mancanza comporta l'inammissibilità senza esame del merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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