Sentenza n. 523/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 1239/2024 del 10 maggio 2024, reso dal Tribunale di Napoli Nord (RG n. 2321/2024);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo esecutivo del Tribunale di Napoli Nord
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore della PA)
Prevale il privato
La controversia
La società creditrice e il difensore dichiaratosi antistatario hanno proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., con il quale il Comune era stato condannato al pagamento di somme dovute alla società e delle spese processuali in favore del difensore. I ricorrenti hanno dedotto l’inadempimento dell’amministrazione nonostante la notificazione del titolo in forma esecutiva e hanno chiesto, oltre all’ordine di pagamento, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune non si è costituito e non ha dimostrato l’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il decreto ingiuntivo non opposto, purché dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., abbia valore di cosa giudicata e possa essere azionato mediante il giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Poiché i ricorrenti hanno documentato la mancata opposizione e l’esecutorietà del decreto, mentre il Comune non ha provato l’adempimento, ed era decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il Collegio ha ordinato al Comune di pagare quanto dovuto entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato quale Commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, attribuendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Sono state poste a carico del Comune le spese dell’eventuale funzione commissariale, liquidate in euro 500,00, nonché le spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato. Il TAR ha inoltre accolto la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilendo un’ulteriore somma pari agli interessi legali sulle somme risultanti dal giudicato, decorrenti dalla notificazione della sentenza fino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, fino all’insediamento del Commissario ad acta. Ha precisato che nell’ottemperanza sono riconoscibili le spese successive al titolo funzionali alla sua pubblicazione, esame e notificazione e agli atti accessori, mentre non sono recuperabili le spese di precetto o di procedure esecutive civili non satisfattive; le spese funzionali all’introduzione dell’ottemperanza sono comprese nella liquidazione delle spese del giudizio, restando escluse da tale onnicomprensività le eventuali spese di registrazione del titolo, se dovute e documentate.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il ricorso per l’ottemperanza ai fini dell’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati, tra cui il decreto ingiuntivo non opposto ed esecutivo.
art. 647 c.p.c.
La dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto costituisce, secondo il TAR, presupposto per riconoscerne il valore di cosa giudicata rilevante ai fini dell’ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine di centoventi giorni concesso alle amministrazioni e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali consente la proposizione e l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre, per l’ulteriore inottemperanza, il pagamento di una somma di denaro; nel caso concreto la somma è stata parametrata agli interessi legali sulle somme dovute, dalla notificazione della sentenza fino all’adempimento o all’insediamento del Commissario ad acta.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo non opposto può costituire titolo per il giudizio di ottemperanza soltanto quando sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.; in tale condizione esso ha valore di cosa giudicata equiparabile a quello di una sentenza passata in giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di un titolo pecuniario, il debitore pubblico deve dimostrare l’avvenuto adempimento; in mancanza di tale prova, e decorso il termine legale per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, il giudice può ordinare il pagamento entro un termine assegnato.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta del creditore dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, conferendogli anche il potere di adottare gli atti contabili e di bilancio necessari all’esecuzione.
- La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata, per l’ulteriore inottemperanza a un obbligo pecuniario, mediante il riferimento agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla notificazione della sentenza fino all’adempimento o all’insediamento del Commissario ad acta.
- Nel giudizio di ottemperanza sono riconoscibili le spese successive al titolo soltanto se funzionali alla pubblicazione, all’esame, alla notificazione del titolo o ad atti accessori; non sono invece ripetibili le spese di precetto o quelle di procedure esecutive civili non satisfattive quando il creditore abbia scelto di agire in ottemperanza.
- Le eventuali spese di registrazione del titolo esecutivo, se dovute e documentate, non sono comprese nella liquidazione omnicomprensiva delle spese del giudizio di ottemperanza e possono essere riconosciute separatamente.
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