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Sentenza

Sentenza n. 1295/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502369

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l’attuazione della sentenza n. 170/2023 del Tribunale di Venezia, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il loro diritto all’assegnazione della Carta elettronica del valore annuo di 500 euro per gli anni scolastici nei quali avevano prestato servizio a tempo determinato presso il Ministero. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione, ma il Ministero non aveva provveduto spontaneamente entro il termine di 120 giorni richiamato dai ricorrenti. Essi chiedevano quindi l’attivazione della Carta con l’accredito delle somme dovute e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Nel corso della camera di consiglio il difensore ha dichiarato che tutti i ricorrenti avevano ottenuto il pagamento di quanto dovuto, chiedendo la cessazione della materia del contendere. Il TAR ha ritenuto integralmente soddisfatta la pretesa sostanziale azionata e, in applicazione del principio dispositivo e dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza procedere alla nomina del commissario ad acta. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che l’adempimento del giudicato era intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso, ma ha compensato il 50% delle spese in considerazione dell’adempimento spontaneo, seppur tardivo, quale comportamento conciliativo dell’Amministrazione. Il restante 50%, pari a 750 euro, oltre restituzione del contributo unificato, spese generali del 15% e accessori di legge, è stato posto a carico del Ministero. Il contributo unificato è stato imputato al Ministero in quanto parte soccombente, anche in presenza della parziale compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di agire in ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Impone di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa sostanziale azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    È richiamato con riguardo al termine di 120 giorni decorso il quale può procedersi all’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

  • art. 26 c.p.a.

    Concorre a fondare il potere del giudice di regolare le spese del giudizio secondo i criteri applicabili.

  • art. 92 c.p.c.

    Consente la compensazione, totale o parziale, delle spese in presenza di ragioni giustificative, anche quando il criterio della soccombenza virtuale conduca a porle in parte a carico dell’Amministrazione.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il contributo unificato grava ex lege sulla parte soccombente e non può essere compensato o diversamente determinato dal giudice, anche quando le spese di lite siano parzialmente compensate.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    È la disposizione richiamata quale base del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale derivante dal giudicato, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., in applicazione del principio dispositivo.
  • Ai fini della regolazione delle spese in un giudizio divenuto improcedibile per adempimento sopravvenuto, il giudice può valutare la soccombenza virtuale: se l’Amministrazione ha adempiuto soltanto dopo la proposizione del ricorso, essa può essere considerata soccombente, anche se il giudizio si conclude con cessazione della materia del contendere.
  • Il tardivo adempimento spontaneo dell’Amministrazione può costituire una ragione di compensazione parziale delle spese, in quanto comportamento conciliativo finalizzato alla definizione del contenzioso.
  • Il contributo unificato, in quanto obbligazione predeterminata direttamente dalla legge, grava sulla parte soccombente anche quando le spese di lite siano compensate in tutto o in parte e non è oggetto di compensazione rimessa alla discrezionalità del giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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