Cassazione Penale, Sentenza n. 36926/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato l'assoluzione per vizio di motivazione e travisamento della prova (art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen.): nel fascicolo del dibattimento era presente il verbale del 25.6.2021 corredato da attestazione di definitività della violazione amministrativa contestata, prova decisiva per l'integrazione della recidiva nel biennio. Si censura inoltre la mancata motivazione circa l'eventuale inidoneità del documento a dimostrare la definitività e l'omessa attivazione, da parte del giudice, dei poteri officiosi di integrazione probatoria ex art. 507 cod.proc.pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha qualificato come violazione di legge il travisamento/omissione di prova decisiva presente negli atti e ha richiamato l'orientamento secondo cui la recidiva nel biennio può essere integrata da precedente violazione amministrativa purché definitivamente accertata. Dalla verifica degli atti risultava assente ogni istanza di oblazione o ricorso avverso la sanzione del 25.6.2021 e presente l'attestazione di definitività. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Salerno per nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)
Prevede la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente; la recidiva nel biennio costituisce elemento aggravante che può rendere penalmente rilevante la condotta se il precedente illecito amministrativo è definitivamente accertato.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per travisamento della prova e per omissione di prove decisive; la Corte ha applicato tale norma ritenendo che la mancata valutazione del verbale con attestazione di definitività costituisse violazione di legge.
art. 507, cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice poteri officiosi di integrazione probatoria; la Corte ha ritenuto che, trattandosi di prova decisiva sull'elemento della recidiva, il giudice avrebbe dovuto considerare l'attivazione di tali poteri o motivare la loro non utilizzazione.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che regola l'assoluzione per non aver commesso il fatto o per insufficienza di prova; la sentenza di merito aveva assolto l'imputato ai sensi di questa norma, ma la Cassazione ha annullato quell'esito per il vizio evidenziato.
d.lgs. n. 8/2016 (art. 1, comma 2 e art. 5)
Stabilisce che la depenalizzazione non si estende alle ipotesi aggravate che prevedono pena detentiva e chiarisce che, per i fatti successivi, la recidiva può essere integrata anche da una precedente violazione amministrativa purché definitivamente accertata; principio richiamato dalla Corte per definire la rilevanza probatoria del verbale.
Massime di principio
- Se la recidiva nel biennio è rilevante per la qualificazione del reato, il giudice deve accertare la definitività del precedente illecito amministrativo: un verbale con attestazione di definitività presente negli atti ha valore decisivo e deve essere valutato.
- La mancata valutazione o il travisamento di una prova decisiva già acquisita agli atti configura, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., una violazione di legge che può portare all'annullamento della sentenza in Cassazione.
- Quando la prova decisiva non è chiara o quando mancano elementi sulla definitività di una sanzione amministrativa, il giudice deve motivare esplicitamente la non utilizzazione dei poteri officiosi di integrazione probatoria ex art. 507 o procedere a tale integrazione.
- L'esistenza di un verbale e di una attestazione di definitività, in assenza di prove di oblazione o di ricorso, tende a comprovare la definitività del precedente e quindi può integrare l'elemento della recidiva ai fini dell'aggravamento.
- In giudizi penali in cui elementi amministrativi determinano profili di responsabilità penale, è essenziale che il giudice espliciti il valore probatorio di tali atti o indichi le ragioni per cui li ritiene inidonei; l'omessa spiegazione costituisce vizio motivazionale e/o di legge.
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